Il Dr. Maurizio Caprino (noto giornalista esperto di C.d.S. per il "Sole 24 Ore") nel proprio blog riferisce che "alcuni comandi stanno impazzendo per capire se gli sconti vadano applicati anche alla
sanzione che comminano più di frequente: quella per divieto di sosta. La
norma (articolo 20 del decreto) prevede che si ha diritto allo sconto
se si paga entro cinque giorni dalla contestazione (cioè se si viene
fermati subito) o dalla notifica (cioè quando si riceve il verbale a
casa), il tutto a patto che l'infrazione commessa non comporti né la
sospensione della patente né la confisca del veicolo. Il problema è che
in caso di divieto di sosta la prima cosa che si ha in mano è un
semplice preavviso, che non vale né come contestazione né come notifica....
La circolare ministeriale del 12 agosto sugli sconti non affronta il
problema e così i comandi di polizia locale sono nel dilemma: applicare
letteralmente e stupidamente la norma negando gli sconti sul divieto di
sosta o essere ragionevoli e rischiare di farsi punire dalla Corte dei
conti per danno erariale?"
A mio avviso, non c'è mica da perdere il sonno la notte... e non è nemmeno questione di ragionevolezza ma di semplice logica.
Non ci si può accanire sul fatto che il preavviso non costituisce contestazione o notifica e che il "decreto del fare" preveda lo sconto solo se si paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Del resto da sempre il preavviso non costituisce contestazione o notifica.Non è mica una novità per nessuno. Eppure, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della spese di notifica , è sempre stato consentito il pagamento anticipato delle violazioni al C.d.S. rilevate e non ancora contestate o notificate.
Non ci si può accanire sul fatto che il preavviso non costituisce contestazione o notifica e che il "decreto del fare" preveda lo sconto solo se si paga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica.
Del resto da sempre il preavviso non costituisce contestazione o notifica.Non è mica una novità per nessuno. Eppure, al fine di evitare l'ulteriore aggravio della spese di notifica , è sempre stato consentito il pagamento anticipato delle violazioni al C.d.S. rilevate e non ancora contestate o notificate.
La cosa veramente importante è che l'ufficio accertatore (chicchessia) venga reso edotto del pagamento effettuato prima dell'emanazione del verbale.
Quindi, se il trasgressore o chi per lui paga la somma spettante per la violazione (e quindi compreso lo sconto spettante) è come se implicitamente fosse venuto a conoscenza della violazione (non vedo che problema c'è!!!.Semmai ci si dovrebbe porre il problema al contrario:e cioè se il soggetto paga la violazione entro 5 giorni e paga l'intero importo).
A proposito di ragionevolezza, riporto invece, la massima del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983:
L'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990 costituisce applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, già enunciato dall'art. 156 comma 3, c.p.c. (secondo il quale "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"), fermo restando che lo scopo di cui trattasi - a differenza di quanto accade nell'art. 156 comma 3, c.p.c. - non è quello dell'atto procedimentale o delle formalità omesse o imperfette, bensì lo scopo generale dell'azione amministrativa complessivamente considerata, costituito dall'adozione di una decisione il cui contenuto dispositivo sia sostanzialmente conforme al paradigma normativo.
Quindi, se il trasgressore o chi per lui paga la somma spettante per la violazione (e quindi compreso lo sconto spettante) è come se implicitamente fosse venuto a conoscenza della violazione (non vedo che problema c'è!!!.Semmai ci si dovrebbe porre il problema al contrario:e cioè se il soggetto paga la violazione entro 5 giorni e paga l'intero importo).
A proposito di ragionevolezza, riporto invece, la massima del T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983:
L'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990 costituisce applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, già enunciato dall'art. 156 comma 3, c.p.c. (secondo il quale "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"), fermo restando che lo scopo di cui trattasi - a differenza di quanto accade nell'art. 156 comma 3, c.p.c. - non è quello dell'atto procedimentale o delle formalità omesse o imperfette, bensì lo scopo generale dell'azione amministrativa complessivamente considerata, costituito dall'adozione di una decisione il cui contenuto dispositivo sia sostanzialmente conforme al paradigma normativo.
Mario Serio
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