Cassazione Penale, Sez. V, 5 maggio 2015, 10 agosto 2015 n. 34712
Presidente Zecca, Relatore D’Isa
Presidente Zecca, Relatore D’Isa
Massima
È possibile per la polizia
giudiziaria procedere all’arresto di coloro che, dopo aver provocato un
incidente stradale, si diano alla fuga senza mettersi a disposizione
della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, in quanto
la normativa generale prevede la possibilità di procedere all’arresto
anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un
concetto di quasi flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso.
Il commento
Una recente sentenza della Corte di
Cassazione, sez. V 5 maggio 2015-10 agosto 2015 n. 34712 è intervenuta
sul tema dell’arresto a seguito di incidente stradale mortale con fuga e
offre lo spunto per una riflessione sullo stato dell’arte. I giudici di
legittimità hanno annullato senza rinvio l’ordinanza con cui il gip non
aveva convalidato l’arresto ritenendo ampiamente trascorso il periodo
di flagranza-quasi flagranza essendo l’arresto avvenuto dopo 34 ore dal
fatto. La Cassazione sostiene che l’articolo 189 Cds legittima l’arresto
dell’investitore nel periodo successivo alle prime 24 ore ritenendo che
il legislatore abbia recepito un concetto <di quasi flagranza
temporalmente dilatato ed esteso>.
Chi scrive ritiene invece corretta la
non convalida dell’arresto al di fuori degli stretti canoni della
flagranza negli specifici casi di cui all’art.189 Cds e indica anche in
una forma di ‘giurisprudenza carsica’ lo sfondo confuso da cui originano
ancora tali pronunce giurisprudenziali in materia.
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