venerdì 14 luglio 2017

Corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare nella Regione Siciliana

Corsi professionali
Articolo 3, comma 3, lettera a legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare

Circolare n. 3 del 3 luglio 2017 (Dimensione documento: 99022 bytes)

Articolo 3, comma 3, lettera a) legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale. Corsi professionali abilitanti per l'esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare
Circolare n. 1 del 30 marzo 2017 (Dimensione documento: 102450 bytes)

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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 3 luglio 2017, n. 3.
PAG. 27 Gurs

Articolo 3, comma 3, lettera a), legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 - Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale.Corsi professionali abilitanti per l’esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

AI COMUNI DELL’ISOLA

AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Com’è noto, l’articolo 3, comma 3, lettera a), e l’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 dettano disposizioni concernenti i corsi professionali abilitanti per l’esercizio del commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nello specifico, il succitato articolo 4 stabilisce, tra l’altro, sia le linee guida sulle materie di insegnamento dei corsi professionali, sia l’obbligo di stipulare apposite convenzioni tra i soggetti organizzatori e l’Assessorato regionale delle attività produttive (già Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca).

È altresì noto, che l’accordo sancito ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con atto n. 236/CSR del 21 dicembre 2011, al fine di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, individua dei parametri minimi cui le Regioni devono attenersi nello stabilire la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio.

In linea con quanto stabilito nel succitato accordo,con D.A. 16 dicembre 2014 sono state emanate le “Nuove direttive in materia di corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per l’esercizio dell’attività di agenti e rappresentanti di commercio e dei corsi preparatori per l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione.

Le succitate direttive, come peraltro già evidenziato nella circolare assessoriale n. 1 del 30 marzo 2017, non prevedono disposizioni finalizzate all’organizzazione e allo svolgimento di corsi in modalità FAD (formazione a distanza - online) da parte dei soggetti convenzionati con l’Assessorato regionale delle attività produttive.

Tuttavia, al fine di fornire ulteriori indicazioni sulla materia in argomento, giova rappresentare che, anche in virtù dei principi di reciprocità che consentono una libera circolazione di titoli e requisiti sul territorio nazionale ed europeo, i titoli abilitanti per l’esercizio dell’attività commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conseguiti nelle altre regioni, anche in modalità FAD, devono ritenersi validi anche nel territorio regionale, sempre che tale validità sia valutata e attestata dalla Regione competente e sia in linea con i parametri minimi stabiliti nel citato accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

L’Assessore: LO BELLO