La Sicilia è uno stato a se, è inutile negarlo. Persino lo STATO disapplica la LEGGE REGIONALE

 


Spettacoli dal vivo. Intrattenimento musicale e trattenimenti danzanti ancora di competenza delle Questure.

In Sicilia, la legge 7 ottobre 2013, n. 112 e l’effetto dei nuovi commi agli articoli 68 e 69 del TULPS secondo una interpretazione del Ministero dell'Interno, che risalirebbe al 2013 (VEDI QUI), non può avere efficacia in quanto la competenza al rilascio delle licenze previste dai richiamati articoli del TULPS, trasferita ai comuni nelle Regioni a Statuto ordinario dall’articolo 19 del DPR n. 616/1977, è rimasta in capo ai Questori, non essendo state emanate le norme di attuazione dello Statuto Speciale che avrebbero dovuto disciplinare analogo trasferimento nella nostra Regione.

Pertanto, malgrado la norma sia stata per ben due volte recepita con LEGGE REGIONALE (una 1^ volta nel 2015 e una seconda volta nel 2021), proprio al fine di superare tale "criticità" (l'assenza di norme di attuazione dello Statuto), la stessa viene regolarmente disapplicata.

Ed allora la domanda sorge spontanea (direbbe Lubrano): CHE SENSO HA, PER IL PARLAMENTO SICILIANO, L'APPROVAZIONE DI UNA LEGGE SE POI LA STESSA NON VIENE FATTA APPLICARE, E COME MAI ENTRAMBI LE NORME NON SONO STATE IMPUGNATE?

Personalmente, in passato ho anche provato a mediare telefonicamente con alcuni uffici competenti ma, a volte, è difficile anche dialogare, con chi si pone sul piedistallo e che palesemente non ha assolutamente intenzione di mollare la presa.