IL DIRETTORE GENERALE SPETTACOLO
del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione
dell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle
particolarita' tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali
e della denominazione delle medesime;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969, con cui e' stato
istituito l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e
delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985,
1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23
luglio 1997, 8 maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003, 29 ottobre
2003, 28 febbraio 2005, 10 marzo 2006, 7 novembre 2007, 11 maggio
2009, 21 giugno 2010, 14 giugno 2012, 1° settembre 2013, 24 giugno
2014, 19 gennaio 2015 e 29 aprile 2015 con i quali si e' provveduto
agli aggiornamenti del predetto elenco;
Visto l'art. 35 del decreto ministeriale 1° luglio 2014, recante
disciplina relativa alla tenuta ed all'aggiornamento del predetto
elenco;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8
ottobre 2015, con il quale e' stato conferito al dott. Onofrio Cutaia
l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore
della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e della
attivita' culturali e del turismo, registrato alla Corte dei conti il
4 novembre 2015, foglio n. 4313;
Viste le istanze presentate da ditte costruttrici di attrazioni
dello spettacolo viaggiante intese ad ottenere l'inserimento di due
nuove attrazioni, la modifica e l'integrazione della denominazione e
della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali di
attrazione gia' presente in elenco;
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3;
Visto il verbale del 15 febbraio 2016 della Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Reggio
Emilia, relativo al parere sull'attrazione «Free Fall»;
Visto il verbale del 19 agosto 2015 della Commissione comunale di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Calto (RO),
relativo al parere sull'attrazione «Turbo 360»;
Sentito il parere conforme espresso nelle sedute del 3 dicembre
2015 e del 21 aprile 2016, dalla Commissione consultiva per le
attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, n.
59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge
23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni;
Ritenuto di procedere all'aggiornamento dell'elenco sopracitato;
Decreta:
Art. 1
L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e'
integrato con l'inserimento delle sottoelencate nuove attrazioni:
Sezione I
Medie attrazioni
Caduta Libera (Free Fall).
«Montagna d'aria costituita da materasso gonfiabile di m. 8,00 x
6,00 x 2,00 che ammortizza la caduta in piena sicurezza e
divertimento, su cui gli utenti possono saltare da una struttura
metallica sulla quale sono poste due piattaforme rispettivamente a
circa m. 3,5 e m. 5,00 di altezza».
Grandi attrazioni
Capovolta 360°.
«Struttura fissata al suolo o ad un semirimorchio, costituita da
una colonna verticale, che puo' ruotare sul proprio asse di 360° solo
nel caso del fissaggio al suolo. Al vertice della colonna e'
applicato un centro di rotazione, al quale sono appesi due bracci
metallici contrapposti che ruotano l'uno in senso opposto all'altro,
fino a compiere, a loro volta, rotazioni di 360°.
Ogni braccio rotante supporta ad una estremita' un contrappeso e
all'altra estremita' quattro vetture, ognuna delle quali ospita due
passeggeri, garantendo, in sicurezza, la massima visibilita' e
liberta' di movimento di gambe e braccia (max 8 passeggeri per
braccio). La ritenuta del passeggero e' di tipo singolo con
"maniglione sovraspalla"».
Art. 2
L'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e'
aggiornato con le integrazioni e le modifiche della denominazione e
della descrizione delle caratteristiche tecnico funzionali delle
seguenti attrazioni come di seguito specificato:
Sezione I
Medie attrazioni
Minislitta.
«Attrazione costituita da struttura metallica che si sviluppa in
altezza dal suolo alla piattaforma di partenza di inizio scivolata
non superiore a metri 5,00. Il pubblico, raggiunta la vetta per mezzo
di scala o rampa fissa, si lascia liberamente scivolare sulla parte
obliqua senza ostacoli fino a raggiungere la parte piu' bassa».
Roma, 18 luglio 2016
Il direttore generale spettacolo
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Cutaia
p. Il Capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Piantedosi