ILLECITI AGROALIMENTARI
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2021 è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 71, con cui è stato convertito in Legge, con modificazioni, il c.d. DL Sicurezza alimentare (DL n. 42/2021).
In particolare, evidenziamo che con la richiamata Legge di conversione il Parlamento ha inteso rimettere mano all’istituto della diffida amministrativa, istituita dal DL 24 giugno 2014 poi convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 e recentemente modificato dal c.d. DL Semplificazioni.
Per memoria, l’articolo 18 del Decreto legislativo n. 27/2021 aveva abrogato una serie di disposizioni, fra cui alcune inerenti la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare contenute nella Legge 30 aprile 1962, n. 283 recante disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande. Per evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e vendita di alimenti e bevande restassero privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con il conseguente pregiudizio della salute dei consumatori, il Governo era tempestivamente intervenuto con il richiamato DL n. 42/2021 per ripristinare parte delle disposizioni abrogate prima che l’abrogazione acquisisse efficacia: l’entrata in vigore del d.lgs. 27/2021 era infatti prevista per il 26 marzo 2021.
Con la richiamata Legge di conversione, il Parlamento ha convalidato quanto ripristinato dal Governo con il decreto legge in materia di disciplina sanzionatoria.
Con riferimento, invece, all’istituto della diffida amministrativa, l’art. 1 ter del DL 42/2021 convertito con Legge 21 maggio 2021, n. 71 ha novellato il comma 3 dell’art. 1 del DL 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge, che risulta così essere:
“Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l’organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l’applicazione dell’articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte”.
In buona sostanza, viene esteso il campo di applicazione della diffida anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, mentre viene reintrodotto il vincolo – già previsto nel DL 91/2014 e successivamente rimosso con il c.d. DL Semplificazioni – che consente all’Organo di controllo incaricato di applicare la diffida solo in caso di primo accertamento della violazione. In altre parole, viene meno la possibilità di applicare la diffida nei casi di violazione reiterata. Inoltre, il termine entro cui l’operatore economico deve adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento di diffida passano da novanta giorni a trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida, così come viene meno la possibilità di eliminare le violazioni sanabili anche tramite comunicazione al consumatore. Infine, non sarà più possibile applicare la diffida ai prodotti già posti in commercio.
Le richiamate modifiche hanno efficacia dal giorno 23 maggio 2021.
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RIPRISTINATE LE SANZIONI PENALI
Nel merito, sono fatte salve le fattispecie sanzionate penalmente previste dagli articoli 5,
6, 12, 12 bis e 18 della legge n. 283 del 1962 , sottraendole dall’abrogazione prevista
dall’articolo 18 del D.lgs. n. 27 del 2021.
La legge n. 283 del 1962 reca la disciplina igienica della produzione e della vendita
delle sostanze alimentari e delle bevande, prevedendo, tra l’altro, numerose
contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (artt. 5 e 6), costituendo questo il primo
livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel
Codice penale, di comune pericolo mediante frode (artt. 439 e ss. del codice penale)
applicabili però quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare, l’art. 5, comma 1, della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la
somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano:
o private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità
inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto
disposto da leggi e regolamenti speciali (lett. a);
o in cattivo stato di conservazione (lett. b);
o con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da
ordinanze ministeriali (lett. c);
o con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro
per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme
prescritte per il loro impiego (lett. g).
L’articolo 6 della stessa legge punisce i contravventori di tali precetti con l’arresto fino ad
un anno o con l’ammenda da euro 309 a euro 30.987.
Sempre l’articolo 6 sanziona in maniera più severa, con l’arresto da tre mesi ad un anno
o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo in caso di frode
tossica o comunque danno per la salute l’applicazione dei benefici della sospensione
condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo, la violazione del divieto di
impiego, vendita, o somministrazione di sostanze alimentari e bevande:
o insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero
sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di
alterazione (art. 5, comma 1, lett. d))
o che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a
difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (art. 5, comma 1, lett.
h)).
L’articolo 12 della legge n. 283 punisce l’introduzione nel territorio della Repubblica di
qualsiasi sostanza destinata all’alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla
normativa.
L’articolo 12-bis, infine, stabilisce che il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da
esso è derivato pericolo per la salute, può disporre in sede di condanna la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o
dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. Le stesse
pene accessorie si applicano in caso di recidiva specifica.
L’articolo 18 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si
applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre
disposizioni.
PUNITI ANCORA GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI
Oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 18 è stata anche la quasi totalità degli illeciti
amministrativi in materia di sicurezza alimentare contemplati dalla legge n. 283 del 1962.
Si tratta di una serie di sanzioni amministrative, previste in caso di violazioni meno gravi,
per effetto della depenalizzazione compiuta con il D.lgs. n. 507 del 19993.
L’articolo 8 della legge n. 283 punisce con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro
516 la violazione dell’obbligo di riportare sulla confezione o su etichette apposte sui
prodotti alimentari e le bevande confezionate, l’indicazione della denominazione del
prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato,
e la indicazione della sede dell’impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con
la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o
volume, secondo le norme stabilite in specifico regolamento.
L’articolo 9 disciplina il divieto di detenzione nei locali di lavorazione o comunque in
locali che siano in diretta comunicazione con questi delle sostanze, il cui impiego non è
consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, La violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 7.746.
L’articolo 11 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154
a euro 4.648 per chi viola il divieto di produrre, detenere per il commercio, porre in
commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare
sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto
con sostanze alimentari, che siano composte da particolari materiali.
L’ articolo 13 dispone il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 309
a euro 7.746 per chi viola il divieto di offrire in vendita o propagandare a mezzo della
stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi
impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
nonché disegni illustrativi tali da “sorprendere la buona fede” o da indurre in errore gli
acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze
alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
L’articolo 17 specifica che i contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento
generale di esecuzione della legge n. 283 del 1962 (decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1980, n. 327) e ai vari regolamenti speciali sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 774.
Era invece sopravvissuto all’abrogazione l’illecito amministrativo di cui all’articolo 10,
unico ad essere fatto salvo dall’articolo 18, comma 1, lett. b), anche prima dell’intervento del
decreto-legge. Questa disposizione punisce con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 309 a euro 7.746 la produzione, la vendita o la messa in
commercio di sostanze alimentari o carta ed imballaggi destinati ad involgere le
sostanze stesse (oppure oggetti di uso personale o domestico) colorati con colori non
autorizzati