Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
i sistemi informativi statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
i sistemi informativi statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Divisione 2
Prot. 988
Roma, 27 febbraio 2014
Oggetto: Richiesta informazioni.Con riferimento alla nota margine si comunica che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all’art. 193 comma 4-ter e seguenti del codice della strada, puoi già essere svolta.
Le norme richiamate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l’utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del CdS.
Pertanto i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nel comma 4 dell’art. 193 le lettere b) e g-bis) dell’art. 201.
Non si concorda con l’interpretazione fornita da codesta Società in riferimento alla lettera e) del comma 1-bis dell’art. 201 del CdS, in quanto la stessa si riferisce ai sistemi di controllo infrazioni che permettono la determinazione dell’illecito in tempi successivi ma che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e non operano in modalità non presidiata (esempio pistola laser), pertanto i dispositivi di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso, a parere di quest’ufficio, non possono essere ricompresi in questa specifica lettera e).
Il dirigente tecnico
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)