Vorrei dare il mio piccolissimo contributo alla categoria per tranquillizzare tutti quei comandi "terrorizzati" dall' utilizzo del PREAVVISO DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE, dopo le nuove modifiche introdotte all'art. 202 del C.d.S. (in vigore da stanotte)*, e che invocherebbero addirittura un intervento del Ministero.
Sulla questione un noto giornalista aveva lanciato l'allarme qualche giorno fa (v. post) e sono presenti in rete diverse dissertazioni.
A mio modesto avviso, si sta solo esagerando e non vorrei che a forza di cercare cavilli giurisprudenziali si vada a finire nel ridicolo.
Stiamo pur tranquilli che se continuiamo come abbiamo sempre fatto, nessuno potrà venirci a dire che siamo passibili di denuncia perché abbiamo lasciato il nostro bell'avviso d'accertamento infrazione o perché abbiamo omesso d'inserire, nel preavviso stesso, lo sconto previsto (prima dell'uscita in gazzetta della legge di conversione).
Per il futuro il problema non si pone:basterà allegare al preavviso stesso un avviso aggiuntivo.
E che ben venga se il cittadino avente diritto pagherà entro 5 giorni e la somma sarà ridotta.
NON CI DIMENTICHIAMO POI CHE L'UTILIZZO DEL PREAVVISO NON COSTITUISCE CONTESTAZIONE E TANTO MENO NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE !!!
D'altro canto, il cittadino non può essere penalizzato a pagare le spese di notifica per aver diritto allo sconto.... solo perché non era presente al momento dell'accertamento dell'infrazione o per uno strafalcione del legislatore. Sarebbe del tutto in contrasto con lo spirito della legge «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».
Discorso diverso è invece l'invio del verbale ed il pagamento "brevi manu".Ma per quello, il Ministero si sta dando un gran da fare.....
Spero di aver dato argomentazioni valide per il futuro utilizzo del preavviso accertamento infrazioni da parte dei Comandi di P.M. Di sicuro concorderanno con me Maggioli, Egaf, Sapignoli e qualche altro padre di famiglia.
Mario Serio
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*Tutto cio' viene fuori dal nuovo inciso inserito all'art. 202 del C.d.S. (TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69) che è entrato in vigore stanotte e che consente il pagamento ridotto, entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, delle sanzioni ammistrative:
Art. 202 Pagamento in misura ridotta
1. Per le violazioni per le quali il presente codice
stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma
restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni
accessorie, il trasgressore e' ammesso a
pagare, entro
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione,
una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.Tale
somma e' ridotta del 30 per cento se il
pagamento e'
effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla
notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente
non si applica alle violazioni del presente codice per cui
e' prevista la sanzione accessoria della
confisca del
veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo
210, e la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
2. Il trasgressore puo' corrispondere la somma dovuta
presso l'ufficio dal quale dipende l'agente
accertatore
oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale,
oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto
corrente bancario ovvero mediante strumenti di
pagamento
elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato
devono essere indicate le modalita' di pagamento, con il
richiamo delle norme sui versamenti in
conto corrente
postale, o, eventualmente, su quelli in conto
corrente
bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea
apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto
dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
mani dell'agente accertatore medesimo,
il pagamento
mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura
ridotta di cui al secondo periodo del comma 1.
L'agente
trasmette il verbale al proprio comando
o ufficio e
rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo
2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando
la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis,
148,
167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore
al 10 per cento della massa complessiva a pieno
carico,
174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa da
un conducente titolare di patente di guida di categoria C,
C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
di persone o cose, il conducente e' ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente
accertatore, il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1.
L'agente
trasmette al proprio comando o ufficio il verbale
e la
somma riscossa e ne rilascia ricevuta al
trasgressore,
facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che
consegna al trasgressore medesimo.
Qualora l'agente
accertatore sia dotato di idonea
apparecchiatura, il
conducente puo' effettuare il pagamento anche
mediante
strumenti di pagamento elettronico.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della
facolta' di cui al comma 2-bis, e'
tenuto a versare
all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una
somma
pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la
violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione
e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di
cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo
e'
affidato in custodia, a spese del
responsabile della
violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 214-bis.
3. Il pagamento in misura ridotta non e' consentito
quando il trasgressore non abbia
ottemperato all'invito a
fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo
a
motore, si sia rifiutato di esibire il
documento di
circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro
documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere
con se'; in tal caso il verbale di
contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci
giorni dell'identificazione.
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre
consentito per le violazioni previste dagli articoli 83,
comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma
12; 113,
comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136,
comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217,
comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni il verbale di
contestazione e' trasmesso al prefetto del
luogo della
commessa violazione entro dieci giorni. "
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