N. 01072/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01069/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2007, proposto da:
Aleci Rocco Per Soc. il Pirata & C. Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Teresita Manenti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
Aleci Rocco Per Soc. il Pirata & C. Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Teresita Manenti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Corpo Polizia Locale Consorzio Isola Bergamasca di Terno D'Isola;
per l’annullamento, previa sospensiva,
dell’ordinanza
4 settembre 2007 n°89 e prot. n°7351, notificata il giorno 20 settembre
2007, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia locale del
Consorzio Isola Bergamasca ha disposto a carico dell’esercizio pubblico
denominato “Welcome Cafè” corrente in Presezzo alla via Vittorio Veneto
617 e condotto dalla Il Pirata di Aleci Rocco & C° S.a.s. la
sospensione per giorni sette dell’attività di somministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Rilevato:
-
che la società ricorrente impugna il provvedimento di cui meglio in
epigrafe, che applica all’esercizio da essa condotto la sospensione per
giorni sette dell’attività di somministrazione per esser stata
nell’esercizio stesso riscontrata la presenza di macchine elettroniche
da gioco, cd. “mangiasoldi”, ritenute non conformi (doc. 2 ricorrente,
copia ordinanza);
- che a sostegno deduce in ordine
logico i seguenti cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come A
a p. 2 dell’atto, deduce incompetenza per violazione dell’art. 110 T.U.
18 giugno 1931 n°773, perché l’atto sarebbe a suo dire di competenza
del Sindaco. Con il secondo motivo, rubricato come B a p. 3 dell’atto,
deduce violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n°241, perché l’avviso di
inizio del procedimento (doc. 1 ricorrente, copia di esso) non
indicherebbe amministrazione competente, responsabile di procedimento,
data di sua conclusione e luogo ove accedere agli atti. Con il terzo
motivo, rubricato come E a p. 8 del ricorso, deduce eccesso di potere
per falso presupposto, perché le macchinette in questione, ritrovate con
la centralina elettronica scollegata in modo da impedire
all’amministrazione di controllare le giocate effettuate (doc. 3
ricorrente, copia verbale contestazione), sarebbero state in realtà
apparecchi rottamati non in uso. Con il quarto motivo, rubricato come D a
p. 6 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 110 TULPS, perché
a suo dire la sanzione irrogatagli potrebbe sospendere la licenza solo
in caso di condanna penale. Con il quinto ed ultimo motivo, deduce
infine violazione dell’art. 3 l. 241/1990, perché non vi sarebbe
motivazione sull’entità della sospensione in concreto irrogata, da
commisurare entro un minimo e un massimo;
- che in
seguito al decreto presidenziale 12 ottobre 2007 n°763
l’amministrazione, non costituita, trasmetteva il 17 ottobre 2007
relazione sui fatti di causa;
- che la Sezione con ordinanza 25 ottobre 2007 n°833 accoglieva la domanda cautelare;
-
che il ricorso, nondimeno, è infondato e va respinto, dovendo il
Collegio motivatamente disattendere il segno della pronuncia cautelare.
Il primo motivo è infondato in fatto, atteso che, come precisato nella
relazione della p.a. 17 ottobre 2007, nel caso concreto le funzioni di
polizia locale del Sindaco di Presezzo sono state delegate –con atto
nella specie non contestato- al responsabile unico presso il Consorzio
di cui l’ente stesso fa parte, ciò che per inciso appare indispensabile
per il corretto funzionamento di esso. Parimenti infondato è il secondo
motivo dato che, come risulta a semplice lettura della legge, le
indicazioni eventualmente omesse dall’avviso di inizio del procedimento
sono offerte da norme suppletive della legge stessa. Il terzo motivo è a
sua volta infondato in fatto, poiché, come risulta dal verbale 20
agosto 2007 dei C.C. di Ponte San Pietro, il titolare dell’esercizio, al
momento del controllo, giustificò l’irregolarità ritenendola
accidentale, ma non fece cenno alcuno alla citata “rottamazione”, che
quindi appare secondo logica una giustificazione concepita a posteriori.
Infondato è anche il quarto motivo, dato che il combinato disposto dei
commi 9 e 10 TULPS, ancora una volta a semplice lettura, ricollega la
sanzione di che trattasi proprio alle violazioni amministrative, fra cui
quella contestata. Da ultimo, è infondato anche il quinto motivo. Va
premesso che le macchine elettroniche da gioco del tipo per cui è causa
sono notoriamente oggetto di stretto controllo da parte dell’autorità,
in quanto possibili cause di condotte pericolose e antisociali in modo
grave, come la ludopatia. In tali termini, la condotta, anche solo
colposa, di chi renda impossibile il controllo in parola rendendo non
operante il relativo meccanismo va qualificata di per sè come a sua
volta grave e meritevole della sanzione indicata;
- che non v’ha luogo a pronuncia sulle spese, perché l’amministrazione non si è costituita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)