Autovelox:Decreto Prefettizio non necessario per postazioni mobili presidiate nel centro urbano

L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com'è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo "ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità": Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione.

 In tal caso, peraltro, come emerge dal comma 1-bis, lett. e), dell'art. 201 del codice della strada, la contestazione immediata non è necessaria se, a fronte dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari".

Cass. Civ., sez. VI – 2, ord., 09/06/22, n° 18560