La Notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
tramite posta elettronica certificata (PEC)
|
E’ proprio vero che in tempi di “spending & review” non bisogna buttare proprio nulla.
E’ quello che avranno pensato anche i nostro parlamentari, a proposito delle notifiche dei verbali al C.d.S. tramite PEC, quando Il 9 agosto u.s., hanno approvato in via definitiva il provvedimento di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (v. legge n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare").
Con una mossa a sorpresa, infatti, si è provveduto a riciclare, in toto, il vecchio art. 4 del ddl C. 5361 Valducci (che nel frattempo si è arenato alla commissione trasporti della Camera), ed a introdurre la norma nella legge di conversione n.98/13, all' art. 20, comma 5 –quater, che testualmente recita:
“Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di
accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei
confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima,
escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi
ultimi”.
|
A onor del vero, di notifica tramite PEC si è straparlato (soprattutto nei mass-media), anche dopo l’uscita del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che all’art.4, ha espressamente previsto il domicilio digitale del cittadino:
Art. 4 Domicilio digitale del cittadino
1. Dopo l'articolo 3 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
« ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del
cittadino). - 1. Al fine di facilitare
la comunicazione tra
pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di
ogni cittadino indicare
alla pubblica amministrazione,
secondo le modalità
stabilite al comma
3, un proprio indirizzo di
posta elettronica certificata,
((rilasciato ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,)) quale suo domicilio
digitale.
2.
L'indirizzo di cui
al comma 1
è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione
residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai
gestori o esercenti
di pubblici servizi.
3. Con decreto del
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e il
Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono
definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione
del proprio domicilio digitale da
parte del cittadino, nonché le modalità di
consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o
esercenti di pubblici
servizi ai fini
del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i
casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di
comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche
e i gestori o esercenti di
pubblici servizi comunicano con
il cittadino esclusivamente
tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo
21-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, senza oneri di
spedizione a suo carico. Ogni
altra forma di comunicazione non può produrre
effetti pregiudizievoli per
il destinatario. ((L'utilizzo di differenti modalità di
comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance
dirigenziale ai sensi dell'articolo
11, comma 9,
del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.))
((4-bis. In assenza del domicilio digitale
di cui al comma 1,
le amministrazioni possono predisporre
le comunicazioni ai
cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata,
da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta
ordinaria o raccomandata con avviso
di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3
del decreto legislativo
12 dicembre 1993, n. 39.))
((4-ter. Le disposizioni di cui al comma
4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di
conservazione e di
esibizione
dei
documenti previsti dalla legislazione vigente
laddove la copia analogica inviata al cittadino
contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da
cui la copia e' tratta,
e' stato predisposto e
conservato presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di
cui all'articolo 71.))
((4-quater. Le modalita' di predisposizione
della copia analogica
di cui
ai commi 4-bis e
4-ter soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo
i casi in
cui il documento
rappresenti, per
propria natura, una
certificazione rilasciata dall'amministrazione
da utilizzarsi nei rapporti tra privati.))
5. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ».
|
ed ancor prima, con l’uscita della L. 22 febbraio 2010, n. 24, che a sua volta, ha introdotto l’art. 149 bis del C.P.C (ulteriormente modificato dall'art. 16,comma 5 quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, ma ancora ad oggi sembra tutto lettera morta.
Alla luce di quanto sopra esposto, mi auguro che i Decreti interministeriali sopra decritti superino tutte le criticità derivanti dall’utilizzo della posta elettronica certificata, come le modalità di:
1) consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi, ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti;
2) comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino;
3) notifica del verbale di cui all’art. 201 del C.d.S.;
4) ricorso da parte del cittadino;
ecc.ecc.
Tuttavia, ho molte perplessità sull’introduzione della norma in argomento, soprattutto nel caso di una remota ma non impossibile “compiuta giacenza digitale” (in tempi di “spending & review” ci si po’ aspettare di tutto), ovverosia quando il destinatario del verbale non sarà in grado di accedere alla propria casella di posta perché assente (ad es. perché temporaneamente all’estero), ovvero per mancanza, inidoneità o assenza delle persone tenute a ricevere il messaggio per suo conto.
Palermo, 09/09/2013
Ispettore Capo di
Polizia Municipale
Rag. Mario Serio
© RIPRODUZIONE RISERVATA