Regione Sicilia:Adozione moduli unificati e semplificati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
CIRCOLARE 5 agosto 2014, n. 3.
Adozione moduli unificati e semplificati per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.
La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito il 12 giugno u.s. l’Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra Governo, regioni, comuni, città metropolitane e province, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del “Permesso di costruire” di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990.
L’accordo dispone, all’art. 1, comma 4: “Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli”.
Occorre far notare che la disciplina relativa alla SCIA, di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, è stata recepita nella Regione siciliana (vedasi art. 6 della legge regionale n. 5/2011 che ha sostituito l’art. 22 della legge regionale n. 10 del 1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall’art. 30, comma 1, lett. f) legge n. 98/2013 (art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001), che si ritiene possa trovare applicazione nella nostra Regione in quanto si tratta di rinvio dinamico esplicitamente disposto dal legislatore regionale.
Per ciò che attiene invece il “Permesso di costruire” si ricorda che, come è noto, il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, non è mai stato recepito integralmente nella Regione siciliana. Solo di recente con l’art. 47, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2014, è stato recepito l’art. 20 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, in quanto contenuto nell’art. 5 della legge n. 106/2011, ma non l’intero “Capo II - Permesso di costruire”, nel quale vengono indicati tra l’altro, quali sono gli interventi subordinati al suddetto procedimento.
Da ciò discende che l’adozione della modulistica riguardante il “Permesso di costruire” non può considerarsi in alcun modo automatica, in quanto dovrà essere preceduta da un recepimento delle norme contenute nel capo II, sezione I (articoli dal 10 al 15) del D.P.R. n. 380/2001, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l’utilizzazione del suddetto titolo
abilitativo edilizio.
Le amministrazioni in indirizzo sono invece invitate alla immediata adozione e diffusione della modulistica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia che, come sopra richiamato, trova piena applicazione nella Regione siciliana.
L’Accordo e i moduli sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014 (Supplemento ordinario n. 56).
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AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE PROVINCIE REGIONALI
e, p.c. ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL’IDENTITA’ SICILIANA
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE - DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALLA CORTE DEI CONTI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
- PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
- CATANIA
AI DIRIGENTI DEI SERVIZI D.R.U.
ALLE PROVINCIE REGIONALI
e, p.c. ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E
DELL’IDENTITA’ SICILIANA
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE - DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA
AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE
ALLE SOPRINTENDENZE AI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALLA CORTE DEI CONTI
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
- PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA
- CATANIA
AI DIRIGENTI DEI SERVIZI D.R.U.
La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito il 12 giugno u.s. l’Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281 tra Governo, regioni, comuni, città metropolitane e province, concernente l’adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del “Permesso di costruire” di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990.
L’accordo dispone, all’art. 1, comma 4: “Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli”.
Occorre far notare che la disciplina relativa alla SCIA, di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, è stata recepita nella Regione siciliana (vedasi art. 6 della legge regionale n. 5/2011 che ha sostituito l’art. 22 della legge regionale n. 10 del 1991), con le integrazioni apportate allo stesso art. 19, introdotte dall’art. 30, comma 1, lett. f) legge n. 98/2013 (art. 23-bis del D.P.R. n. 380/2001), che si ritiene possa trovare applicazione nella nostra Regione in quanto si tratta di rinvio dinamico esplicitamente disposto dal legislatore regionale.
Per ciò che attiene invece il “Permesso di costruire” si ricorda che, come è noto, il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, non è mai stato recepito integralmente nella Regione siciliana. Solo di recente con l’art. 47, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2014, è stato recepito l’art. 20 “Procedimento per il rilascio del permesso di costruire”, in quanto contenuto nell’art. 5 della legge n. 106/2011, ma non l’intero “Capo II - Permesso di costruire”, nel quale vengono indicati tra l’altro, quali sono gli interventi subordinati al suddetto procedimento.
Da ciò discende che l’adozione della modulistica riguardante il “Permesso di costruire” non può considerarsi in alcun modo automatica, in quanto dovrà essere preceduta da un recepimento delle norme contenute nel capo II, sezione I (articoli dal 10 al 15) del D.P.R. n. 380/2001, le quali chiariscono la nozione e le caratteristiche e quindi i limiti per l’utilizzazione del suddetto titolo
abilitativo edilizio.
Le amministrazioni in indirizzo sono invece invitate alla immediata adozione e diffusione della modulistica relativa alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia che, come sopra richiamato, trova piena applicazione nella Regione siciliana.
L’Accordo e i moduli sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014 (Supplemento ordinario n. 56).
Il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica: PIRILLO
del Dipartimento regionale dell’urbanistica: PIRILLO
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