venerdì 6 settembre 2013

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.


MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013 
Ordinanza   contingibile   ed   urgente   concernente    la    tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) 
(GU n.209 del 6-9-2013)
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 32 della Costituzione; 
  Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione europea per la  protezione  degli  animali  da
compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13  novembre  1987,  ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione  degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali  d'affezione  e  prevenzione  del  randagismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  28
febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  tra  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano del 6 febbraio  2003,  recante  disposizioni  in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; 
  Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale; 
  Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche   sociali   del   3   marzo   2009   concernente    «Tutela
dell'incolumita'  pubblica  dall'aggressione  dei  cani»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali del 26 novembre 2009,  recante  percorsi  formativi
per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  22  marzo  2011,
«Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3
marzo  2009   concernente   la   tutela   dell'incolumita'   pubblica
dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4  agosto  2011,
«Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della  salute  e
delle  politiche  sociali  3  marzo  2009,  concernente   la   tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come  modificata
dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo  2011»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dell'8  settembre
2011, n. 209; 
  Considerato che continua a sussistere  la  necessita'  di  adottare
disposizioni cautelari volte alla  tutela  dell'incolumita'  pubblica
dall'aggressione dei  cani  a  causa  del  verificarsi  di  incidenti
soprattutto in ambito domestico legati  alla  non  corretta  gestione
degli animali da parte dei proprietari; 
  Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione  di  una  disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema  di  prevenzione
del  rischio  di  aggressione  da  parte  di  cani  basato  non  solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e  detentori
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro
capacita' di gestione degli animali; 
  Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella  seduta
del 26 luglio 2013 ha approvato un  disegno  di  legge  recante,  tra
l'altro, delega  per  la  disciplina  della  tutela  dell'incolumita'
personale dall'aggressione di cani (art. 21); 
  Ritenuto pertanto di determinare  la  durata  dell'efficacia  della
presente ordinanza in 12  mesi,  stante  la  pendenza  dell'iter  del
predetto d.d.l.; 
  Visto il decreto ministeriale 8  luglio  2013,  recante  delega  di
attribuzioni del Ministro della salute al  Sottosegretario  di  Stato
On.le  Paolo  Fadda,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del  controllo  e  della  conduzione  dell'animale  e  risponde,  sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone,  animali  o
cose provocati dall'animale stesso. 
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo. 
  3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone,  animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti
misure: 
    a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non  superiore  a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree  urbane  e  nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per  cani  individuate
dai comuni; 
    b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da  applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o  animali  o
su richiesta delle autorita' competenti; 
    c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; 
    d)  acquisire  un   cane   assumendo   informazioni   sulle   sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; 
    e) assicurare che il cane abbia un  comportamento  adeguato  alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali  rispetto  al
contesto in cui vive. 
  4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il  cane  in  ambito  urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei  alla  raccolta
delle stesse. 
  5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani,  in
conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di
un attestato  di  partecipazione  denominato  patentino.  I  percorsi
formativi sono  organizzati  dai  comuni  congiuntamente  ai  servizi
veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono  avvalersi
della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali  dei
medici veterinari, facolta'  di  medicina  veterinaria,  associazioni
veterinarie e associazioni  di  protezione  animale.  Il  comune,  su
indicazione  del  servizio  veterinario   ufficiale,   individua   il
responsabile  scientifico  del  percorso  formativo  tra   i   medici
veterinari esperti in comportamento animale o  appositamente  formati
dal Centro di  referenza  nazionale  per  la  formazione  in  sanita'
pubblica veterinaria,  istituito  presso  l'Istituto  zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 
  6.  Il  medico  veterinario   libero   professionista   informa   i
proprietari  di  cani  in  merito  alla  disponibilita'  di  percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari dell'azienda sanitaria locale  la  presenza,  tra  i  suoi
assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale  in
quanto impegnativi per la corretta  gestione  ai  fini  della  tutela
dell'incolumita' pubblica. 
  7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base
di altri criteri di rischio i  comuni,  su  indicazione  dei  servizi
veterinari,  decidono,  nell'ambito  del  loro  compito   di   tutela
dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno  l'obbligo
di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i  percorsi  formativi
sono a carico del proprietario del cane. 
                               Art. 2 
 
  1. Sono vietati: 
    a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita'; 
    b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita'; 
    c) la sottoposizione  di  cani  a  doping,  cosi'  come  definito
all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
    d)  la  vendita,  l'esposizione  ai  fini   di   vendita   e   la
commercializzazione di cani sottoposti a  interventi  chirurgici  non
conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la  protezione
degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13  novembre  1987,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre  2010,  n.
201. 
  2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo
10 della citata Convenzione europea sono  certificati  da  un  medico
veterinario.  Il  certificato  veterinario  segue  l'animale  ed   e'
presentato quando richiesto dalle autorita' competenti. 
  3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo
10  della   citata   Convenzione   europea   sono   da   considerarsi
maltrattamento animale ai  sensi  dell'articolo  544-ter  del  codice
penale. 
                               Art. 3 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,  n.  320,  recante
«Regolamento di polizia veterinaria»,  a  seguito  di  morsicatura  o
aggressione  i  servizi  veterinari  attivano  un   percorso   mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale  e  della
corretta gestione da parte del proprietario. 
  2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo  1,
comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato,  stabiliscono  le
misure  di  prevenzione  e   la   necessita'   di   una   valutazione
comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte  di
medici veterinari esperti in comportamento animale. 
  3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato  dei  cani
dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2. 
  4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al  comma  3
stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile  per
danni contro terzi causati dal proprio cane  e  applicano  sempre  al
cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico,
sia guinzaglio sia museruola. 
                               Art. 4 
 
  1. E'  vietato  possedere  o  detenere  cani  registrati  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3: 
    a) ai delinquenti abituali o per tendenza; 
    b) a chi e' sottoposto a misure  di  prevenzione  personale  o  a
misura di sicurezza personale; 
    c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non  colposo  contro  la  persona  o  contro  il  patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni; 
    d) a chiunque abbia riportato condanna, anche  non  definitiva  o
decreto penale di condanna, per i reati di  cui  agli  articoli  727,
544-ter, 544-quater,  544-quinques  del  codice  penale,  per  quelli
previsti dall'articolo 2 della  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  e
dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201; 
    e) ai minori di 18 anni,  agli  interdetti  e  agli  inabili  per
infermita' di mente. 
                               Art. 5 
 
  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in  dotazione  alle
Forze armate, di polizia, di  protezione  civile  e  dei  Vigili  del
fuoco. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
e all'articolo 1, comma 4, non si  applicano  ai  cani  addestrati  a
sostegno delle persone diversamente abili. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b),
non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi  e  ad
altre tipologie di cani comunque individuate con proprio  atto  dalle
regioni o dai comuni. 
                               Art. 6 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della presente  ordinanza  sono
sanzionate dalle competenti  autorita'  secondo  le  disposizioni  in
vigore. 
                               Art. 7 
 
  1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a  decorrere  dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
    Roma, 6 agosto 2013 
 
                                                p. il Ministro        
                                          il Sottosegretario di Stato 
                                                    Fadda             

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1 

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AGGIORNAMENTO:8 SETTEMBRE 2013 
Ho rivevuto parecchie e-mail di richiesta chiarimento per l'applicazione delle sanzioni in materia....

A tal proposito Vi invito a leggere il seguente post, a suo tempo da me pubblicato su questo Blog:
http://polizialocale-mase.blogspot.it/2012/02/obblighi-per-i-proprietari-e-detentori.html

Tenete però presente, che ogni regione ha dato attuazione alla Legge 281 del 14.08.1991 (recante misure per l’istituzione dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo), con propria normativa regionale.
Mario Serio