Come è noto il 13 agosto scorso, è entrato in vigore il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, sulla commercializzazione degli articoli pirotecnici (“Attuazione della direttiva 2013/29/UE. concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”), in base a quanto stabilito dalla Legge Delega del 7 ottobre 2014, n. 154 e in base a quanto dettato, appunto, dalla Direttiva Europea 2013/29/UE.
Il 12 ottobre 2015, invece, il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. La direttiva istituisce un sistema comune per la tracciabilità di tutti gli articoli pirotecnici, al fine di garantire una più sicura circolazione nel mercato dell’Unione attraverso la possibilità di tracciare e identificare gli articoli suddetti e i loro fabbricanti in tutte le fasi della fornitura. A tal fine tutti i prodotti pirotecnici dovranno essere etichettati con un numero di registrazione basato su un sistema di numerazione uniforme attribuito dall’organismo notificato che ne ha certificato la conformità.
Nelle more che il sopra citato decreto venga emanato ( e dovrebbe essere solo una questione di giorni), cerchiamo di fare un po di chiarezza sulla materia, soprattutto sulla parte sanzionatoria, cercando di non farci trovare del tutto impreparati per i botti di fine anno.
Sotto la tabella delle sanzioni contenute nell'art. 33 del D.Lgs 123/2015, n. 123 + la Guida e le Circolari (quest'ultime tratte dal portale della Polizia di Stato)
Tabella sanzioni art. 33 D.Lgs 123/2015
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Motivazione
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Sanzione
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l.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi
artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici
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arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro
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2.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque
consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle
categorie TI e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della
categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di
registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in
violazione delle previste autorizzazioni di legge
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arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro
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3.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque
consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici
professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei
requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi
di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui
alle licenze di polizia
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reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa da
30.000 euro a 300.000 euro
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4.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato è vietata la compravendita per
corrispondenza di articoli pirotecnici di categoria F4, di categoria P2 e di
categoria T2, di quelli indicati al comma 7, di quelli appartenenti alla
categoria 4 riconosciuti e
classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n. 773,
nonché di quelli appartenenti alle medesime categorie classificati ai sensi
de Il 'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011
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arresto da un anno a tre anni e con
l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro
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5.
Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed
esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto, nonché
l'autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della
conformità degli articoli pirotecnici di cui all’ articolo 20, comma l, non
possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al
soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 43 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n.
773
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6.
Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari
delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze
di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei
prodotti di cui al presente decreto,
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può
essere disposta la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi
dell’articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nelle
ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il
provvedimento di revoca
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7.
Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata comunicazione al prefetto di
cui all’articolo 14*
*Art. 14. Disposizioni concernenti le importazioni, le
esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE
l. Gli articoli pirotecnici
marcati CE possono essere introdotti nel territorio nazionale previa
comunicazione, al prefetto della provincia di destinazione, almeno 48 ore
prima della movimentazione, contenente i dati identificativi dei prodotti,
del mittente e del destinatario, il quantitativo complessivo netto di materiale
esplodente attivo, nonché le modalità di trasferimento.
2. Per il trasferimento o l' esportazione verso un altro Stato
degli artico li pirotecnici marcati CE la comunicazione
deve essere presentata, nei termini e con le modalità di cui al
comma l, al prefetto del luogo di provenienza dei materiali.
3. Le attività di cui ai commi l e 2 possono essere effettuate
esclusivamente da operatori economici muniti della licenza di fabbricazione o
deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto
18 giugno 1931, n.773).
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sanzione amministrativa da 500 euro a
3.000 euro.
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8.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione
delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di
cui al presente decreto
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sanzione
amministrativa da
200
euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna
confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi non etichettati siano
contenuti nella stessa
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9.
Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si
applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul
mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di
vendita, che non recano comunque:
a)
la
marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi
dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b)
gli
estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del
Ministero dell'interno, ove previsti;
c)
le
complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il
trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di
produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d)
le precise
ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del
fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto,
compreso l' indicazione in grammi del NEC (contenuto esplosivo netto).
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10.
Nei confronti del soggetto che detiene, per l' immissione nel mercato, un
prodotto sul quale nell’ etichetta sono state omesse, anche parzialmente,
indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma
8
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sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente
etichettato
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11
. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di apporre
sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da
ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE
di conformità e del contrassegno di identificazione dell' organismo
notificato
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sanzione
amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo
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Mario Serio
Riproduzione Riservata
Guide: fuochi d'artificio, un pò di chiarezza
- Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere sulla confezione un'etichetta completa la stessa deve riportare: gli estremi ( Nr. protocollo e data ) del provvedimento del Ministero dell'Interno (per quelli non provvisti della marcatura CE) che ne autorizza il commercio; il nome del prodotto; la ditta produttrice il Paese di produzione e l'importatore, la categoria, le principali caratteristiche costruttive ( tra le quali il peso netto della massa attiva del prodotto esplodente) e una descrizione chiara e completa delle modalità d'uso, che devono essere seguite attentamente dall'utilizzatore.
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I prodotti privi di un'etichetta regolamentare non sono in regola e sono da considerarsi "fuochi proibiti",
non essendo
garantita né la loro provenienza né le caratteristiche costruttive e
di funzionamento. Si raccomanda di porre la massima attenzione
nell'uso di prodotti con effetto scoppiante ed ai razzi o proietti
di qualsiasi specie.
È dall'uso di questa tipologia di oggetti che, statisticamente, sono derivati gli incidenti di maggiore gravità.
In particolare è severamente vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché integra il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti. -
I prodotti pirotecnici da divertimento presenti sul mercato si distinguono per l'appartenenza a specifiche "categorie". Ecco
quali:
IV Categoria -(ad esempio bombe aeree cilindriche e sferiche, batterie, razzi…). Prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto (mai ambulanti) a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d'armi, nulla osta all'acquisto, titolari di abilitazione ex art. 101 reg. T.U.L.P.S.). Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenerne presso la propria abitazione un quantitativo eccedente i 25 kg in peso lordo. Lo sparo, ove non configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., non può avvenire in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. - V Categoria, gruppo C (ad esempio piccoli razzi, piccoli petardi, piccole combinazioni di tubi monogetto, piccoli sbruffi…). Prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati (mai ambulanti) a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed anche in questo caso il quantitativo che si può detenere presso la propria abitazione non può eccedere i 25 kg in peso lordo. La loro accensione può avvenire nelle medesime condizioni previste per gli articoli di IV Categoria;
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Prodotti "declassificati" o "di libera vendita" ora classificati tra gli esplodenti
Tali prodotti, dalla data del 10 settembre 2011, sono stati "riclassificati" tra gli esplodenti e possono appartenere alla IV categoria, V categoria, gruppo C, D o E in funzione della tipologia del prodotto. Solo quelli appartenenti alla V categoria, gruppo D o E possono essere trovati in commercio presso supermercati, cartolerie, tabaccai, ecc… Possono essere acquistati solo dai maggiori di anni 18 e per la V categoria gruppo D, qualora si superi il limite di kg 5 netti, occorre effettuare denuncia del loro possesso alla Autorità di Pubblica Sicurezza. Presso la propria abitazione non possono essere detenuti quantitativi eccedenti i 25 kg in peso lordo - Prodotti provvisti della marcatura CE: Presso le suddette rivendite (supermercati, cartolerie, tabaccai…) è possibile acquistare articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" europea,che attualmente hanno assunto la denominazione "F1" ed "F2". La "Cat.1" (o F1) deve essere ceduta ai maggiori di anni 14 mentre la "Cat. 2" (o F2) deve essere ceduta ai maggiori di anni 18. Tali limitazioni alla vendita sono chiaramente indicate nelle etichette dei prodotti in argomento, congiuntamente alle modalità d'uso, alla massa attiva ed altre informazioni utili al consumatore. I prodotti messi a disposizione dell'acquirente in tali esercizi sono appartenenti alla V categoria gruppo "D" o gruppo "E" della categoria nazionale. Anche in tal caso, se tali articoli rientrano nella V categoria gruppo D secondo l'allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, per quantitativi superiori a kg 5 netti occorre denunciare il loro possesso all'Autorità di Pubblica Sicurezza e non è consentito detenere presso la propria abitazione quantitativi superiori a 25 kg in peso lordo. Poiché per il normale consumatore è difficile consultare l'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011 per effettuare la comparazione tra le categorie europee e le categorie nazionali, è consigliabile detenere presso la propria abitazione quantitativi di pirotecnici appartenenti alla "Cat 1" e "Cat. 2" sempre inferiori a kg 5 netti. In tale ipotesi, infatti, si è sempre certi di non dover espletare alcuna formalità presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui l'acquisto avvenga presso una rivendita appositamente autorizzata, sarà cura del venditore informare il consumatore sulla categoria nazionale a cui appartiene il prodotto venduto e sugli eventuali obblighi di denuncia di possesso (che, come già detto, valgono per qualsiasi quantitativo per i prodotti della V categoria - gruppo "C" e oltre i 5 kg netti per la V categoria - gruppo "D").
06/10/2015
(modificato il 07/10/2015)
(modificato il 07/10/2015)
In materia di esplosivi e prodotti pirotecnici
2017.07.13 | Circolare 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1) |
Disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. | |
2017.02.01 | SCP Guidelines on Explosives Precursors |
Guidelines by the European Commission and the Standing Committee on Precursors relating to Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors. | |
2016.10.14 | Circolare 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS |
Pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Interno 16 Agosto 2016 recante "modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza". | |
2016.08.16 | Decreto 16 agosto 2016 |
Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell’Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza. Circolari e documenti in materia di armi (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016) | |
2016.07.13 | Circolare 557/PAS/U/011435/XV.H.MASS(77) |
Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 recante "Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile" (G.U. n. 121 del 25 maggio 2016 - Supplemento Ordinario n.16). | |
2016.07.05 | Circolare 557/PAS/U/010964/XV.H.MASS(77)SM |
Attività di controllo e ispezione presso fabbriche e depositi di fuochi d'artificio. Linee Guida per le Commissioni tecniche territoriali e attività di sorveglianza del mercato. | |
2015.08.19 | Circolare 557/PAS/U/012274/XV.H.MASS(77)BIS |
Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante "Attuazione della Direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015. | |
2015.08.14 | Circolare 557/PAS/U/012155/XV.H.MASS(77)BIS |
Cartucce esplosive utilizzate per la frantumazione delle rocce. Chiarimenti. | |
2015.05.28 | Circolare 557/PAS/U/008211/XV.H.MASS(53)5 |
Identificazione
e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Ulteriori indicazioni
di procedure operative e sulla gestione delle scorte. | |
2015.04.17 | Legge 17 aprile 2015 n. 43 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. | |
2015.04.01 | Circolare 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 |
Identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Indicazioni operative e gestione delle scorte. | |
2014.12.12 | Circolare 557/PAS/U/020596/XV.H.MASS(56) |
Decreto
del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, concernente la composizione
della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica
territoriale in materia di sostanze esplodenti (G.U. n. 286 del
10.12.2014). | |
2011.09.06 | Circolare 557/PAS/U/016042/XV.H.MASS(77)BIS |
Decreto
9 agosto 2011 ad oggetto: "Modificazioni agli allegati A - B e C al
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Attuazione
dell'art. 18 comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 -
Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non
classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto
ministeriale 4 aprile 1973". Chiarimenti in merito alle modalità di vendita e detenzione dei prodotti "ex declassificati". | |
01/03/2016
(modificato il 21/07/2017)
(modificato il 21/07/2017)
Polizia di Stato