Quesito "rapido" Veicolo in sosta su spazio riservato alla ricarica elettrica
Quesito "rapido" Veicolo in sosta su spazio riservato alla ricarica elettrica
In queste ore è scoppiata una polemica, con XXXXXXXXX agente di Polizia, oramai n pensione, per un caso di veicolo elettrico che ha finito di ricaricare da piu' di due ore.
Come si interviene in questi casi?
Risposta
Non entro nel merito della polemica. Ognuno si faccia l'idea che vuole.
Per potere agire nel miglior modo possibile, professionalmente, bisogna conoscere bene il meccanismo di ricarica e poi mettere in pratica quello c'è già scritto nel codice.
La difficolta operativa, pertanto non è tanto quella di mettere mani al C.d.S., ma bisogna conoscere il funzionamento della macchinetta e della ricarica in generale.
Niente di trascendentale, per carità, se non fosse che di queste macchinette elettriche ancora se ne vedono veramente pochissime in giro.
Personalmente, poi, quando si parla di veicoli elettrici mi parte l'embolo perché non condivido, per nulla, questa politica ecologista del caiser.
Andiamo alla risposta operativa:
Se si accerta che quel veicolo è stato li' oltre 1 ora dalla fase di ricarica si sanziona con il 158 C.d.S., comma 1, lettera h)-ter - e comma 5- la sanzione è 87 euro ed è prevista la rimozione per il veicolo (in virtu' del 159).
Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Si riporta, ad ogni buon fine quanto riportato nella circolare esclicativa, ribadendo l'importanza della FORMAZIONE .
La formazione ti evita, per esempio, a fare figure di merda!!!
Ma.Se
CIRCOLARE ESPLICATIVA MINISTERO DELL'INTERNO
Con la modifica dell'art. 158, si disciplina il divieto di sosta nei nuovi spazi riservati introdotti con la modifica dell'art. 7.
Si interviene, in primo luogo, sugli spazi riservati ai veicoli elettrici. Attraverso la modifica della lettera h-bis) e l'introduzione della nuova lettera h-ter) del comma 1, si è distinta la disciplina della sosta riservata ai veicoli elettrici da quella della sosta per la ricarica dei veicoli elettrici, chiarendo definitivamente l'ambito di applicazione del divieto che, con la precedente formulazione non appariva molto chiaro.
- Nel primo caso (lett h bis), la sosta o anche la semplice fermata è vietata a tutti i veicoli diversida quelli elettrici. Anche per i veicoli elettrici, la segnaletica può imporre, comunque, limititemporali di validità e di durata massima della sosta.
- Nel secondo caso (lett h ter), invece, la sosta o la fermata è vietata sia per tutti i veicoli diversi da quelli elettrici che per quelli elettrici che non sono effettivamente in ricarica o che nonhanno bisogno di ricarica (veicoli ibridi non plug-in). Questa norma prevede, altresì,l'applicazione della sanzione amministrativa anche per i veicoli elettrici che, pur essendocollegati all'impianto di ricarica, hanno completato tale operazione da più di 1 ora. Questalimitazione non trova, tuttavia, applicazione se la ricarica è completata dalle ore 23 alle ore 7,consentendo ai veicoli elettrici i ricarica di permanere sullo stallo di sosta riservata in taleperiodo di tempo, senza necessità di spostare il veicolo. Il limite di 1 ora dal termine della ricarica, anche negli orari notturni indicati, trova, tuttavia, inderogabile applicazione nei puntidi ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo16 dicembre 2016, n. 257. In tali stalli di sosta, il veicolo che ha completato la ricarica deveessere, perciò, comunque rimosso entro 1 ora dal completamento dell'operazione anche seessa è avvenuta nel periodo di tempo compreso tra le 23 e le 7.