C.7/01075 premesso che: la cronaca recente, a fine luglio 2016, ha richiamato l'attenzione pubblica sul tragico fenomeno dei bambini dimenticati all'interno di automobili, con i...
Atto Camera
Risoluzione in commissione 7-01075presentato da CATALANO Ivantesto diMercoledì 3 agosto 2016, seduta n. 667
La IX Commissione,
premesso che:
la cronaca recente, a fine luglio 2016, ha richiamato l'attenzione pubblica sul tragico fenomeno dei bambini dimenticati all'interno di automobili, con i connessi gravi rischi di morte per ipertermia;
si tratta di un fenomeno diffuso a livello mondiale, che non pare dipendere dalle condizioni sociali o economiche del genitore, ma che può accadere a chiunque, anche a genitori diligenti e precedentemente modello di responsabilità genitoriale, come evidenziato nel noto articolo pubblicato da Gene Weingarten sul Washington Post l'8 marzo 2009, che valse il premio pulitzer al suo autore;
la IX Commissione, durante l'esame della proposta di legge C. 1512, per la riforma puntuale di numerose disposizioni del codice della strada, ha quindi osservato come un approccio sanzionatorio specifico sia inutile, dovendosi piuttosto individuare prassi e sistemi tecnologici per prevenire questi fatti;
risulterebbe opportuno, in particolare, intervenire sull'articolo 172 del C.d.S. (uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini), come richiesto nella petizione lanciata da Maria Ghirardelli e nella campagna sostenuta dal Centro Alfredo Rampi Onlus;
si è ragionato sul fatto che un dispositivo «anti-abbandono» dovrebbe essere installato non sul veicolo, ma direttamente sul sistema di ritenuta;
così si assicurerebbe che, dovunque vi sia un bambino, di età tale da dover usare un sistema di ritenuta (non sussistendo il pericolo di ipertermia per i bambini di età superiore), sia attivo un dispositivo «anti-abbandono», mentre si eviterebbe di imporre ex lege l'installazione del dispositivo (con i relativi e costi) su veicoli destinati a non ospitare mai, per le più varie ragioni, bambini in età a rischio;
si è inoltre ragionato sul fatto che un'eventuale norma di legge non dovrebbe contenere una puntuale descrizione di un singolo tipo di dispositivo anti-ritenuta, così irrigidendo la norma stessa su una precisa scelta tecnica, senza prevedere la possibilità che vengano sviluppati dispositivi più efficaci o efficienti per raggiungere il medesimo risultato;
d'altra parte, alla luce del livello di integrazione sovranazionale raggiunto in materia di regolamentazione sistemi di ritenuta, come risulta dal regolamento (CE) n. 661/2009 e dalle norme UNECE, un intervento normativo nazionale, anche qualora fosse possibile, sarebbe inefficace,
impegna il Governo:
ad attivarsi, in tutte le sedi e in particolare in sede europea, per sostenere l'inserimento, nei sistemi di ritenuta per bambini, di dispositivi anti-abbandono e per prevenire a una loro regolamentazione;
a studiare la possibilità di incentivare, anche tramite iniziative normative la commercializzazione di sistemi di ritenuta dei bambini dotati di dispositivi anti-abbandono, anche mediante il coinvolgimento dei produttori di tali sistemi.
(7-01075) «Catalano, Mucci, Prodani».