Ordinanza contingibile ed urgenti – Rifiuti – Rimozione – Gravità accentuata – Illegittimità
E’ illegittima l’ordinanza emessa ai sensi dell’art.
54, comma 4, del T.U.E.L. adottato sul riscontro di una situazione di
pericolo integrata dall’esistenza di una grande quantità di rifiuti
plastici ad elevato rischio di combustibilità, abbandonati all’interno
di un capannone, nel caso in cui la riscontrata urgenza e
indifferibilità dell’intervento sia stata accentuata al fine di
giustificare il ricorso al rimedio atipico ed eccezionale, quale
modalità più lineare ed economica per tentare una risoluzione della
problematica (1).
Il potere riconosciuto dall’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. deve
trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo,
non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati
dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario
della “configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia
provvedimentale” (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344; id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; id. 21 febbraio 2017, n. 774; id. 2 ottobre 2020, n. 5780).
Nel caso di specie la situazione poteva essere fronteggiata con mezzi
tipizzati, cioè quelli di cui al T.U. in materia ambientale (d.lgs. n.
152 del 2006). A tali strumenti, naturalmente preposti a risolvere
questo tipo di problematica, faceva riferimento anche la nota della
Regione del 15.06.2020 (all. 14 al ricorso), che invitava il Comune a
procedere “ai sensi degli artt. 191 e 192 del D.Lgs 152/06”. Come affermato da Tar Campania, Napoli, sez. V, 03 febbraio 2020, n. 494, pertanto, “la
sussistenza della previsione normativa di cui all'art. 192, d.lgs. n.
152/2006, che detta specifiche norme in caso di abbandono o deposito
incontrollato di rifiuti, esclude la possibilità, da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio
dei provvedimenti contingibili e urgenti”. Infatti, “il potere
sotteso all'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ha
necessariamente contenuto atipico e residuale e può essere esercitato
solo quando specifiche norme di settore non conferiscono il potere di
emanare atti tipici per risolvere la situazione di emergenza”
Nello specifico, la scelta del Comune di adottare un’ordinanza
contingibile e urgente, come emerge dagli atti dell’istruttoria, appare
dettata dal riscontro delle difficoltà – se non della radicale
impossibilità - di accertare i più rigorosi presupposti sostanziali per
le misure ambientali, fissati dagli artt. 188 e 192, d.lgs. n. 152 del
2006, con il conseguente rischio di dover sopportare direttamente,
almeno in prima battuta, le ingenti spese di rimozione.
È infatti lo stesso Comune a riconoscere (si veda la nota del 07.09.2020
rivolta alla prefettura e prodotta sub all. 21) le criticità
riscontrate nell’applicazione dei rimedi tipizzati. In particolare, “non
sussistono i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza ai sensi
dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., posto che
l’attuale proprietario è palesemente incolpevole ed atteso che il
responsabile dell’abbandono è stato chiaramente individuato
nell’ordinanza sindacale dd. 26/11/1998 - prot. 52345/98, con la quale è
stato altresì escluso ogni profilo di colpa anche nei confronti del
precedente proprietario”; al contempo “non sono state
individuate disposizioni che prevedano possibilità per il Comune di
assumere provvedimenti ordinatori e sostitutivi nel caso in cui il
detentore dei rifiuti non provveda secondo quanto previsto dal citato
art. 188 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.
L’elemento della detenzione del rifiuto ai sensi della
normativa ambientale, di incerta consistenza e difficile riscontro,
appare però del tutto irrilevante ai fini dell’emissione di
un’ordinanza ex art. 54 comma 4, T.U.E.L. – la quale può essere rivolta
ad un soggetto sul mero presupposto della “materiale disponibilità” di un bene (Cons. St. sez. II, 22 gennaio 2020, n. 536)
– e sarebbe utile piuttosto ad individuare il soggetto tenuto alle
operazioni di trattamento, ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. 152 del
2006. Proprio l’ambiguità e la contraddittorietà intrinseca della
motivazione dimostra l’evidente contaminazione tra strumenti differenti,
realizzata dall’amministrazione comunale e giudicata legittima dalla
Prefettura in sede di ricorso gerarchico, indice della volontà di fare
ricorso al potere di ordinanza per “semplificare” la propria azione e
sfuggire alle più ristrette maglie applicative del potere tipizzato,
attraverso un’ordinanza “ibrida” non del tutto riconducibile né all’una e
né all’altra funzione.
Anche all’interno del sistema disegnato dal T.U. in materia ambientale,
gli strumenti dettati in materia di gestione e trattamento dei rifiuti
rispondono a presupposti e finalità differenti, che non possono essere
impropriamente sovrapposti. Così Tar Milano, sez. III, 9 maggio 2020, n. 777 ha rilevato l’illegittimità di un’ordinanza di rimozione ex art. 192, d.lgs. n. 152 del 2006 emessa nei confronti del detentore dei rifiuti, tenuto ai diversi obblighi sanciti dall’art. 188 del medesimo decreto (“è
pertanto in rapporto a tale attività di gestione e all'instaurarsi, con
la presa in consegna, dell'obbligo per il ricorrente, in qualità di
detentore di rifiuti, di provvedere direttamente al loro trattamento,
oppure di consegnarli ad un intermediario, ad un commerciante, ad un
ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o
ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti (ex
art. 188 del d.lgs. n. 152 del 2006), che il Comune convenuto avrebbe
dovuto (e dovrà, in relazione all'effetto conformativo della presente
pronuncia),nell'ambito delle sue competenze e delle sue autonome
valutazioni, rimodulare il suo intervento”). A fronte di un sistema
così specificamente disciplinato, che prevede misure differenziate e
parametrate a seconda del ruolo rivestito dal soggetto e del suo grado
di responsabilità, è ancor più evidente l’inappropriatezza del ricorso
ad uno strumento atipico e residuale, come l’ordinanza contingibile e
urgente. Questa avrebbe l’effetto di assimilare fattispecie differenti e
soggette a diversa disciplina, di fatto equiparando, sotto lo “schermo”
di una situazione di pericolo, la posizione del ricorrente – che
potrebbe al più essere qualificato “detentore” dei rifiuti – a
quella dell’autore materiale delle condotte di abbandono illecito, pur
sul pacifico e riconosciuto presupposto della sua estraneità materiale
ai fatti.
Sotto altro profilo, se pure è vero che il carattere risalente della
fonte di pericolo non è di per sé ostativo all’emanazione di
un’ordinanza ex art. 54, comma 4 T.U.E.L., non può non attribuirsi
rilievo, quali indici rivelatori dell’eccesso di potere, alle
circostanze valorizzate dalla società ricorrente, in quanto
rappresentative della colpevole inerzia delle amministrazioni,
protrattasi per oltre vent’anni.
12.1. La situazione che il Comune ha deciso di fronteggiare in via
d’urgenza nel dicembre 2020 era infatti già nota almeno a partire dal
luglio 1998, come risulta dalla nota dell’Azienda Sanitaria Isontina del
10.07.1998 (all. 13 al ricorso). Ancora, nella motivazione
dell’ordinanza ex art. 14 del d.lgs. 22 del 1997 (all. 15), emessa nei
confronti della società responsabile dell’abbandono dei rifiuti in data
26.11.1998, il Comune valorizza un pericolo descritto in termini del
tutto corrispondenti a quello che ventidue anni dopo ha fondato
l’emanazione dell’ordinanza impugnata, correlato al rischio di incendio
per la facile combustibilità dei materiali e alla vicinanza di un
distributore di carburante, della ferrovia e dell’ospedale.
Anche tali elementi, pur non comportando l’illegittimità dell’ordinanza
per diretto contrasto con la norma attributiva del potere (con
conseguente infondatezza del secondo motivo di ricorso, fondato sulla
violazione dell’art. 54, comma 4 del T.U.E.L.), portano a ritenere che
la riscontrata urgenza e indifferibilità dell’intervento sia stata
quantomeno accentuata, per non dire strumentalizzata, al fine di
giustificare il ricorso al rimedio atipico ed eccezionale, quale
modalità più lineare ed economica per tentare una risoluzione della
problematica.
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