MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 aprile 2013
Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC. (13A03806) (GU n.102 del 3-5-2013)
DECRETO 17 aprile 2013
Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC. (13A03806) (GU n.102 del 3-5-2013)
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
17 aprile 2013
Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC. (13A03806)(GU n.102 del 3-5-2013)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»; Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312, nonche' l'appendice I al titolo IV; Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»; Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del predetto decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne la disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2; Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento; Decreta: Art. 1 Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e' fatto obbligo di possedere la qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualificazione CQC, dal: a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone; b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose. 2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto. La qualificazione CQC e' rinnovata nella validita' a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validita' della stessa e' comprovato: a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del codice unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in se' il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.
Art. 2 Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente 1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono riportati i seguenti dati, numerati come segue: 1. nome del titolare; 2. cognome del titolare 3. data e luogo di nascita del titolare; 4. a) data di rilascio; b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita all'abilitazione che scade prima; c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente; 5. a) numero della patente di guida posseduta; b) numero della carta di qualificazione del conducente, 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC; 10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito dalla data di scadenza di validita' della qualificazione iniziale o della formazione periodica.
Art. 3 Rilascio della qualificazione CQC per documentazione 1. Il documento comprovante la qualificazione CQC e' rilasciato, per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo le modalita' di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai titolari di patente di guida: a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008; b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009; c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano residenza normale in Italia; d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE o delle categorie C 1, C, ClE o CE, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia. 2. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, e' valida fino al 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le predette date non puo' piu' essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC ai sensi del comma 1.
Art. 4 Rinnovo di validita' della qualificazione CQC 1. Il rinnovo di validita' della qualificazione CQC e' comprovato, con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza. 2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso. 3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione: a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della formazione periodica; b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e' annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della formazione periodica.
Art. 5 Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal fine verificano previamente la validita' della qualificazione CQC e della patente dalla stessa presupposta. 2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche, utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi di cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso di formazione periodica e' esibito dal titolare all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competente, che lo acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato del documento comprovante il rirmovo di validita' della qualificazione CQC. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 17 aprile 2013 Il capo del dipartimento: Fumero