Si riporta il
testo dell'articolo 202
del D.Lgs. 30-4-1992 n.
285 recante
il Nuovo codice della strada. Pubblicato
nella Gazz. Uff.
18 maggio 1992, n. 114, S.O., come modificato dalla
presente legge:
Art. 202 Pagamento in misura ridotta
1. Per
le violazioni per le quali il presente
codice
stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria,
ferma
restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni
accessorie,
il trasgressore e' ammesso
a pagare, entro
sessanta
giorni dalla contestazione o dalla
notificazione,
una somma
pari al minimo fissato dalle
singole norme.Tale
somma e'
ridotta del 30 per
cento se il
pagamento e'
effettuato
entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla
notificazione. La riduzione di cui
al periodo precedente
non si
applica alle violazioni del presente codice per
cui
e'
prevista la sanzione
accessoria della confisca
del
veicolo, ai sensi
del comma 3
dell'articolo 210, e la
sanzione
amministrativa accessoria della sospensione
della
patente di
guida.
2. Il
trasgressore puo' corrispondere la
somma dovuta
presso
l'ufficio dal quale dipende
l'agente accertatore
oppure a
mezzo di versamento in conto
corrente postale,
oppure, se
l'amministrazione lo prevede, a mezzo
di conto
corrente
bancarioovvero mediante strumenti
di pagamento
elettronico.
All'uopo, nel verbale contestato o
notificato
devono
essere indicate le modalita' di
pagamento, con il
richiamo
delle norme sui
versamenti in conto
corrente
postale, o,
eventualmente, su quelli
in conto corrente
bancarioovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1.
Qualora l'agente accertatore sia munito di
idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2,
e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente
accertatore medesimo, il
pagamento
mediante
strumenti di pagamento elettronico,
nella misura
ridotta di
cui al secondo periodo del comma
1. L'agente
trasmette il
verbale al proprio
comando o ufficio
e
rilascia al
trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale
che
consegna al
trasgressore medesimo
2-bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 2,
quando
la
violazione degli articoli 142, commi
9 e 9-bis,
148,
167, in
tutte le ipotesi di eccedenza del carico
superiore
al 10 per
cento della massa complessiva a
pieno carico,
174, commi
5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa
da
un
conducente titolare di patente di guida di categoria C,
C+E, D o D+E
nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
di persone o
cose, il conducente e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il
pagamento in
misura ridotta di cui al comma
1. L'agente
trasmette al
proprio comando o ufficio il
verbale e la
somma
riscossa e ne rilascia
ricevuta al trasgressore,
facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale
che
consegna al trasgressore
medesimo. Qualora l'agente
accertatore sia dotato
di idonea apparecchiatura, il
conducente
puo' effettuare il
pagamento anche mediante
strumenti di
pagamento elettronico.
2-ter.
Qualora il trasgressore non si
avvalga della
facolta'
di cui
al comma 2-bis,
e' tenuto a
versare
all'agente
accertatore, a titolo di cauzione,
una somma
pari al
minimo della sanzione pecuniaria
prevista per la
violazione.
Del versamento della cauzione e' fatta menzione
nel verbale
di contestazione della violazione. La
cauzione
e' versata
al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino
a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e,
comunque, per un periodo non superiore a
sessanta
giorni. Il
veicolo sottoposto a fermo
amministrativo e'
affidato in custodia,
a spese del
responsabile della
violazione,
ad uno dei soggetti individuati ai sensi
del
comma 1
dell'articolo 214-bis.
3. Il
pagamento in misura ridotta non
e' consentito
quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a
fermarsi
ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a
motore, si
sia rifiutato di
esibire il documento
di
circolazione, la patente
di guida o
qualsiasi altro
documento
che, ai sensi delle presenti norme, deve
avere
con se'; in
tal caso il verbale
di contestazione della
violazione
deve essere trasmesso al prefetto entro
dieci
giorni
dell'identificazione.
3-bis.
Il pagamento in misura ridotta non e'
inoltre
consentito
per le violazioni previste dagli articoli
83,
comma 6; 88,
comma 3; 97, comma 9; 100,
comma 12; 113,
comma 5;
114, comma 7; 116, comma 13; 124,
comma 4; 136,
comma 6;
168, comma 8; 176, comma 19; 216,
comma 6; 217,
comma 6;
218, comma 6. Per tali violazioni
il verbale di
contestazione e' trasmesso
al prefetto del
luogo della
commessa violazione entro dieci giorni.
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