La Sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti nella deliberazione n. 190 del 2 dicembre 2015 ha confermato l'orientamento espresso dalla Sezione Autonomie con la deliberazione 26/2015 secondo cui gli enti locali possono, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013. Sono invece soggetti ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 e vincolati al riassorbimento del personale provinciale i budget di spesa del biennio 2015-2016 riferiti alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015.
La questione di fatto riguardava la richiesta di parere da parte di un sindaco in merito alla possibilità di utilizzare la capacità assunzionale del 2014, derivante dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni di personale intervenute nel triennio 2011-2013, per la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro part-time.
I magistrati contabili delle Marche, hanno fatto, quindi, riferimento all'art. 1, co. 424 della legge 190/2014, affermando che "la norma introduce una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, rispetto a quella generale prevedendo la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni. Il predetto regime derogatorio è finalizzato al perseguimento di un duplice obiettivo: l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatari dei processi di mobilità avviati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 421." Hanno poi citato il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014, il quale "prevede che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".
CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE 190, 2 DICEMBRE 2015.
La questione di fatto riguardava la richiesta di parere da parte di un sindaco in merito alla possibilità di utilizzare la capacità assunzionale del 2014, derivante dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni di personale intervenute nel triennio 2011-2013, per la trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro part-time.
I magistrati contabili delle Marche, hanno fatto, quindi, riferimento all'art. 1, co. 424 della legge 190/2014, affermando che "la norma introduce una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno derogatoria, per gli anni 2015 e 2016, rispetto a quella generale prevedendo la sanzione della nullità per le assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni. Il predetto regime derogatorio è finalizzato al perseguimento di un duplice obiettivo: l'immissione in ruolo di tutti i vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie dell'ente e la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle province destinatari dei processi di mobilità avviati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 421." Hanno poi citato il comma 5-quater dell'art. 3 del D.L. 90/2014, il quale "prevede che negli anni 2014 e 2015 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018".
CORTE DEI CONTI, DELIBERAZIONE 190, 2 DICEMBRE 2015.
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