sabato 3 agosto 2013

La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010)

N. 02712/2013 REG.PROV.CAU.
N. 03971/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3971 del 2013, proposto da:

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Irma Marinelli, Raffaele Izzo, Maria Rita Surano e Ruggero Meroni, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Izzo, in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro
Game Paradise s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Bardelli ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via Confalonieri 5;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 00325/2013, resa tra le parti, concernente orario di apertura sala giochi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Game Paradise Srl;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Maffey, per delega dell'avv. Meroni, e Mazzeo, per delega dell'avv. Manzi;

Ritenuto ad un sommario esame proprio di questa fase che l’appello del Comune di Milano sia fondato, atteso che:
- la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s. (art. 7, lett. d, d.lgs. n. 59/2010);
- le ragioni giustificatrici della sottoposizione al regime dell'autorizzazione di polizia ed ai connessi controlli è notoriamente quello di tutelare la sicurezza, l'incolumità, e la moralità pubbliche;
- a tali finalità ed all’armonizzazione ex art. 50, comma 7, t.u.e.l. delle stesse con i contrapposti interessi imprenditoriali risponde evidentemente l’ordinanza impugnata in questo giudizio;
- trattandosi di atto generale, lo stesso non necessita di motivazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase cautelare, in ragione della peculiarità della controversia;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 3971/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Sabato Malinconico, Consigliere
Doris Durante, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE








DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)