"Dissuasori di stordimento a contatto" vietati alla P.L. Lombarda

Lo Stato ha competenza esclusiva in materia di armi: dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge regionale Lombardia

N. 126 SENTENZA 6 aprile - 24 maggio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 13, 17 e 25 della legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021).

LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,»;


Art. 5 - (Modifica all’articolo 23 della l.r. 6/2015)

1. All’articolo 23 della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), è apportata la seguente modifica:

a) al comma 4 dopo le parole «caschi di protezione» sono aggiunte le seguenti: «, guanti tattici imbottiti antitaglio, dissuasori di stordimento a contatto, pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione,».