Il TAR del Lazio - Sezione staccata di Latina, nella sentenza n. 772 del 25 novembre 2015 ha stabilito che la delibera con la quale un Comune ha sospeso un concorso per il reclutamento di Vigili urbani è legittima. Infatti, a seguito della previsione dell'art. 5, comma 6, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, fino al completo assorbimento del personale della polizia provinciale, "è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale".
Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 comma 423 della legge 190/2014 e dell'art. 4 comma 3 del D.L. 78/2015, ""l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente" si riferisce alle altre categorie di personale (quelle cioè per le quali non è previsto un espresso divieto di assunzione ad opera di disposizioni speciali)".
TAR LAZIO, SEZIONE PRIMA, SENTENZA 772, 25 NOVEMBRE 2015
Il Tribunale Amministrativo, infatti, ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 comma 423 della legge 190/2014 e dell'art. 4 comma 3 del D.L. 78/2015, ""l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente" si riferisce alle altre categorie di personale (quelle cioè per le quali non è previsto un espresso divieto di assunzione ad opera di disposizioni speciali)".
TAR LAZIO, SEZIONE PRIMA, SENTENZA 772, 25 NOVEMBRE 2015
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