DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016)
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici. (16G00002) (GU Serie Generale n.7 del 11-1-2016)
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici. (16G00002) (GU Serie Generale n.7 del 11-1-2016)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante
delega al Governo per
il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti
dell'Unione europea
- Legge
di delegazione europea
2014, ed in
particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la
direttiva di esecuzione
2014/58/UE della Commissione
europea del 16
aprile 2014 che istituisce, a norma della
direttiva
2007/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la
tracciabilita'
degli articoli pirotecnici;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,
recante norme generali
sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione
della normativa e
delle politiche dell'Unione europea;
Vista
la direttiva 2013/29/UE,
del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 12
giugno 2013, concernente
l'armonizzazione delle
legislazioni degli
Stati membri relative alla messa a
disposizione
sul mercato di
articoli pirotecnici, con la quale si
e' proceduto
alla rifusione
della direttiva 2007/23/CE
ed alla relativa
conseguente
abrogazione;
Visto il decreto legislativo
29 luglio 2015,
n. 123, recante
attuazione della
direttiva 2013/29/UE concernente
l'armonizzazione
delle legislazioni
degli Stati membri
relative alla messa
a
disposizione sul
mercato di articoli pirotecnici;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del
9 luglio 2008,
che reca norme
in materia di
accreditamento e
vigilanza del mercato
per quanto riguarda
la
commercializzazione
dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9
luglio 2008, relativa a un quadro
comune per la
commercializzazione dei
prodotti e che
abroga la decisione
93/465/CEE;
Visto il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
e il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto
6 maggio 1940, n.
635, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni,
recante procedura
di informazione nel
settore delle norme
e
regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi
della
societa' dell'informazione
in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata
dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del
20 luglio 1998;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei
Ministri,
adottata nella
riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei
deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella
riunione del 23
dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e dei
Ministri
dell'interno, della difesa e dello
sviluppo economico, di
concerto con i
Ministri degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale, della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente
decreto-legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di
applicazione
1.
Il presente decreto
istituisce un sistema
armonizzato di
tracciabilita'
degli articoli pirotecnici
rientranti nel campo
di
applicazione del
decreto legislativo 29 luglio 2015,
n. 123, che
garantisce la loro
identificazione e quella dei fabbricanti in
tutte
le fasi della
catena di fornitura.
Art. 2
Numero di registrazione
1.
Il numero di
registrazione indicato nell'etichetta degli
articoli
pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1,
del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i
seguenti
elementi:
a) il numero di identificazione a
quattro cifre dell'organismo
notificato che
ha rilasciato l'attestato
di certificazione CE
conformemente alla
procedura di verifica della conformita'
di cui
all'articolo 17,
comma 3, lettera
a), numero 1),
del decreto
legislativo 29
luglio 2015, n. 123 (modulo B), o
il certificato di
conformita' a
seguito della procedura di verifica
della conformita'
di cui all'articolo
17, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo
29 luglio 2015, n.
123 (modulo G),
o l'approvazione del
sistema
qualita'
conformemente alla procedura di verifica
della conformita'
di cui all'articolo
17, comma 3, lettera a), numero 2),
del decreto
legislativo 29
luglio 2015, n. 123 (modulo H);
b) la categoria dell'articolo pirotecnico di
cui e' certificata la
conformita' in
forma abbreviata, in maiuscolo:
1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi
d'artificio rispettivamente delle
categorie F1, F2,
F3 o F4;
2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici
teatrali rispettivamente
delle categorie T1
e T2;
3) P1 o P2 per altri articoli
pirotecnici rispettivamente delle
categorie P1 e P2;
c) il numero di trattamento utilizzato
dall'organismo notificato
per l'articolo
pirotecnico.
2. Il numero di registrazione e' costruito
come segue: «XXXX - YY -
ZZZZ...», dove XXXX
identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a),
YY identifica
l'elemento di cui al comma 1,
lettera b), e
ZZZZ...
identifica
l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 3
Obblighi degli organismi
notificati
1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo
20 del decreto
legislativo 29
luglio 2015, n. 123, che eseguono
le procedure di
verifica della
conformita' a norma
dell'articolo 17 del
decreto
legislativo 29 luglio
2015, n. 123,
tengono un registro
degli
articoli
pirotecnici per i
quali hanno rilasciato
attestati di
certificazione CE
conformemente alla procedura
di verifica della
conformita' di cui
all'articolo 17, comma 3, lettera a),
numero 1),
del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123
(modulo B), o il
certificato di
conformita' a seguito della
procedura di verifica
della conformita'
di cui all'articolo 17, comma 3,
lettera b), del
decreto legislativo
29 luglio 2015,
n. 123 (modulo
G) o
l'approvazione del
sistema qualita' conformemente alla
procedura di
verifica della
conformita' di cui all'articolo 17, comma
3, lettera
a), numero 2),
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H).
2. Il
registro degli articoli
pirotecnici contiene almeno
le
informazioni relative
alle voci di cui all'Allegato
1. Tali
informazioni sono
conservate per almeno dieci anni a decorrere
dalla
data in cui gli
organismi notificati hanno rilasciato i certificati o
le approvazioni di
cui al comma 1.
3. Gli organismi notificati aggiornano
regolarmente il registro e
lo mettono a
disposizione del pubblico su Internet.
4. Se la notifica di un organismo di verifica
della conformita' e'
revocata, tale
organismo trasferisce il registro a un altro organismo
notificato o al
Prefetto competente per territorio.
Art. 4
Obblighi dei fabbricanti e degli
importatori
1. I fabbricanti e gli importatori di
articoli pirotecnici sono
tenuti ad adempiere
ai seguenti obblighi:
a) tengono un registro, anche in modalita'
informatica, di tutti i
numeri di
registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati
o importati
con la loro
denominazione commerciale, il
codice
articolo, il loro
tipo generico e sottotipo, se del caso, e
il sito
di fabbricazione
per almeno dieci anni dopo che l'articolo
e' stato
immesso sul
mercato;
b) trasferiscono il registro al Prefetto
competente per territorio
nel caso in cui
cessino l'attivita';
c)
forniscono agli organi
di polizia e
alle autorita' di
sorveglianza del
mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta
motivata, le
informazioni indicate alla lettera a).
Art. 5
Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque vende o comunque
detiene per la sua
immissione sul mercato prodotti pirotecnici
privi
del numero di
registrazione che ne garantisce la tracciabilita' e'
soggetto alla
sanzione amministrativa da euro 200 a
euro 700 per
ciascun pezzo non
etichettato ovvero per ciascuna
confezione ancora
integra, qualora
i singoli pezzi
in essa contenuti
non siano
etichettati.
2. Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, chiunque
non
adempie agli
obblighi previsti dagli articoli 3 e
4 e' punito
con
l'arresto da un
mese a un anno e con l'ammenda non inferiore
a euro
129.
Art. 6
Clausola di invarianza
finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non
devono derivare nuovi
o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate
provvedono all'attuazione delle
disposizioni del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 7
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano a decorrere
dal 17 ottobre
2016.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi,
Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano,
Ministro dell'interno
Pinotti,
Ministro della difesa
Guidi, Ministro
dello sviluppo
economico
Gentiloni Silveri,
Ministro degli
affari
esteri e
della cooperazione
internazionale
Orlando,
Ministro della giustizia
Padoan, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(di cui
all'articolo 3, comma 2)
Formato del registro di cui
all'articolo 3, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
Da compilare sempre
se il responsabile
e' l'organismo
notificato che
effettua la procedura di valutazione della conformita'
di cui all'articolo
17, lettera a),
della direttiva 2013/29/UE
(modulo B). Non e'
necessario per le procedure di
valutazione della
conformita' di cui
all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G
e H).
Fornire
informazioni, se note, se e'
coinvolto un altro
organismo
notificato.
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