Ordinanza ingiunzione per infrazione al Cds priva della firma autografa del Prefetto
Tizio ricorre quindi in Cassazione, lamentando, come secondo motivo, violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 18, e dell'articolo 204 C.d.S., avuto riguardo alla mancanza di firma autografa del Prefetto, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, che determinerebbe l'incerta provenienza del documento (ordinanza-ingiunzione) e, per l'effetto, la nullita' dello stesso.
La Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva che:
a) qualora l'ordinanza sia stata redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione e' sostituita dall'indicazione di cui alla L. n. 39 del 1993, articolo 3, comma 2, secondo cui "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione;
b) inoltre, qualora per la validita' degli atti adottati sia prevista l'apposizione di firma autografa, quest'ultima e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile";
c) nel caso specifico,l'ordinanza risulta essere stata redatta con sistema meccanizzato, per cui era sufficiente per la validita' del provvedimento l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario quale formalita' sostitutiva della sottoscrizione.
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