Accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale.

 MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2022
Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212) (GU Serie Generale n.174 del 27-07-2022)
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2022 

Criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa
e operativa, e l'accesso alle banche dati tra le Forze di polizia e i
Corpi e servizi di polizia municipale. (22A04212) 
(GU n.174 del 27-7-2022)

 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge 20  febbraio  2017,  n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
che demanda ad un decreto del Ministro  dell'interno  la  definizione
dei  criteri  generali  per  il  rafforzamento  della   cooperazione,
informativa e operativa, nonche' per l'accesso alle banche  dati  fra
le Forze di polizia e i Corpi e servizi di polizia municipale ai fini
dell'applicazione dell'ordine di  allontanamento  e  del  divieto  di
accesso di cui  all'art.  9  e  allo  stesso  art.  10  del  predetto
decreto-legge n. 14 del 2017; 
  Visti gli articoli  dall'8  al  10  della  legge  1°  aprile  1981,
concernenti l'istituzione, e la disciplina  del  centro  elaborazione
dati istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica  sicurezza
del Ministero dell'interno (nel prosieguo: CED); 
  Visto la legge 7  marzo  1986,  n.  65,  recante  la  legge  quadro
sull'ordinamento della polizia municipale; 
  Visto l'art. 16-quater del decreto-legge 18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68
secondo cui le modalita' di accesso agli schedari dei veicoli rubati,
dei  documenti  di  identita'  rubati  o   smarriti,   nonche'   alle
informazioni  concernenti  i  permessi  di  soggiorno  da  parte  del
personale della polizia locale munito della qualifica  di  agente  di
pubblica  sicurezza  e'  determinato   con   decreti   del   Ministro
dell'interno  adottati  ai  sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.
16-quater; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge  n.
14 del 2017, secondo cui le misure per coordinare,  tra  l'altro,  lo
scambio informativo nei settori di rispettivo interesse tra le  Forze
di polizia e  la  polizia  locale,  sono  specificate  con  le  linee
generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la
sicurezza integrata; 
  Visto inoltre, l'art. 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  14
del 2017, secondo cui i patti per la sicurezza  urbana,  sottoscritti
tra il prefetto e il sindaco, possono individuare, in relazione  alla
specificita' dei contesti interventi  per  la  sicurezza  urbana  nel
rispetto  delle  linee  guida  adottate,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
attuazione (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
27 aprile 2016 relativa, alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte  delle  autorita'
competenti  a  fini  di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e
perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati; 
  Visto l'art. 18, commi 1, 1-bis e 2, del  decreto-legge  4  ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge  1°  dicembre
2018, n. 132, concernenti le condizioni nel rispetto delle  quali  il
personale dei Corpi e servizi di polizia municipale puo' accedere  al
CED al fine di verificare eventuali provvedimenti  di  ricerca  o  di
rintraccio esistenti  nei  confronti  delle  persone  identificate  o
controllate; 
  Viste  le linee  generali  per  la  realizzazione  delle  politiche
pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi del predetto
art. 2 del  decreto-legge  n.  14  del  2017,  adottate  con  accordo
stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 
  Viste le  linee  guida  per  l'attuazione  della  sicurezza  urbana
adottate, ai sensi del citato art. 5, comma 1, del  decreto-legge  n.
14 del 2017, con accordo stipulato il 26  luglio  2018,  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Ritenuto di definire i criteri generali per il rafforzamento  della
cooperazione, informativa e operativa,  nonche'  per  l'accesso  alle
banche dati fra le Forze di polizia e i Corpi e  servizi  di  polizia
municipale ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai  predetti
articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  criteri  generali  per  il
rafforzamento della cooperazione, informativa  e  operativa,  nonche'
per l'accesso alle banche dati fra le Forze di polizia e  i  Corpi  e
servizi di polizia municipale ai fini  dell'applicazione  dell'ordine
di allontanamento e del divieto di accesso di cui agli articoli  9  e
10 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «CED» il Centro elaborazione dati  di  cui  all'art.  8  della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    b) «Comitato provinciale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica»,
il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica  di  cui
all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    c) «decreto-legge n. 14 del 2017», il decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48; 
    d) «divieto di accesso» il divieto di accesso ad una o piu'  aree
urbane adottato dal questore ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del
decreto-legge n. 14 del 2017; 
    e) «ordine di allontanamento», l'ordine di allontanamento  da  un
luogo disposto dall'organo accertatore ai  sensi  degli  articoli  9,
commi 1 e 2, e 10, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017. 
                               Art. 2 
 
                Criteri generali per il rafforzamento 
                   della cooperazione informativa 
 
  1. Ai fini della piu' efficace attuazione delle previsioni  di  cui
agli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, i patti per la
sicurezza urbana, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco ai  sensi
dell'art. 5 del  medesimo  decreto-legge  n.  14  del  2017,  possono
prevedere misure  di  rafforzamento  della  cooperazione  informativa
ispirate ai seguenti criteri generali: 
    a) predisposizione e  condivisione  da  parte  del  comune  della
«mappa» dei luoghi e delle aree nei quali sono vigenti,  nel  proprio
territorio, i divieti di stazionamento o di occupazione di  spazi  di
cui all'art. 9, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 14 del 2017; 
    b) aggiornamento da parte del  comune  della  «mappa»  elaborata,
anche sulla base del parere reso  in  apposite  sedute  del  Comitato
provinciale per l'ordine e  la  sicurezza  pubblica,  finalizzato  ad
individuare pure le ulteriori aree e luoghi dove sono piu'  frequenti
i comportamenti in danno del  decoro  urbano  o  che  ne  impediscono
l'accessibilita' e la fruibilita'; 
    c) elaborazione, a cadenze periodiche stabilite  con  i  predetti
patti, di rilevazioni statistiche in  forma  anonima  concernenti  il
numero di ordini di allontanamento disposti dagli  uffici  e  Comandi
delle  Forze  di  polizia  operanti   nel   territorio   del   comune
interessato, nonche' dal  Corpo  o  servizio  di  polizia  municipale
dipendente dal comune  stesso.  I  patti  possono  prevedere  che  la
statistica sia  riferita  sia  al  numero  complessivo  degli  ordini
adottati sia a quello degli ordini adottati nei luoghi dove sono piu'
frequenti i comportamenti  in  danno  del  decoro  urbano  o  che  ne
impediscono l'accessibilita' e la fruibilita'; 
    d)  possibilita'  di  utilizzare,  per  la  realizzazione   delle
rilevazioni  statistiche  di  cui  alla  lettera  c),  i  sistemi  di
georeferenziazione implementati nell'ambito delle iniziative previste
dal paragrafo 3 delle  linee  generali  per  la  realizzazione  delle
politiche pubbliche per la sicurezza integrata,  adottate,  ai  sensi
del predetto art. 2 del decreto-legge n. 14  del  2017,  con  accordo
stipulato il 24 gennaio 2018 in sede di Conferenza unificata; 
    e)  elaborazione  a  cura  del  questore,  secondo   le   cadenze
periodiche stabilite con i predetti patti, di rilevazioni statistiche
in forma anonima del numero dei divieti di accesso adottati; 
    f) comunicazione da parte  del  prefetto,  secondo  le  modalita'
previste dalle linee generali per la  realizzazione  delle  politiche
pubbliche per la sicurezza integrata, adottate, ai sensi dell'art.  2
del decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo stipulato il 24 gennaio
2018 in sede di Conferenza  unificata,  di  elaborazioni  statistiche
anonime concernenti il numero delle violazioni di  cui  all'art.  10,
comma 2, secondo periodo e comma 3,  secondo  periodo,  del  medesimo
decreto-legge n. 14 del 2017. 
  2. Le elaborazioni statistiche,  anche  in  forma  georeferenziata,
previste dal  comma  1  sono  utilizzate,  oltreche'  ai  fini  della
pianificazione   delle   attivita'   operative    finalizzate    alla
salvaguardia del decoro, anche  per  l'individuazione  da  parte  dei
comuni di ulteriori aree da sottoporre a particolare tutela anche  ai
sensi del paragrafo  4  delle  linee  guida  per  l'attuazione  della
sicurezza urbana ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge  n.
14 del 2017. 
                               Art. 3 
 
                Criteri generali per il rafforzamento 
                    della cooperazione operativa 
 
  1. Per il rafforzamento  della  cooperazione  di  natura  operativa
finalizzata   all'attuazione   di   un'efficace   prevenzione   delle
manifestazioni di degrado,  il  prefetto  e  il  sindaco  del  comune
interessato, sulla base delle rilevazioni statistiche, anche in forma
georeferenziata, di cui all'art. 2, possono  concordare,  nell'ambito
dei patti per la sicurezza urbana, mirate iniziative di controllo  da
eseguirsi a cura della polizia locale, finalizzate ad  accertare,  in
particolare nelle  aree  e  nei  luoghi  interessati  da  consistenti
afflussi di  persone  o  turistici,  le  eventuali  condotte  che  ne
impediscono l'accessibilita' e la fruizione. 
  2. Alle  iniziative  di  controllo  di  cui  al  comma  1,  possono
aggiungersi, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della  legge
26 marzo  2001,  n.  128,  servizi  di  controllo  straordinario  del
territorio, definiti sentito il parere del Comitato  provinciale  per
l'ordine e la sicurezza pubblica. I predetti  servizi  sono  eseguiti
con la partecipazione anche delle Forze di polizia, per  gli  aspetti
di specifica competenza e secondo quanto previsto dalla direttiva  di
cui al decreto del Ministro dell'interno adottato in data  15  agosto
2017. 
                               Art. 4 
 
                   Criteri generali per l'accesso 
                          alle banche dati 
 
  1. Ai fini della piu' efficace attuazione degli articoli 9 e 10 del
decreto-legge n. 14 del 2017, il personale dei  Corpi  e  servizi  di
polizia municipale, munito della  qualifica  di  agente  di  pubblica
sicurezza, quando procede al controllo  e  all'identificazione  delle
persone,  puo'  verificare  l'eventuale  esistenza   di   ordini   di
allontanamento e di divieti di accesso nei  confronti  delle  persone
controllate, accedendo, in deroga a quanto previsto dall'art. 9 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, al livello del  CED  stabilito  con  il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'art.  10,  comma  6-bis,
del decreto-legge n. 14 del 2017. 
  2. L'accesso al CED di cui al comma 1 avviene secondo le  modalita'
stabilite con i decreti del Ministro dell'interno previsti  dall'art.
16-quater, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 
  3. Restano ferme le indicazioni recate dal paragrafo 3 delle  linee
generali per  la  realizzazione  delle  politiche  pubbliche  per  la
sicurezza  integrata,   adottate,   ai   sensi   dell'art.   2,   del
decreto-legge n. 14 del 2017, con accordo  stipulato  il  24  gennaio
2018 in sede di Conferenza unificata. 
                               Art. 5 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
ulteriori oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il
Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero  dell'interno
provvede all'attuazione del presente decreto con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 28 aprile 2022 
 
                                               Il Ministro: Lamorgese 

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, n. 1593