N. 03971/2013
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2013, proposto da:
Comune
di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irma Marinelli, Raffaele
Izzo, Maria Rita Surano e Ruggero Meroni, con domicilio eletto presso
l’avv. Raffaele Izzo, in Roma, Lungotevere Marzio 3;
contro
Game
Paradise s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bardelli ed
Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via
Confalonieri 5;
per la riforma
dell'
ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n.
00325/2013, resa tra le parti, concernente orario di apertura sala
giochi
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Game Paradise Srl;
Vista
la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale
di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte
ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Fabio
Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maffey, per delega
dell'avv. Meroni, e Mazzeo, per delega dell'avv. Manzi;
Ritenuto ad un sommario esame proprio di questa fase che l’appello del Comune di Milano sia fondato, atteso che:
-
la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali
non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88
t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);
-
le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime
dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente
quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, e la moralità pubbliche;
-
a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l.
delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde
evidentemente l’ordinanza impugnata in questo giudizio;
- trattandosi di atto generale, lo stesso non necessita di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie
l'appello (Ricorso numero: 3971/2013) e, per l'effetto, in riforma
dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo
grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)