lunedì 8 agosto 2016

Dalla Polizia municipale al codice della strada: il punto sulle pronunce della Corte dei conti

 In occasione della pausa estiva abbiamo voluto fare il punto sulle pronunce delle sezioni regionali di controllo. Pubblichiamo la sintesi delle più significative dell'ultimo periodo.
ASSUNZIONE AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
Il divieto di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per il settore della polizia municipale (previsto dal Dl 78/2015) comporta il blocco non solo per l'assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche per l'utilizzo di personale in comando, nonché il divieto di ricorso a convenzioni o protocolli d'intesa per la gestione associata di servizi e funzioni che si pongano in contrasto sostanziale con il divieto di reclutamento. L'unica deroga ammessa è quella espressamente stabilita dalla stessa norma, ovvero le assunzioni stagionali di vigili urbani per una durata non superiore a 5 mesi, non prorogabile né rinnovabile.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 7 GIUGNO 2016 N. 182/2016
 
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Il divieto posto dall'articolo 2, comma 4, Dlgs 81/2015 (secondo cui «Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni» di procedere alla loro sottoscrizione) relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli formalizzati in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data. Una diversa interpretazione potrebbe comportare la violazione delle disposizioni preliminari al codice civile in quanto, trattandosi di una disposizione che introduce una nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile sia di tipo privatistico, sia pubblicistico, una sua applicazione, seppur parziale (per il periodo successivo al 1° gennaio 2017) a contratti già in essere, potrebbe porsi in contrasto con il principio della irretroattività della legge.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 23 GIUGNO 2016 N. 75/2016
 
SPESE DI VIAGGIO DEI DIPENDENTI IN CONVENZIONE
I principi fissati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (con la deliberazione n. 9/2011) relativi al riconoscimento dei rimborsi spese ai segretari comunali in convenzione valgono anche per i dipendenti in convenzione ai sensi dell'articolo 14 del contratto collettivo 22.01.2004, assumendo rilievo, anche in tale ipotesi, la necessità di sollevare il personale di servizio dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove vengono espletate le funzioni. L'accollo, da parte della pubblica amministrazione, di tale onere, anche in questa fattispecie, deve trovare la sua disciplina in ciascuna convenzione, avendo a mente che lo scopo di tale istituto e di tutta la normativa relativa al personale è quello di migliorare l'organizzazione degli enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell'osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Quanto all'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'esercizio delle funzioni e delle attività correlate ai servizi in convenzione, nei soli casi in cui tale utilizzo risulti economicamente più conveniente per le amministrazioni, potranno disciplinarsi negozialmente forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 20 GIUGNO 2016 N. 275/2016
 
PAREGGIO DI BILANCIO
Non è possibile derogare alla disciplina del pareggio di bilancio neppure qualora intervengano situazioni particolari in corso di esercizio che impongano l'effettuazione di nuove spese di per sé obbligatorie (come il collocamento del minore in una struttura idonea a seguito di provvedimento giudiziale), fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla legge. Qualora sopravvengano esigenze di spesa, pertanto, l'Ente dovrà modificare in riduzione altre spese che aveva previsto di sostenere ovvero reperire nuove risorse, rientrando, ovviamente, nella discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione in concreto della strada da seguire.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 7 GIUGNO 2016 N. 163/2016
 
VINCOLI IN MATERIA DI SPESE DI PERSONALE
Ai fini della determinazione del rapporto della spesa del personale sulla spesa corrente dell'anno preso in considerazione rispetto alla media del triennio 2011/2013 non risulta possibile applicare dei correttivi neppure nell' ipotesi di esternalizzazione di servizi. Ciò in coerenza con le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (parere n. 16/2016), secondo cui «non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 30 MAGGIO 2016 N. 49/2016
 
VINCOLI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO
Il vincolo recato dall'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015 che afferma che a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 (ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile) trova applicazione anche in relazione agli enti privi di dirigenza per le "posizioni organizzative". Tali limitazioni, infatti, secondo quanto già espresso dalla Sezione delle Autonomie, prescindono dalla circostanza che la voce di detto trattamento sia finanziato dal fondo per la contrattazione decentrata.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE 12 MAGGIO 2016 N. 112/2016
 
VOUCHER E LIMITI RAPPORTI LAVORO FLESSIBILI
Si deve escludere che l'ente possa avvalersi di personale assunto con forme di lavoro accessorio, tanto più se destinato ad attività non immediatamente riconducibili alle funzioni fondamentali del comune, oltre il limite di spesa relativo ai rapporti di lavoro flessibile, anche quando ciò comporti, secondo l'apprezzamento dell'ente, un onere minore per le finanze comunali rispetto a forme alternative di intervento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE 13 MAGGIO 2016 N. 53/2016
 
FACOLTÀ ASSUNZIONALI
Ai fini assunzionali, per l'anno 2016 (resti inutilizzati a valere sui singoli budget annuali del triennio 2013-2015, per cessazioni intervenute nel triennio 2012-2014), potranno essere liberamente utilizzati solamente i resti assunzionali calcolati sulle cessazioni degli esercizi 2012 e 2013, dal momento che i resti non utilizzati sulle cessazioni dell'esercizio 2014 (budget 2015) sono vincolati per legge per le assunzioni del personale degli enti di area vasta. Per i budget "liberi" l'assunzione può avvenire nel rispetto delle regole generali e cioè sia attingendo da graduatorie di concorsi pubblici approvati da altri enti locali sia avviando autonome procedure concorsuali, ma sempre nel rispetto della normativa vigente.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE 16 MAGGIO 2016 N. 54/2016
 
DESTINAZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA
La ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale deve avvenire al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione e, quindi, delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione delle sanzioni.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 3 MAGGIO 2016 N. 44/2016
 
REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Ai fini della costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione agli investimenti, sulla base della disciplina recata dal Principio contabile applicato n. 4/2, il solo versamento del contributo all'Anac non è sufficiente per ritenere che la gara sia avviata in quanto si tratta di un atto preliminare e prodromico che non ha valenza sostanziale. Per l'utilizzo dello strumento contabile del Fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese di investimento, infatti, è richiesto che - oltre all'approvazione del progetto esecutivo - sia quantomeno avviata la procedura di affidamento e sia determinato il prevedibile tempo di ultimazione dell'intervento.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 7 APRILE 2016 N. 104/2016