Sicilia:Trovano applicazione gli artt. 68 e 69 tulps

LEGGE 15 giugno 2021, n. 13. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l’anno 2021. Disposizioni varie.

Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 26 del 18-6-2021 (n. 37)

Art. 6.
Recepimento articolo 7, comma 8 bis, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui al comma 8 bis dell ' articolo 7 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
 
 
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LEGGE 7 ottobre 2013 , n. 112 . Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tu-tela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

dopo il comma 8 è aggiunto, in fi ne, il seguente: 
 
«8 -bis . Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifi cazioni:  
 
a) all’articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fi ne, il seguente periodo: “Per eventi fi no ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazio-ne certifi cata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi cazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o uffi cio analogo”; 
 
b) all’articolo 69, è aggiunto, in fi ne, il seguente pe-riodo: “Per eventi fi no ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certifIcata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o uffi cio analogo”; 
 
c) all’articolo 71, dopo la parola: “licenze sono in-serite le seguenti: “e le segnalazioni certificate di inizio attività”»; nella rubrica, dopo le parole: «compositori emer-genti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore». L’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Art. 8 (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografi co e audiovisivo) . — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244, e successive modifi cazioni, sono rese permanenti.