Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 69
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente: «Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia». (22G00077) (GU Serie Generale n.140 del 17-06-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/2022

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 30, primo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121; 
  Visto l'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto  2014,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  ottobre  2014,
n. 146, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.
359,  recante  il  «Regolamento  che  stabilisce  i  criteri  per  la
determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione  della
pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che  espleta
funzioni di polizia»; 
  Ritenuta la necessita' di aggiornare le disposizioni  del  predetto
regolamento, in funzione di un generale ammodernamento dell'armamento
e del munizionamento in dotazione al personale della Polizia di Stato
che sia adeguato e rispondente alle  mutate  esigenze  operative,  in
linea con l'evoluzione tecnologica nel settore; 
  Considerato  che,  in  tale  prospettiva,  occorre  aggiornare   le
caratteristiche sia  dell'armamento  individuale  sia  dell'armamento
ordinario  e  speciale  di   reparto,   oltre   che   il   rispettivo
munizionamento; 
  Acquisito il parere del  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 15 maggio 2019; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2020; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2022; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 
                       5 ottobre 1991, n. 359 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre  1991,  n.
359, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  8,  comma  2,  dopo  le   parole   «il   fucile
mitragliatore» sono inserite le seguenti: «, la  pistola  ad  impulsi
elettrici, arma comune ad impulsi elettrici,»; 
    b) all'articolo 11, comma 1: 
      1) le  parole  «anello  in  lamierino  con  doppia  campanella,
moschettone e cinturino di cuoio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«con anello e cinturino»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nei  servizi
svolti a bordo di convogli ferroviari dal personale della specialita'
Polizia ferroviaria della Polizia di  Stato  la  lunghezza  non  puo'
essere inferiore a cm. 28.»; 
    c) all'articolo 13, comma 1: 
      1)  dopo  la  parola  «ripetizione:»,  le  parole  «manuale   o
semiautomatica;»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «manuale   o
semiautomatica, ovvero entrambi i sistemi di ripetizione;»; 
      2) dopo le parole «sicura o sicure:», le parole «ordinaria  e/o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «automatica   o
ordinaria o d'impugnatura, ovvero piu' di  uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      3) dopo le parole «lunghezza canna:», le parole «non  inferiore
a 35 cm.;» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 cm.;»; 
    d) all'articolo 14, comma 1: 
      1) dopo la parola «ripetizione:», le parole  «semiautomatica  e
automatica;» sono sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica  o
semiautomatica, ovvero piu' di uno dei tre sistemi di ripetizione;»; 
      2) dopo le parole «sicura o sicure:», le  parole  «ordinaria  o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ordinaria   o
automatica o d'impugnatura, ovvero piu' di uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      3) dopo la parola «mire:», le parole «registrabili,  ottiche  o
notturne;» sono sostituite dalle seguenti: «fisse  o  registrabili  o
ottiche o notturne, ovvero piu' di uno dei quattro sistemi di mira;»; 
    e) all'articolo 15, comma 1: 
      1) dopo le parole: «sicura o sicure:», le parole  «ordinaria  o
d'impugnatura;»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «ordinaria   o
d'impugnatura o automatica, ovvero piu' di uno  dei  tre  sistemi  di
sicura;»; 
      2) dopo la parola  «mire:»,  le  parole  «fisse,  registrabili,
ottiche  o  notturne;»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fisse  o
registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu'  di  uno  dei  quattro
sistemi di mira;»; 
    f) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola  «mire:»,  le  parole
«registrabili, ottiche o notturne;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu'  di  uno  dei
quattro sistemi di mira;»; 
    g) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
    «Art. 16-bis (Arma comune ad impulsi elettrici). - 1. La  pistola
ad impulsi elettrici, arma comune ad impulsi elettrici, in  dotazione
di reparto, deve avere le seguenti caratteristiche minime: 
      scarica  elettrica  erogata  a  distanza:  tensione  di   picco
(scarica a circuito aperto) ≤ 50 kV; tensione di  picco  (con  carico
tipico di funzionamento) ≤ 1.700 V; lunghezza di impulso effettiva  ≤
125 µs; 
      durata del ciclo della scarica elettrica : t ≤ 5 s; 
      scarica  elettrica  dopo  aver  attinto   il   bersaglio:   non
reiterabile in modalita' automatica; 
      grilletto: protetto da ponticello; 
      sistema di puntamento: idoneo a selezionare a distanza le  aree
di impatto del bersaglio; 
      capacita': almeno due coppie di elettrodi; 
      sicura o sicure: manuale o automatica o  d'impugnatura,  ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura. »; 
    h) all'articolo 20, comma 1: 
      1) dopo la parola «calibro:», le parole: «38 o 357 o  9  NATO;»
sono sostituite dalle seguenti: «38 o 357 o 9;»; 
      2) dopo la parola «azione:», le parole «singola e doppia;» sono
sostituite dalle seguenti:  «singola  o  doppia,  ovvero  entrambi  i
sistemi di azione;»; 
      3) dopo la parola «sicura:», le parole «cane rimbalzante;» sono
sostituite dalle seguenti: «manuale o automatica, ovvero  entrambi  i
sistemi di sicura;»; 
    i) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  21  (Armamento  in  dotazione  ai   reparti   speciali   e
specializzati). - 1.  L'arma  in  dotazione  ai  reparti  speciali  e
specializzati quale armamento  di  reparto  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche: 
      calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO, 12,7' mm NATO o
calibri equivalenti ad uso civile, compreso il calibro 338; 
      chiusura: stabile o metastabile o a massa; 
      ripetizione: manuale o semiautomatica o automatica, ovvero piu'
di uno dei tre sistemi di ripetizione; 
      alimentazione: serbatoio mobile o a nastro; 
      capacita': non inferiore a 5 cartucce; 
      sicura o sicure: manuale o automatica o  d'impugnatura,  ovvero
piu' di uno dei tre sistemi di sicura; 
      mire: fisse o registrabili o ottiche o notturne, ovvero piu' di
uno dei quattro sistemi di mira; 
      lunghezza canna: non inferiore a 20 cm; 
      lunghezza totale: non superiore a 165 cm; 
      peso in ordine di impiego: non  superiore  a  60  kg,  compreso
l'affusto.»; 
    l) all'articolo 30, comma  3,  dopo  la  parola  «montagna»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' per  i  reparti  speciali  e  per  i
reparti specializzati»; 
    m) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  si  prescinde
solo dall'esistenza delle condizioni di grave necessita' ed  urgenza,
nel caso in cui la sperimentazione delle armi di cui al comma  1  sia
stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.». 
                               Art. 2 
 
          Abrogazioni e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
135, e' abrogato. 
  2. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 aprile 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno 
                                  Guerini, Ministro della difesa 
                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del
Ministero della difesa, reg.ne n. 1567