venerdì 11 aprile 2014

Riconoscimento delle patenti di guida israeliane ai fini della circolazione sul territorio italiano



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di stato


Prot. n. 300/A/2591/14/111/84/1
Roma, 7 aprile 2014

OGGETTO:
Riconoscimento delle patenti di guida israeliane ai fini della circolazione sul territorio italiano.

Convenzione internazionale sulla circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968. Art. 135 del Codice della Strada.

 L'Ambasciata d'Israele ha chiesto di conoscere se il titolare di una patente di guida israeliana, non residente in Italia o residente da meno di un anno, possa condurre veicoli in territorio italiano senza essere in possesso della traduzione ufficiale in lingua italiana della patente stessa o del permesso internazionale.
 L'art. 135, comma 1, del Codice della Strada, prevede che, fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
 Le previsioni degli accordi internazionali, nel caso specifico della Convenzione di Vienna  dell'8 novembre 1968 [1], cui Israele ha aderito, che disciplina anche il tema dei documenti necessari per la guida in circolazione internazionale, prevalgono dunque su quelle di cui all'art. 135  C.d.S. sopra richiamate.
 L'art. 41 della predetta Convenzione  impegna le parti contraenti a riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 6 e la patente internazionale conforme alle disposizioni dell'allegato 7 della stessa Convenzione. Qualora la patente nazionale non fosse conforme al citato allegato 6 deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale.
 La Convenzione in esame è stata emendata in data 3.09.1993 e 28.03.2006. Per quanto qui interessa, con la modifica dell'art. 41 e dell'allegato 6, è stata introdotta la patente di tipo card.
 La previsione di una patente tipo card, analoga a quella prevista dall'ordinamento comunitario, agevolerà senza dubbio l'attività di controllo.
 Ciò premesso, la richiesta di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente (anche di tipo card) conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna  dell'8 novembre 1968 (nella versione emendata in vigore dal 28.03.2011) senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, è legittima ed aderente ai principi stabiliti nella predetta Convenzione, le cui disposizioni, come già detto, prevalgono sull'art. 135  del C.d.S. il quale, invece, prevede il possesso di entrambi i documenti.
 La facoltà di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi della sola patente conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, senza il permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, deve estendersi a tutti i titolari di patente estera. In altri termini, ciò che legittima l'utilizzo della patente è la sua conformità all'allegato 6 della Convenzione di Vienna e non l'adesione alla stessa del Paese che l'ha rilasciata.

* * *
 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.



IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè
  [1]
Pubblicata nel S.O.G.U. n. 174 del 27.07.1995.