mercoledì 21 agosto 2013

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69


Si riporta il  testo  dell'articolo  202  del  D.Lgs.   30-4-1992 n. 285 recante il Nuovo codice della strada. Pubblicato  nella   Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114,  S.O.,  come  modificato dalla presente legge:

Art. 202 Pagamento in misura ridotta
              1. Per le violazioni per le quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle  singole  norme.Tale
          somma e' ridotta del  30  per  cento  se  il  pagamento  e'
          effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o  dalla
          notificazione. La riduzione di cui  al  periodo  precedente
          non si applica alle violazioni del presente codice per  cui
          e' prevista  la  sanzione  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  210,  e  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida.
              2. Il trasgressore puo' corrispondere la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente bancarioovvero  mediante  strumenti  di  pagamento
          elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o  notificato
          devono essere indicate le modalita' di  pagamento,  con  il
          richiamo delle  norme  sui  versamenti  in  conto  corrente
          postale, o, eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
          bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
              2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di  idonea
          apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto  previsto
          dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
          mani  dell'agente  accertatore   medesimo,   il   pagamento
          mediante strumenti di pagamento elettronico,  nella  misura
          ridotta di cui al secondo periodo  del  comma  1.  L'agente
          trasmette  il  verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
          rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo
              2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2,  quando
          la violazione degli articoli 142, commi  9  e  9-bis,  148,
          167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico  superiore
          al 10 per cento della massa  complessiva  a  pieno  carico,
          174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa  da
          un conducente titolare di patente di guida di categoria  C,
          C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
          di persone o cose, il conducente e' ammesso  ad  effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento in misura ridotta di cui  al  comma  1.  L'agente
          trasmette al proprio comando o  ufficio  il  verbale  e  la
          somma riscossa e  ne  rilascia  ricevuta  al  trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna  al  trasgressore   medesimo.   Qualora   l'agente
          accertatore  sia  dotato  di  idonea  apparecchiatura,   il
          conducente puo'  effettuare  il  pagamento  anche  mediante
          strumenti di pagamento elettronico.
              2-ter. Qualora il trasgressore  non  si  avvalga  della
          facolta' di  cui  al  comma  2-bis,  e'  tenuto  a  versare
          all'agente accertatore, a titolo  di  cauzione,  una  somma
          pari al minimo della sanzione pecuniaria  prevista  per  la
          violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
          nel verbale di contestazione della violazione. La  cauzione
          e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
          dipende.
              2-quater. In mancanza del versamento della cauzione  di
          cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis.
              3. Il pagamento in misura  ridotta  non  e'  consentito
          quando il trasgressore non abbia ottemperato  all'invito  a
          fermarsi ovvero, trattandosi di  conducente  di  veicolo  a
          motore,  si  sia  rifiutato  di  esibire  il  documento  di
          circolazione,  la  patente  di  guida  o  qualsiasi   altro
          documento che, ai sensi delle presenti  norme,  deve  avere
          con se'; in tal caso  il  verbale  di  contestazione  della
          violazione deve essere trasmesso al  prefetto  entro  dieci
          giorni dell'identificazione.
              3-bis. Il pagamento in misura ridotta  non  e'  inoltre
          consentito per le violazioni previste  dagli  articoli  83,
          comma 6; 88, comma 3; 97, comma  9;  100,  comma  12;  113,
          comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,  comma  4;  136,
          comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,  comma  6;  217,
          comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni  il  verbale  di
          contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione entro dieci giorni. "