MINISTERO
DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione
centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di stato
Prot. n. 300/A/2591/14/111/84/1
Roma, 7 aprile 2014
OGGETTO:
Riconoscimento delle patenti di
guida israeliane ai fini della circolazione sul territorio italiano.
Convenzione internazionale sulla
circolazione stradale firmata a Vienna l'8 novembre 1968. Art.
135 del Codice della Strada.
L'Ambasciata d'Israele ha
chiesto di conoscere se il titolare di una patente di guida israeliana, non
residente in Italia o residente da meno di un anno, possa condurre veicoli in
territorio italiano senza essere in possesso della traduzione ufficiale in
lingua italiana della patente stessa o del permesso internazionale.
L'art. 135, comma 1, del
Codice della Strada, prevede che, fermo restando quanto previsto in
convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da
uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo
possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente
posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso
internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della
predetta patente.
Le previsioni degli
accordi internazionali, nel caso specifico della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 [1], cui
Israele ha aderito, che disciplina anche il tema dei documenti necessari per la
guida in circolazione internazionale, prevalgono dunque su quelle di cui
all'art. 135 C.d.S. sopra richiamate.
L'art. 41 della predetta
Convenzione impegna le parti contraenti
a riconoscere come valida ogni patente nazionale conforme alle disposizioni
dell'allegato 6 e la patente internazionale conforme alle disposizioni
dell'allegato 7 della stessa Convenzione. Qualora la patente nazionale non
fosse conforme al citato allegato 6 deve essere accompagnata da una traduzione
ufficiale.
La Convenzione in esame è
stata emendata in data 3.09.1993 e 28.03.2006. Per quanto qui interessa, con la
modifica dell'art. 41 e dell'allegato 6, è stata introdotta la patente di tipo card.
La previsione di una
patente tipo card, analoga a quella prevista dall'ordinamento
comunitario, agevolerà senza dubbio l'attività di controllo.
Ciò premesso, la richiesta
di condurre veicoli in territorio italiano avvalendosi di una patente (anche di
tipo card) conforme all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968 (nella versione emendata
in vigore dal 28.03.2011) senza il permesso internazionale o la traduzione
ufficiale in lingua italiana, è legittima ed aderente ai principi stabiliti nella
predetta Convenzione, le cui disposizioni, come già detto, prevalgono sull'art.
135 del C.d.S. il quale, invece, prevede
il possesso di entrambi i documenti.
La facoltà di condurre
veicoli in territorio italiano avvalendosi della sola patente conforme
all'allegato 6 della Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, senza il
permesso internazionale o la traduzione ufficiale in lingua italiana, deve
estendersi a tutti i titolari di patente estera. In altri termini, ciò che
legittima l'utilizzo della patente è la sua conformità all'allegato 6 della
Convenzione di Vienna e non l'adesione alla stessa del Paese che l'ha
rilasciata.
* * *
Le Prefetture - Uffici
Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della
presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
IL
DIRETTORE CENTRALE
Giuffrè
[1]
Pubblicata nel S.O.G.U. n. 174 del 27.07.1995.