Sospensione ex Art. 186 C.d.S. disposta dal Giudice Penale -Accolto il ricorso



SOSPENSIONE DELLA PATENTE -
La sospensione della patente di guida conseguente al reato in stato di ebbrezza deve essere irrogata dal giudice penale.
Corte di Cassazione- Sezione II - ordinanza n. 17999 del 23 giugno 2021 
(pubblicata sul canale "telegram- polizialocal ")

"la sospensione della patente di guida ex art. 186 cod. strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato, ed è quindi disposta dal giudice penale pur se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 cod. strada risponde alla finalità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità".