Non è esonerato da responsabilità il conducente del veicolo che ha travolto ed ucciso un pedone, il quale, appena sceso da un autobus, aveva attraversato la strada, priva, in quel punto, di strisce per l’attraversamento pedonale, avventatamente e senza prima assicurarsi che non sopraggiungesse alcun veicolo.
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata il 31 marzo 2014, che ha rigettato il ricorso dell’imputato, il quale chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (in modo da giungere all’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non un suo semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacato dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito - non vagliabile dalla Corte di assazione - e non di diritto).
Questo è quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 14776, depositata il 31 marzo 2014, che ha rigettato il ricorso dell’imputato, il quale chiedeva che fosse riconosciuta e addebitata alla vittima la totale responsabilità nel sinistro (in modo da giungere all’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo) e non un suo semplice concorso di colpa (nella fattispecie, riconosciuto dalla Corte d’Appello di Roma nella misura del 40% e non più sindacato dalla Suprema Corte di Cassazione, in quanto valutazione di merito - non vagliabile dalla Corte di assazione - e non di diritto).
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