Cassazione Penale, Sez. I, 16 settembre 2015 (ud. 26 marzo 2015) n. 37606
Presidente Giordano, Relatore Bonito
Presidente Giordano, Relatore Bonito
In materia di sinistri stradali con
esito mortale la Corte di Cassazione, prima Sezione Penale, con sentenza
n. 37606 depositata il 16 settembre 2015 ha operato un cambio di
rotta, stabilendo che il dolo eventuale può essere applicato anche in
caso di incidente stradale.
Questa in sintesi la vicenda: un uomo
alla guida sotto effetto di alcol e droga stava fuggendo per sottrarsi
ad un controllo della polizia. Durante la fuga ha provocato un incidente
investendo un pedone che stava attraversando la strada cagionandone la
morte. Il conducente del veicolo, pur essendosi accorto che, proseguendo
in quella determinata traiettoria avrebbe investito un pedone che stava
passando di lì, non aveva non cambiato direzione rispetto a quella
necessaria per la fuga.L’imputato veniva condannato per omicidio
volontario sorretto da dolo eventuale.
Come è noto, il confine tra dolo
eventuale e colpa cosciente è stato individuato nell’atteggiamento
psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si
realizzi un evento diverso non voluto, nel secondo respinge il rischio,
confidando nella propria capacità di controllare l’azione. Il dolo
eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentato la
significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e
ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale
prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque anche a costo di
causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si
verifichi” (Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 33343).
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha statuito che “nel
caso degli incidenti stradali mortali, il punto sta nel dimostrare che
il conducente che li ha causati abbia consapevolmente accettato il
rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata”.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte, la
condotta dell’imputato non poteva che ritenersi notevolmente difforme
da quella imposta dal Codice della strada per i veicoli marcianti in
centro abitato, in quanto la velocità del mezzo era notevolmente
superiore a quella consentita e vi era una replica delle violazioni alle
regole stradali. Senza considerare che il conducente, una volta
investito il pedone, avesse tentato nuovamente la fuga senza
preoccuparsi delle sorti della vittima.
Per esserci dolo eventuale – sottolinea la Corte – occorre la rigorosa dimostrazione che il responsabile dell’incidente si sia confrontato con la possibilità di causare la morte di qualcuno, accettandone il rischio.
Questa dimostrazione si raggiunge anche indirettamente, valutando la personalità e la storia dell’imputato, la durata e la ripetizione dell’azione, la sua finalità, il comportamento successivo,
la probabilità che l’evento si verifichi in base alla condotta tenuta,
le conseguenze dell’evento anche sull’imputato e il contesto
dell’azione.
http://www.giurisprudenzapenale.com