mercoledì 21 agosto 2013

Si all'utilizzo dei preavvisi di accertamento infrazione.

Vorrei dare il mio piccolissimo contributo alla categoria per tranquillizzare tutti quei comandi "terrorizzati" dall' utilizzo del PREAVVISO DI ACCERTAMENTO INFRAZIONE, dopo le nuove modifiche introdotte all'art. 202 del C.d.S. (in vigore da stanotte)*, e che invocherebbero addirittura un intervento del Ministero.

Sulla questione un noto giornalista aveva lanciato l'allarme qualche giorno fa (v. post) e sono presenti in rete diverse dissertazioni.

A mio modesto avviso, si sta solo esagerando e non vorrei che a forza di cercare cavilli giurisprudenziali si vada a finire nel ridicolo.
Stiamo pur tranquilli che se continuiamo come abbiamo sempre fatto, nessuno potrà venirci a dire che siamo passibili di denuncia perché abbiamo lasciato il nostro bell'avviso d'accertamento infrazione o perché abbiamo omesso d'inserire, nel preavviso stesso, lo sconto previsto (prima dell'uscita in gazzetta della legge di conversione). 
Per il futuro il problema non si pone:basterà allegare al preavviso stesso un avviso aggiuntivo.
E che ben venga se  il cittadino avente diritto pagherà entro 5 giorni e la somma sarà  ridotta.

NON CI DIMENTICHIAMO POI CHE L'UTILIZZO DEL PREAVVISO NON COSTITUISCE CONTESTAZIONE E TANTO MENO NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE !!!

D'altro canto, il cittadino non può essere penalizzato a pagare le spese di notifica per aver diritto allo sconto.... solo perché non era presente al momento dell'accertamento dell'infrazione o per uno strafalcione del legislatore. Sarebbe del tutto in contrasto con lo spirito della legge «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».

Discorso diverso è invece l'invio del verbale ed il pagamento "brevi manu".Ma per quello, il Ministero si sta dando un gran da fare.....
Spero di aver dato argomentazioni valide per il futuro utilizzo del preavviso accertamento infrazioni da parte dei Comandi di P.M. Di sicuro concorderanno con me Maggioli, Egaf, Sapignoli e qualche altro padre di famiglia.

Mario Serio
Riproduzione riservata
immagine tratta da www.padovaoggi.it
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*Tutto cio' viene fuori dal nuovo inciso inserito all'art. 202 del C.d.S. (TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69) che è entrato in vigore stanotte e che consente il pagamento ridotto, entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica, delle sanzioni ammistrative:


Art. 202 Pagamento in misura ridotta
              1. Per le violazioni per le quali  il  presente  codice
          stabilisce una sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ferma
          restando   l'applicazione    delle    eventuali    sanzioni
          accessorie, il trasgressore  e'  ammesso  a  pagare,  entro
          sessanta giorni dalla contestazione o dalla  notificazione,
          una somma pari al minimo fissato dalle  singole  norme.Tale
          somma e' ridotta del  30  per  cento  se  il  pagamento  e'
          effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o  dalla
          notificazione. La riduzione di cui  al  periodo  precedente
          non si applica alle violazioni del presente codice per  cui
          e' prevista  la  sanzione  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  210,  e  la
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida.
              2. Il trasgressore puo' corrispondere la  somma  dovuta
          presso l'ufficio dal  quale  dipende  l'agente  accertatore
          oppure a mezzo di versamento  in  conto  corrente  postale,
          oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo  di  conto
          corrente bancario ovvero  mediante  strumenti  di  pagamento
          elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o  notificato
          devono essere indicate le modalita' di  pagamento,  con  il
          richiamo delle  norme  sui  versamenti  in  conto  corrente
          postale, o, eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
          bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
              2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di  idonea
          apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto  previsto
          dal comma 2, e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle
          mani  dell'agente  accertatore   medesimo,   il   pagamento
          mediante strumenti di pagamento elettronico,  nella  misura
          ridotta di cui al secondo periodo  del  comma  1.  L'agente
          trasmette  il  verbale  al  proprio  comando  o  ufficio  e
          rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna al trasgressore medesimo
              2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2,  quando
          la violazione degli articoli 142, commi  9  e  9-bis,  148,
          167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico  superiore
          al 10 per cento della massa  complessiva  a  pieno  carico,
          174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, e' commessa  da
          un conducente titolare di patente di guida di categoria  C,
          C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attivita' di autotrasporto
          di persone o cose, il conducente e' ammesso  ad  effettuare
          immediatamente,  nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
          pagamento in misura ridotta di cui  al  comma  1.  L'agente
          trasmette al proprio comando o  ufficio  il  verbale  e  la
          somma riscossa e  ne  rilascia  ricevuta  al  trasgressore,
          facendo menzione del pagamento nella copia del verbale  che
          consegna  al  trasgressore   medesimo.   Qualora   l'agente
          accertatore  sia  dotato  di  idonea  apparecchiatura,   il
          conducente puo'  effettuare  il  pagamento  anche  mediante
          strumenti di pagamento elettronico.
              2-ter. Qualora il trasgressore  non  si  avvalga  della
          facolta' di  cui  al  comma  2-bis,  e'  tenuto  a  versare
          all'agente accertatore, a titolo  di  cauzione,  una  somma
          pari al minimo della sanzione pecuniaria  prevista  per  la
          violazione. Del versamento della cauzione e' fatta menzione
          nel verbale di contestazione della violazione. La  cauzione
          e' versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore
          dipende.
              2-quater. In mancanza del versamento della cauzione  di
          cui al comma 2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del
          veicolo fino a quando non sia stato adempiuto  il  predetto
          onere e, comunque, per un periodo non superiore a  sessanta
          giorni. Il veicolo sottoposto  a  fermo  amministrativo  e'
          affidato  in  custodia,  a  spese  del  responsabile  della
          violazione, ad uno dei soggetti individuati  ai  sensi  del
          comma 1 dell'articolo 214-bis.
              3. Il pagamento in misura  ridotta  non  e'  consentito
          quando il trasgressore non abbia ottemperato  all'invito  a
          fermarsi ovvero, trattandosi di  conducente  di  veicolo  a
          motore,  si  sia  rifiutato  di  esibire  il  documento  di
          circolazione,  la  patente  di  guida  o  qualsiasi   altro
          documento che, ai sensi delle presenti  norme,  deve  avere
          con se'; in tal caso  il  verbale  di  contestazione  della
          violazione deve essere trasmesso al  prefetto  entro  dieci
          giorni dell'identificazione.
              3-bis. Il pagamento in misura ridotta  non  e'  inoltre
          consentito per le violazioni previste  dagli  articoli  83,
          comma 6; 88, comma 3; 97, comma  9;  100,  comma  12;  113,
          comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124,  comma  4;  136,
          comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216,  comma  6;  217,
          comma 6; 218, comma 6. Per tali violazioni  il  verbale  di
          contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della
          commessa violazione entro dieci giorni. "