Istituzione di spazi riservati (posti rosa)

 

Lunedì 23 maggio è stato pubblicato nella G.U. il decreto attuativo riguardante i parcheggi rosa. Il Ministero ha "finalmente" chiarito quale segnaletica verticale e orizzontale dovrà essere impiegata. E' stato introdotto un nuovo pittogramma da inserirsi nella figura 79/c. Lo stesso pittogramma dovrà essere utilizzato per la realizzazione del simbolo orizzontale all'interno dello stallo di sosta che avrà, comunque, le strisce di colore giallo proprie dei parcheggi riservati ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento di Esecuzione. 
 
COMMENTO POLIZIALOCALEBLOG:
Abbiamo voluto le lauree facili?
ADESSO PIANGIAMONE LE CONSEGUENZE. TECNICAMENTE E' UN  MODUS OPERANDI IMPROPONIBILE.... (VEDI POST PRECEDENTE)
 
P.S. non è possibile inserire segnaletica nuova senza modificare il regolamento di attuazione.... 

**************************
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 aprile 2022
Definizione delle modalita' di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni. (22A03065) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 7 aprile 2022 

Definizione delle modalita' di concessione dei contributi  in  favore
dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla
sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di  gravidanza  o  di
genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni. (22A03065) 
(GU n.119 del 23-5-2022)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                e con 
 
                   IL MINISTRO PER LE DISABILITA' 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni recante: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  1,
comma 819, che istituisce nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse  disponibili
per ciascuno degli anni 2021 e 2022,  di  contributi  in  favore  dei
comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021  ai  sensi
dell'articolo  7  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  provvedono  a  istituire  spazi
riservati destinati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria  muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
all'art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il  citato  comma  819,
disponendo che il contributo sia concesso in favore dei  comuni  che,
con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art.  7
del codice della  strada,  provvedono  a  istituire  spazi  riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle  donne  in  stato  di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore  a  due
anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli  adibiti
al servizio di persone con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di  parcheggio
a pagamento, qualora risultino  gia'  occupati  o  indisponibili  gli
stalli a loro riservati; 
  Visto che il medesimo decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,
all'art. 1, comma 1, lettera f), dispone che «Ai veicoli al  servizio
di persone con disabilita', titolari  del  contrassegno  speciale  ai
sensi dell'articolo 381, comma  2,  del  regolamento,  e'  consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio  a  pagamento,
qualora risultino gia' occupati o indisponibili  gli  stalli  a  loro
riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del  nuovo
Codice della strada»; 
  Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30  dicembre  2020,  n.
178, nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e
delle  mobilita'  sostenibili,  «Fondo  in  favore  dei  comuni   per
l'istituzione di spazi riservati  alla  sosta  gratuita  dei  veicoli
adibiti al servizio di persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne  in  stato
di gravidanza»; 
  Considerato che l'art. 1, comma 820, della medesima  legge  n.  178
del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 10 settembre  2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2021,
n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili,  da  adottarsi  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le  disabilita',  previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  la
definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del  contributo  a
ciascun comune, nonche' le modalita' di presentazione delle domande e
di erogazione del contributo medesimo; 
  Ritenuto che per  l'individuazione  dei  soli  spazi  riservati  ai
veicoli adibiti al  servizio  di  persone  con  limitata  o  impedita
capacita' motoria muniti di  contrassegno  speciale,  nelle  aree  di
sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza  ai
sensi dell'art. 7 del Codice della strada; 
  Rilevato che, nelle more delle  modifiche  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,  e'  necessario  fornire
indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari
all'individuazione  degli  spazi  riservati  destinati   alla   sosta
gratuita dei veicoli adibiti al servizio  delle  donne  in  stato  di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore  a  due
anni; 
  Considerata la necessita' di  provvedere  all'individuazione  delle
procedure operative  per  dare  attuazione  alle  previsioni  di  cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020; 
  Valutata  la  necessita'  di  avvalersi  di  societa'  a   capitale
interamente pubblico per le attivita'  di  attuazione  ed  esecuzione
connesse all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 819, della
legge n. 178 del 2020; 
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali resa nella seduta del 16 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi di  cui  all'art.  1,  comma
819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  2. Il contributo e' erogato a favore dei comuni che: 
    a) con delibere della  giunta,  istituiscono  o  hanno  istituito
spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti  al
servizio delle donne in stato di gravidanza  o  di  genitori  con  un
bambino di eta' non superiore  a  due  anni,  di  seguito  denominati
«stalli rosa»; 
    b) con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del  Codice  della
strada, istituiscono o hanno  istituito,  entro  il  termine  di  cui
all'art. 1,  comma  819,  della  citata  legge  n.  178  del  2020  e
limitatamente all'ipotesi di cui  al  successivo  art.  2,  comma  2,
lettera c), spazi riservati al servizio di  persone  con  limitata  o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale; 
    c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al  31  dicembre  2021,
hanno previsto la  gratuita'  della  sosta  dei  veicoli  adibiti  al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria  muniti
di contrassegno speciale, nelle aree  di  sosta  o  di  parcheggio  a
pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli
a loro riservati. 
  3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono  realizzati
secondo  le  indicazioni  preliminari  per  la  segnaletica  di   cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
                               Art. 2 
 
                             Richiedenti 
 
  1. Il contributo puo' essere richiesto esclusivamente  dai  comuni,
nella persona del sindaco, da un suo delegato o dal soggetto indicato
ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo. 
  2. Per accedere al contributo le  ordinanze  e  le  delibere  della
giunta comunale, devono contenere: 
    a) l'indicazione della persona delegata a presentare la domanda; 
    b) il numero degli «stalli rosa»  realizzati  a  partire  dal  1°
gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si intende realizzare; 
    c) per le sole ordinanze emanate dal 1°  gennaio  al  9  novembre
2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare  per  veicoli
adibiti al servizio di persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale; 
    d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al  31  dicembre
2021, la previsione della gratuita' della sosta dei  veicoli  adibiti
al servizio di persone con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di  parcheggio
a pagamento, qualora risultino  gia'  occupati  o  indisponibili  gli
stalli a loro riservati. 
                               Art. 3 
 
                              Procedura 
 
  1.  Per  accedere  al  contributo,  il  richiedente   effettua   la
registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo stalli rosa»,
di seguito denominata «Piattaforma», accessibile direttamente  o  dal
sito  del  Ministero   delle   infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili. La Piattaforma e' resa disponibile entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del  presente  decreto.  Il  richiedente,
dopo  essersi  registrato,  compila   l'istanza   disponibile   sulla
piattaforma stessa entro sessanta giorni dalla data  di  attivazione.
Non saranno ammesse domande  presentate  oltre  tale  termine  o  con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente decreto. 
  2. L'istanza, scaricata dalla piattaforma, e' firmata  digitalmente
da uno dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, e inoltrata per il
tramite della piattaforma. 
  3. Il contenuto minimo dell'istanza e' il seguente: 
    a) gli estremi dell'ordinanza o delibera della  giunta  comunale,
con indicazione del numero di protocollo e della data di adozione; 
    b) il numero complessivo degli «stalli rosa» realizzati o che  si
prevede di realizzare; 
    c) per le sole ordinanze emanate dal 1°  gennaio  al  9  novembre
2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare  per  veicoli
adibiti al servizio di persone  con  limitata  o  impedita  capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale; 
    d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al  31  dicembre
2021, la previsione della gratuita' della sosta dei  veicoli  adibiti
al servizio di persone con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di  parcheggio
a pagamento, qualora risultino  gia'  occupati  o  indisponibili  gli
stalli a loro riservati; 
    e) IBAN del conto corrente di tesoreria intestato al comune. 
  4. Alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza e/o della
delibera di giunta  comunale  e  dell'eventuale  delega  al  soggetto
richiedente. 
  5. La piattaforma  prevede  la  notifica,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata  (PEC)  utilizzata  dal  comune  in  fase  di
registrazione,  della  ricezione  dell'istanza  con  il   numero   di
protocollo assegnato e copia dell'istanza stessa. 
                               Art. 4 
 
            Quantificazione ed erogazione del contributo 
 
  1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, il  contributo  e'
erogato nella misura complessiva di  euro  500  per  ciascuno  stallo
realizzato o che si prevede di realizzare. 
  2. Qualora le ordinanze prevedano la gratuita' della sosta ai sensi
dell'art. 2, lettera d) del  presente  decreto,  e'  riconosciuto  un
contributo forfettario di 1.000 euro erogato in un'unica soluzione. 
  3. Per gli stalli «rosa»  il  contributo  e'  riconosciuto  per  un
numero massimo di stalli secondo lo schema seguente: 
 
=====================================================================
|     Numero      |Contributo |                                     |
| massimo stalli  |  massimo  |         Fascia demografica          |
+=================+===========+=====================================+
|                3|      1.500|     Minore o uguale a 5.000 abitanti|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|               12|      6.000|                       5.001 - 20.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|               36|     18.000|                      20.001 - 60.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|               60|     30.000|                     60.001 - 100.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|              150|     75.000|                    100.001 - 250.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|              300|    150.000|                  250.001 - 1.000.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
|              600|    300.000|                Maggiore di 1.000.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
 
  4. La fascia demografica di riferimento e' individuata  sulla  base
del numero di abitanti residenti nel comune alla data del 1°  gennaio
2021 (fonte ISTAT). 
  5.  Il  contributo  e'  erogato  in  un'unica  soluzione  in   base
all'ordine  cronologico  di   presentazione   delle   istanze   sulla
piattaforma e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto
degli oneri di cui all'art. 8, comma 4. 
  6. Nel caso  in  cui  l'importo  totale  del  contributo  spettante
rispetto al  numero  complessivo  degli  stalli  realizzati,  risulti
inferiore all'importo erogato, il comune provvede  alla  restituzione
della differenza tramite versamento al bilancio dello Stato, capo XV,
sul  capitolo  3570  «Entrate  eventuali  e  diverse  concernenti  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti»  art.  3   «Recuperi,
restituzioni e rimborsi vari», IBAN  IT70R0100003245348015357003.  Il
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  si
riserva di effettuare i relativi controlli a campione. 
                               Art. 5 
 
                        Attivita' istruttoria 
 
  1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili,
attraverso CONSAP S.p.a., procede ad effettuare  l'istruttoria  delle
istanze e dei relativi allegati pervenuti sulla piattaforma. 
  2. Qualora il numero  dei  comuni  richiedente  il  contributo  sia
inferiore a 500, l'istruttoria e' condotta direttamente dagli  uffici
del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e
l'importo della convenzione da stipulare con CONSAP e' rimodulato  di
conseguenza. 
                               Art. 6 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto e'  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili che si avvale  della  societa'  CONSAP  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni,  dalla
legge 3  agosto  2009,  n.  102,  mediante  la  stipula  di  apposita
convenzione. 
                               Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali   di   cui
all'applicazione web dedicata e inerente allo svolgimento dei  propri
compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
  2. Il soggetto  attuatore  di  cui  all'art.  6  e'  designato  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  quale
responsabile del trattamento dei dati  personali  con  apposito  atto
scritto in cui sono specificati analiticamente  i  compiti  affidati,
che non comportano decisioni sulle finalita'  e  sulle  modalita'  di
utilizzazione  dei  dati  stessi  che  restano  nella   sfera   della
titolarita' del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  in  conformita'  all'art.  28  del   regolamento   (UE)
2016/679. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
assicura  il  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  della
normativa vigente con riferimento, in particolare, alle  modalita'  e
ai tempi di conservazione dei dati,  nel  rispetto  dei  principi  di
privacy by design e by default, limitandolo alla  sola  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli  sulla  relativa  erogazione.  Nella  convenzione  di   cui
all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative  volte
ad assicurare un adeguato livello di  sicurezza  con  riferimento  ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di  conservazione  dei
dati. 
                               Art. 8 
 
                          Norme finanziarie 
 
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 819, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
quale amministrazione  responsabile  per  l'attuazione  del  presente
decreto, in base all'art. 6, si avvale, nel rispetto della  normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali, della  societa'
CONSAP S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri  per  il  bilancio  dello
Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili
provvede ad accreditare su  contabilita'  ordinaria,  in  favore  del
funzionario delegato di CONSAP S.p.a., le somme necessarie  per  dare
attuazione all'art. 3 del presente decreto con le seguenti modalita': 
    a) in misura pari al 50 per  cento  delle  somme  disponibili  al
netto dei costi  della  convenzione,  successivamente  alla  relativa
registrazione; 
    b) la restante somma e' versata in misura pari alle richieste  di
contributo da erogare. 
  4. Gli oneri e le spese per  l'attuazione  della  convenzione  sono
pari, salvo quanto previsto all'art. 5 comma 2, ad un massimo di euro
616.000, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  5. Eventuali economie conseguite in  sede  di  realizzazione  della
piattaforma  di  cui  all'art.  3  sono  in   ogni   caso   destinate
all'erogazione del contributo di cui all'art. 4. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 7 aprile 2022 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Franco 
 
                   Il Ministro per le disabilita' 
                               Stefani 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministero  della   transizione
ecologica, n. 1573 
                                                           Allegato 1 
 
   INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI "STALLI ROSA" 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico