AUTOVELOX -Illegittima la sanzione con autovelox se quest'ultimo non è stato revisionato e tarato.
Corte di Cassazione- Sezione II ordinanza n. 14597 del 26 maggio 2021
stralcio
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui detta disposizione non prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, questa Corte ha avuto modo diaffermare che " ... tutte le apparecchiature di misurazione dellavelocità devono essere periodicamente tarate e verificate nelloro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali lecertificazioni di omologazione e conformità"
Inoltre, questa Corte ha ritenuto che "in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018,Rv. 647218; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del29/10/2020, non massimata).
La prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale dicontravvenzione, il quale " ... non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento de/l'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato"(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv.
652162).
Inoltre, questa Corte ha ritenuto che "in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018,Rv. 647218; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del29/10/2020, non massimata).
La prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale dicontravvenzione, il quale " ... non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a querela di falso- in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento de/l'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato"(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv.
652162).
I richiamati principi, validi " ... a prescindere dal fatto chel'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora,tramite sistemi di autodiagnosi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n.10463 del 03/06/2020, Rv. 657796) pongono a carico della
Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione daparte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità -circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria- spetta alla parte sanzionata l'onere della provacontraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020,non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'l 1/02/2021, non massimata, che ha confermato lasufficienza della produzione del certificato di taratura periodica,da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica delfunzionamento dell'apparato).
Da quanto precede deriva l'accoglimento del terzo motivo in esame, previa la declaratoria di inammissibilità dei primi due, per intervenuta rinuncia del ricorrente. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione daparte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità -circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria- spetta alla parte sanzionata l'onere della provacontraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020,non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'l 1/02/2021, non massimata, che ha confermato lasufficienza della produzione del certificato di taratura periodica,da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica delfunzionamento dell'apparato).
Da quanto precede deriva l'accoglimento del terzo motivo in esame, previa la declaratoria di inammissibilità dei primi due, per intervenuta rinuncia del ricorrente. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.