RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO -
Il soggetto che inciampa su un tombino e cade rovinosamente a terra non è risarcito se conosceva bene il luogo e quindi l'evento è accaduto a causa dell'imprudenza e dell'imperizia.
Corte di Cassazione,sez. VI ordinanza n.724 del 12 gennaio 2022
Richiamate la massima di Cass. n. 23919 del 2013 (secondo cui
«l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri
riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità
per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione,
si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere
previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del
danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel
dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico
tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso») e quella di Cass.
n. 2345 del 2019 (secondo cui «quanto più la situazione di possibile
pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle
normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve
considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima,
fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere,
dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 e.e.»), la Corte di
merito ho osservato che, nel caso di specie, «lo stesso primo giudice
(aveva) correttamente riconosciuto la disattenzione della ,
che risulta di ogni evidenza già esaminando le fotografie allegate in atti,
da cui emerge che la pericolosità del tratto di strada, ove la
stava attraversando, peraltro lontana dalle strisce pedonali, era di ogni
evidenza sicché alla stessa sarebbe bastato porre attenzione a dove e
come poneva i piedi; per evitare ogni caduta».