venerdì 14 luglio 2017

Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada

Proposta di legge: BERGAMINI: "Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi" (4581)

C. 4581 [ PDF ] [ EPUB ] Proposta di legge presentata il 10 luglio 2017

Assegnato alla 9ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede referente il 12 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 14ª (Pol. Unione europea)
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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della deputata BERGAMINI Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi Presentata il 10 luglio 2017


Onorevoli Colleghi! – La disciplina della circolazione e della sicurezza stradale costituisce un tema assai rilevante sul quale, nonostante alcuni progressi compiuti negli ultimi anni, sussistono ancora problemi che debbono essere affrontati e risolti sia incidendo sui comportamenti degli utenti della strada con una più attenta vigilanza sul rispetto delle norme vigenti, sia attraverso l'adeguamento della legislazione apportando opportune modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Con la presente proposta di legge s'intende richiamare l'attenzione sull'esigenza di introdurre strumenti per la tutela di bambini e animali troppo spesso dimenticati nell'abitacolo di veicoli chiusi e consegnati ad un tragico destino.

La cronaca degli ultimi anni è costellata di tragedie che si potevano evitare: bimbi morti perché dimenticati all'interno di un'automobile da persone vittime anch'esse di affaticamento e fatale distrazione, magari derivante da situazioni personali difficili o da ritmi insostenibili di lavoro e di vita. Quest'iniziativa è volta a scongiurare l'eventualità che ciò accada di nuovo.

La stessa sorte colpisce spesso anche gli animali: è importante quindi predisporre strumenti in grado di garantire una tutela anche per la loro vita.

Le tecnologie, peraltro non particolarmente onerose, i mezzi e gli strumenti per cambiare le cose ci sono. Si tratta di strumenti di rilevazione automatica che, prontamente resi obbligatori dal codice della strada, potrebbero contribuire a evitare eventi dolorosi che segnano irrimediabilmente la vita di persone e famiglie.

A questo fine, la presente proposta di legge introduce nel codice della strada un nuovo articolo 172-bis che impone l'obbligo di dotare i veicoli di dispositivi i quali, rilevando e segnalando la presenza di bambini e animali nei veicoli chiusi, permettano di prevenirne l'accidentale abbandono.


PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.

1. Dopo l'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 172-bis. – (Dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi). – 1. I veicoli della categoria L6e dotati di carrozzeria chiusa e i veicoli delle categorie M1 e N1, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, devono essere dotati di dispositivi che, quando il motore sia spento, rilevino e segnalino mediante un avviso acustico la presenza di bambini e animali nel veicolo.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi previsti dal comma 1.

3. Chiunque circola con un veicolo che non sia dotato dei dispositivi previsti al comma 1 ovvero produce, importa o commercia dispositivi di tipo non omologato è soggetto alle sanzioni amministrative di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 172 del presente codice».

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'obbligo stabilito dal comma 1 dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dall'inizio del dodicesimo mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 2 del medesimo articolo 172-bis.

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