Mancata esposizione SCIA
Spesso gli agenti/funzionari della Questura, ma non solo, negli accertamenti di Polizia Amministrativa, contestano la mancata esposizione dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande anche quando l’attività è iniziata con Scia (prevista per le zone non tutelate), in violazione dell’art. 180 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi).
La Sanzione amministrativa prevista va da euro 154,00 a Euro 1.032,00 – art. 221 bis/2° TULPS -. Pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 gg. euro 308,00.
Art. 180, R.D. n. 635/1940
“I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l’autorizzazione e la tariffa dei prezzi. Hanno pure l’obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l’elenco delle bevande alcoliche indicate nell’art. 89 della Legge che trovansi in vendita nell’esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173, 176 a 181 e 186 del presente regolamento.”
Beh, lungi da me da voler fare il professore, vorrei ricordare che le S.C.I.A., unitamente alla ricevuta del Comune di avvenuta protocollazione della stessa, di cui all’art. 18 bis della 241/90, costituiscono titolo autorizzatorio, ma non è prevista, per essa, alcun obbligo dell’esposizione (del resto che senso avrebbe la pubblicazione di una modulistica unificata e standardizzata di almeno una quindicina di fogli).
Infatti, poiché l’autorizzazione è sostituita da una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che abilita all’esercizio, nessuno può chiedere che sia esposto un titolo –rappresentato dalla vecchia autorizzazione d’esercizio – che non esiste più (quantomeno per i P.E. ricadenti in zone non tutelate).
Pertanto, a parere dello scrivente, non bisogna accanirsi più di tanto per la mancata esposizione della SCIA, ma piuttosto, si consiglia di fare un controllo incrociato con il SUAP di appartenenza territoriale.
Rammento, che una SCIA senza ricevuta del SUAP ha esattamente valore ZERO (peraltro non è detto che quella scia non sia stata dichiarata dal suap INEFFICACE per mancanza di requisiti, o che non siano stati richiesti documenti integrativi per la conformazione della stessa).
Ricordo, infine, che stesso discorso vale per la SCIA Sanitaria.
La SCIA non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma rappresenta un “atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge” (Ad. Plenaria, decisione n. 15/2011).
Quanto sopra, di certo non lo troverete scritto nei testi in vendita. :) :) :)
Isp. Capo di P.L. M.Serio
Resp. SUAP e collaboratore Formez
(componente C.R.C. per la Sicilia)
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