Sistemi di fototrappole / videosorveglianza: cosa occorre per non incorrere in sanzioni


Provvedimenti del Garante privacy  per illiceità del trattamento dei dati personali effettuato in violazione degli artt. 5, 12, 13, 14, 28, 35 e 37 del gdpr.

Il Garante privacy ha inteso sanzionare per un importo complessivo pari ad € 350.000,00 con distinti provvedimenti del 28 aprile 2002 il Comune di Taranto e Amiu S.p.a (RIPORTATI SU TELEGRAM) per la mancata o carente informativa resa agli interessati e la tardiva nomina di quest’ultima quale Responsabile del trattamento, ma anche per la divulgazione delle immagini in violazione del principio della limitazione della finalità, seppur effettuata per asseriti scopi cd. di moral suasion.

 

MA VEDIAMO, UNA VOLTA PER TUTTE, COSA OCCORRE  PER NON INCORRERE IN SANZIONI?


In primo luogo, appare necessario posizionare prima del raggio di azione delle videocamere / fototrappole degli appositi cartelli (consigliato il modello all’uopo predisposto dal Garante privacy); tale informativa cd. di primo livello deve essere accompagnata da una informativa di secondo livello che contenga tutte le informazioni sul trattamento dei dati richieste dall’art. 13 gdpr inserendo, se possibile, un qr code sul cartello che rimandi ad una pagina web dove è possibile consultare l’informativa completa.

Occorrerà nominare quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 gdpr la società che si occupa della predisposizione del sistema di videosorveglianza (come nel caso che ci occupa era la Amiu s.p.a.) e come sub responsabile la società che fornisce supporto e manutenzione al sistema, nel caso in cui abbia accesso alle immagini.

In applicazione del principio della privacy by design, prima della messa in opera del sistema, occorrerà effettuare una valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 gdpr essendo il trattamento tra quelli che può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate, a causa, ad esempio, del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, del gran numero dei soggetti interessati o per l’uso innovativo o l’applicazione di soluzioni tecnologiche od organizzative, avvalendosi del DPO da nominare obbligatoriamente per quelle società che si occupano di raccolta di rifiuti.

TRATTO DA  https://www.diritto.it