lunedì 9 settembre 2013

La Notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata (PEC)



La Notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata (PEC)

E’ proprio vero che in tempi di “spending & review” non bisogna buttare proprio nulla.

E’ quello che avranno pensato anche i nostro parlamentari, a proposito delle notifiche dei verbali al C.d.S. tramite PEC, quando Il 9 agosto u.s., hanno approvato in via definitiva il provvedimento di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (v. legge n. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare").

Con una mossa a sorpresa, infatti, si è provveduto a riciclare, in toto, il vecchio art. 4 del ddl C. 5361 Valducci (che nel frattempo si è arenato alla commissione trasporti della Camera), ed a introdurre la norma nella legge di conversione n.98/13,  all' art. 20, comma 5 –quater, che testualmente recita:

“Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi”.


A onor del vero, di notifica tramite PEC si è straparlato (soprattutto nei mass-media), anche dopo l’uscita del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che all’art.4, ha espressamente previsto il domicilio digitale del cittadino:


  Art. 4  Domicilio digitale del cittadino

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82, è inserito il seguente:
  « ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e cittadini, è facoltà  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica amministrazione, secondo  le  modalità  stabilite  al  comma  3,  un proprio indirizzo di posta elettronica certificata,  ((rilasciato  ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2,)) quale suo domicilio digitale.
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  è  inserito  nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici servizi.
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità  di  comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte del cittadino, nonché le modalità  di  consultazione  dell'ANPR  da parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione  o  di pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n. 241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di comunicazione  non  può  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il destinatario. ((L'utilizzo di differenti modalità  di  comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150.))
  ((4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al  comma  1,  le amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12 dicembre 1993, n. 39.))
  ((4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano  a  tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione  e  di  esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente  laddove  la  copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71.))
  ((4-quater. Le modalita' di predisposizione della  copia  analogica
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di  cui all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento
rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.))
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica. ».


ed ancor prima, con l’uscita della L. 22 febbraio 2010, n. 24, che a sua volta, ha introdotto l’art. 149 bis del C.P.C (ulteriormente modificato dall'art. 16,comma 5 quater, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, ma ancora ad oggi sembra tutto lettera morta.

Alla luce di quanto sopra esposto, mi auguro che i Decreti interministeriali sopra decritti superino tutte le criticità derivanti dall’utilizzo della posta elettronica certificata, come le modalità di:

1) consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi, ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti;

2) comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino;

3) notifica del verbale di cui all’art. 201 del C.d.S.;

4) ricorso da parte del cittadino;

ecc.ecc.

Tuttavia, ho molte perplessità sull’introduzione della norma in argomento, soprattutto nel caso di una remota ma non impossibile “compiuta giacenza digitale” (in tempi di “spending & review” ci si po’ aspettare di tutto), ovverosia quando il destinatario del verbale non sarà in grado di accedere alla propria casella di posta perché assente (ad es. perché temporaneamente all’estero), ovvero per mancanza, inidoneità o assenza delle persone tenute a ricevere il messaggio per suo conto.

Palermo, 09/09/2013
Ispettore Capo di Polizia Municipale
Rag. Mario Serio

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