Tratto da:http://www.garanteprivacy.it
Il
contrassegno per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato
(Ztl) non può contenere, nella parte visibile a tutti, i dati che
identificano direttamente l'interessato, anche nel caso di intestazione a
ditte individuali.
Lo ha precisato il Garante [doc. web n. 2439150] a
seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava come sui
contrassegni forniti agli agenti di commercio per l'accesso e la sosta
nella Ztl della sua città venisse apposto, oltre ad un ologramma per la
lettura ottica e alla targa dell'autovettura, anche il nome e cognome
dell'interessato. Interpellato dal Garante, il servizio competente del
Comune aveva spiegato che effettivamente per i titolari di aziende di
commercio e servizi era stata prevista l'apposizione sui contrassegni
della ragione sociale dell'azienda che, qualora venisse esercitata in
forma di impresa individuale, doveva contenere almeno la sigla o il
cognome dell'imprenditore.
Il
trattamento è pero risultato illecito. Come ha spiegato l'Autorità,
l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale dell'azienda
individuale, essendo in questo caso idonea a identificare direttamente
l'interessato, configura un trattamento di dati riguardanti le persone
fisiche. Questi dati, in base al Codice privacy, non possono essere
indicati sulla parte visibile dei contrassegni rilasciati per la
circolazione o la sosta dei veicoli nelle Ztl, i quali devono contenere
invece solo informazioni indispensabili a individuare l'autorizzazione
rilasciata.
L'Autorità ha
dunque prescritto al Comune di non apporre in futuro sulla parte dei
contrassegni che devono essere esposti sui veicoli, il nome e cognome
dell'interessato eventualmente contenuti nella ragione sociale
dell'azienda esercitata in forma di impresa individuale, ma di indicare
solo i dati riguardanti l'autorizzazione. Il Comune ha sei mesi di tempo
per adempiere.
Il Garante,
infine, si è riservato con autonomo provvedimento, di verificare i
presupposti per contestare al comune la violazione amministrativa
concernente la diffusione di dati personali in mancanza di idonei
presupposti normativi.
Contrassegni per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato e nominativi degli interessati - 24 aprile 2013
Registro dei provvedimenti
n. 217 del 24 aprile 2013
n. 217 del 24 aprile 2013
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,
della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna
Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott.
Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTE
le note con le quali il sig. XY (e-mail del 9 luglio e del 28 settembre
2012) ha lamentato che nei contrassegni per il transito e la sosta
nelle zone a traffico limitato (di seguito "ZTL") forniti agli agenti di
commercio dal Comune di Bologna, viene apposto "il nominativo" della
persona fisica interessata su una parte che ne consentirebbe l'immediata
visibilità, in quanto "Il tagliando, oltre ad un ologramma per la
lettura ottica da parte dei sistemi di rilevazione degli accessi alla
ZTL, riporta la targa dell'autovettura e il NOME E COGNOME (o nome
dell'azienda, in caso di azienda) dell'intestatario del tagliando",
allegando, a conferma di quanto dichiarato, copia del contrassegno
"Agenti";
VISTE
le note dell'Ufficio (prot. n. 19612 del 27 luglio, prot. n. 23621 del
24 settembre e prot. n. 24263 del 1° ottobre 2012) con le quali, per i
profili di competenza di questa Autorità stabiliti dal Codice, è stato
chiesto al Comune di Bologna di fornire ogni informazione utile alla
valutazione del caso, con specifico riferimento all'asserita apposizione
di nome e cognome della persona fisica interessata su una parte del
contrassegno per il transito e la sosta nelle ZTL, direttamente visibile
da chiunque;
VISTE
le note (prot. n. 200578 del 29 agosto e prot. n. 253175 del 25 ottobre
2012) con le quali il Direttore del Settore mobilità sostenibile del
Comune di Bologna ha rappresentato, con riferimento al contrassegno di
parcheggio per disabili, che sono ivi "resi noti esclusivamente i dati
riferiti al numero di contrassegno, alla data di scadenza ed al Comune
di emissione", precisando successivamente che "come previsto dalla
deliberazione della Giunta Municipale P.G. 169974/2004 con cui è stata
puntualmente definita la limitazione della Zona a Traffico Limitato
(ZTL) del Centro Storico … sono previste diverse tipologie di soggetti a
cui è rilasciato specifico contrassegno, tra cui … 6) OPERATORI DI
COMMERCIO E SERVIZI (CONTRASS. A – agenti; DS – trasporto c/terzi o
c/proprio; DSI – installatori; F – esercizi commerciali ed artigiani)…
Lo scrivente Servizio nel 2004 … eliminò le generalità della persona
fisica da tutti i contrassegni in uso. Solamente sui contrassegni di cui
al punto 6, di cui sono titolari aziende di commercio e servizi, il
Settore ha continuato ad indicare la ragione sociale dell'azienda che,
qualora coincidente con ditta individuale, corrisponde al nome e cognome
della persona fisica interessata";
VISTO
che il trattamento dei dati personali deve essere effettuato nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali
(art. 2, comma 1, Codice);
CONSIDERATO
che la segnalazione è volta a sollecitare un controllo da parte di
questa Autorità sulla disciplina rilevante in materia di protezione dei
dati personali in relazione a trattamenti aventi ad oggetto dati
personali relativi riguardanti anche soggetti diversi dal segnalante
medesimo (art. 143, comma 1, lett. b), del Codice);
CONSIDERATO
che la questione in esame concerne il trattamento dei dati personali
contenuti nei contrassegni rilasciati a qualunque titolo per il transito
e la sosta nelle aree in cui il traffico veicolare è limitato a
particolari categorie di utenti o di veicoli e che devono essere esposti
sui veicoli;
VISTA
la disciplina di riferimento che attribuisce ai comuni la facoltà di
delimitare le ZTL tenendo conto degli effetti del traffico sulla
sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, subordinando il
transito e la sosta dei veicoli, anche al servizio delle persone
disabili, a particolari condizioni (artt. 7, comma 9, 158, 188, 198 e
201 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della
strada"; art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada"; d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, recante il "Regolamento recante
norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-bis ,
della l. 15 maggio 1997, n. 127");
VISTO
l'art. 74, commi 1 e 2, del Codice ai sensi del quale "i contrassegni
rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a
servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone
a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono
i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e
senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la
persona fisica interessata ... le generalità e l'indirizzo della persona
fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non
consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o di necessità di accertamento";
CONSIDERATO
che, nel rispetto del quadro normativo di settore sopra richiamato, nel
predisporre gli appositi contrassegni per consentire il transito e la
sosta nelle ZTL -che devono essere esposti in modo ben visibile nella
parte anteriore del veicolo per consentire l'identificazione dei veicoli
che transitano e sostano nelle predette aree tramite impianti di
rilevazione ovvero alle autorità preposte di effettuare le opportune
verifiche- il titolare del trattamento è tenuto a inserire nei
contrassegni medesimi i soli dati indispensabili a individuare
l'autorizzazione rilasciata, nonché ad adottare opportune cautele al
fine di prevenire la conoscibilità ingiustificata di nome e cognome
della persona fisica da parte di chiunque e permettere la loro diretta
visibilità solo in caso di richiesta di esibizione o necessità di
accertamento (art. 74, comma 2, del Codice);
RILEVATO
dalla documentazione in atti che il Comune di Bologna, con riferimento
ai contrassegni rilasciati a talune tipologie di utenti, specificamente
individuati nella categoria "operatori di commercio e servizi", ha
previsto l'apposizione sui contrassegni della ragione sociale
dell'azienda che, qualora viene esercitata in forma di impresa
individuale, deve contenere almeno la sigla o il cognome
dell'imprenditore (art. 2563 c.c.) e che tale ultima informazione è
idonea a identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett.
b), del Codice);
VISTO
che, a seguito della parziale abrogazione, di cui all'art. 40, secondo
comma, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214
del 22 dicembre 2011, di alcune delle disposizioni contenute nella parte
prima del Codice, recante le "Disposizioni generali", il trattamento
dei dati relativo alle persone giuridiche, enti ed associazioni sia
stato radicalmente escluso dall'ambito di applicazione del Codice, che
ora fa esclusivo riferimento alle persone fisiche;
CONSIDERATO
che, nel caso di specie, l'apposizione sui contrassegni della ragione
sociale dell'azienda individuale, essendo idonea a identificare
direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice),
configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone
fisiche;
CONSIDERATO
che, benché i dati riguardanti la persona fisica che esercita
l'attività di impresa in forma individuale debbano essere utilizzati
dall'Amministrazione procedente al fine di rilasciare il contrassegno
per il transito e la sosta nelle ZTL, la relativa indicazione sulla
parte del contrassegno che permette la loro diretta visibilità, in modo
che risultino leggibili da chiunque, non risulta conforme all'art. 74,
commi 1 e 2, del Codice e comporta, altresì, una diffusione di dati
personali da parte di un soggetto pubblico, operazione ammessa
unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento
(art. 19, comma 3, Codice);
RILEVATA,
pertanto, per i profili di competenza in materia di protezione dei dati
personali, l'illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Bologna
in relazione alla apposizione nel contrassegno per il transito e la
sosta nelle ZTL della ragione sociale dell'azienda che, qualora viene
esercitata in forma di impresa individuale, deve contenere almeno la
sigla o il cognome dell'imprenditore, o comunque in relazione
all'inserimento, a qualunque titolo, di nome e cognome dell'interessato,
sulla parte del contrassegno che permette la loro diretta visibilità da
parte di chiunque, in violazione degli artt. 19, comma 3, e 74, commi 1
e 2, del Codice;
RISERVATA,
con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare
al Comune di Bologna la violazione amministrativa concernente la
diffusione di dati personali mancanza di idonei presupposti normativi
(artt. 19, comma 3, 162, comma 2-bis e 167 del Codice);
VISTO
che il Garante ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure
necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti (artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1,
lett. c), Codice);
RILEVATA,
pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Bologna, ai sensi
dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del
Codice, per il futuro, e comunque entro sei mesi dalla data di ricezione
del presente provvedimento, di non apporre sui contrassegni per il
transito e la sosta nelle ZTL, la ragione sociale dell'azienda nei casi
in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga,
quindi, il nome e il cognome dell'imprenditore, o comunque di non
inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell'interessato sulla
parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità
da parte di chiunque; ciò in quanto, al fine di identificare i veicoli
che transitano o sostano nelle predette aree o per effettuare il
controllo della regolarità del contrassegno, i comuni possono
legittimamente riportare nella parte anteriore del contrassegno medesimo
solo i dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata,
informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al titolare del
contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la
correttezza del suo utilizzo;
TENUTO
CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di
inosservanza del presente provvedimento, è altresì applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila a centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE
le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE
ritenuto
illecito il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di
Bologna, laddove prevede che il contrassegno rilasciato alle aziende per
il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato, che deve essere
esposto sui veicoli, contenga anche dati idonei a identificare
direttamente l'interessato, in violazione degli artt. 19, comma 3, e 74,
commi 1 e 2, del Codice, prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1,
lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al Comune di Bologna di
non apporre per il futuro, e comunque entro sei mesi dalla data di
ricezione del presente provvedimento, sulla parte dei contrassegni che
devono essere esposti sui veicoli, il nome e il cognome dell'interessato
eventualmente contenuti nella ragione sociale dell'azienda esercitata
in forma di impresa individuale, e di riportare in tale caso, nella
parte visibile del contrassegno, i soli dati indispensabili ad
individuare l'autorizzazione rilasciata.
Ai
sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011 avverso il
presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità
giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del
luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
Roma, 24 aprile 2013
IL PRESIDENTE
Soro
Soro
IL RELATORE
Califano
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Busia