venerdì 3 maggio 2013

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 aprile 2013
Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC. (13A03806) (GU n.102 del 3-5-2013) 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 aprile 2013 
Disposizioni in materia di  rilascio  del  documento  comprovante  la
qualificazione  per  l'esercizio  dell'attivita'   professionale   di
autotrasporto di  persone  e  cose,  denominata  qualificazione  CQC.
(13A03806) 
(GU n.102 del 3-5-2013)
 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che
ha recepito la direttiva 2003/59/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»; 
  Visto in particolare l'art. 115,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE  concernente
la patente di guida»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  Codice  della
Strada»,  ed  in  particolare  gli  articoli  311  e   312,   nonche'
l'appendice I al titolo IV; 
  Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in
materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»; 
  Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni  del  predetto
decreto direttoriale 22 ottobre  2010,  al  fine  di  coordinarne  la
disciplina con le nuove disposizioni del citato  decreto  legislativo
n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto  legislativo
16 gennaio 2013, n. 2; 
  Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina  in  materia  di
rilascio del documento comprovante la qualificazione per  l'esercizio
dell'attivita' professionale di  autotrasporto  di  persone  e  cose,
denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente 
 
  1.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
autotrasporto nell'ambito  dei  Paesi  dell'Unione  Europea  e  dello
Spazio  Economico  Europeo  e'  fatto   obbligo   di   possedere   la
qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 286 del 2005, e  successive  modificazioni,  di  seguito  definita
qualificazione CQC, dal: 
    a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone; 
    b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose. 
  2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della  frequenza  di
un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18  del  decreto
legislativo  n.  286  del  2005,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui  all'art.  19,
comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per  documentazione
ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato
decreto  legislativo  e  dell'art.  3  del   presente   decreto.   La
qualificazione CQC e'  rinnovata  nella  validita'  a  seguito  della
frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art.  20
del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e
integrazioni. 
  3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo  di  validita'
della stessa e' comprovato: 
    a) per i titolari di  patente  di  guida  italiana  di  categoria
presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del  codice
unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del
decreto legislativo n. 286 del 2005  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) per i titolari di patente di guida  di  categoria  presupposta
dalla qualificazione stessa, rilasciata  da  uno  Stato  estero,  dal
documento carta di qualificazione del  conducente  formato  card,  ai
sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  286  del
2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art.  115,  comma
1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC  per  il  trasporto  di
persone  ricomprende  in   se'   il   certificato   di   abilitazione
professionale di tipo KB e quello  di  tipo  KA,  limitatamente  alle
categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta. 
                               Art. 2 
 
 
     Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente 
 
  1. Sul documento di cui all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  sono
riportati i seguenti dati, numerati come segue: 
    1. nome del titolare; 
    2. cognome del titolare 
    3. data e luogo di nascita del titolare; 
    4. a) data di rilascio; 
      b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il  titolare
sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che
per  il  trasporto  di  cose,  tale   data   deve   essere   riferita
all'abilitazione che scade prima; 
      c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la  carta  di
qualificazione del conducente; 
    5. a) numero della patente di guida posseduta; 
      b) numero della carta di qualificazione del conducente, 
    6. fotografia del titolare; 
    7. firma del titolare; 
    9. pagina 1: categoria della patente di guida  presupposta  dalla
qualificazione CQC; 
    10.  in  corrispondenza  di   ciascuna   categoria   di   patente
presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito
dalla data di scadenza di validita' della qualificazione  iniziale  o
della formazione periodica. 
                               Art. 3 
 
 
        Rilascio della qualificazione CQC per documentazione 
 
  1. Il documento comprovante la qualificazione  CQC  e'  rilasciato,
per documentazione ed in esenzione da esame  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 2, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  dello  stesso
articolo, ai titolari di patente di guida: 
    a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in  Italia
non oltre la data del 9 settembre 2008; 
    b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non  oltre  la  data
del 9 settembre 2009; 
    c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE  o  CE,
rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9  settembre
2008 e del 9 settembre 2009, a  condizione  che  i  titolari  abbiano
residenza normale in Italia; 
    d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE  o
delle categorie C 1, C,  ClE  o  CE,  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,  non
oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9  settembre
2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con  la  qualifica
di autista da un'impresa avente sede in Italia. 
  2.  La  qualificazione  CQC,  rilasciata  ai  sensi  del   presente
articolo, e' valida fino al 9 settembre  2013  per  il  trasporto  di
persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre  le  predette
date non puo' piu'  essere  richiesto  il  documento  comprovante  la
qualificazione CQC ai sensi del comma 1. 
                               Art. 4 
 
 
            Rinnovo di validita' della qualificazione CQC 
 
  1. Il rinnovo di validita' della qualificazione CQC e'  comprovato,
con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio  periferico
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici competente territorialmente in  ragione  del
luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso  di  formazione
periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza. 
  2. L'elenco dei partecipanti che  hanno  conseguito  la  formazione
periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite  dalla
Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma
1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso. 
  3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione
dell'elenco, all'emissione: 
    a) nel caso di titolari di  patente  di  guida  italiana,  di  un
duplicato della patente posseduta sul  quale,  in  corrispondenza  di
ogni categoria di patente presupposta dalla  qualificazione  CQC,  e'
annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla  nuova  data
di scadenza di validita' della formazione periodica; 
    b) nel caso di titolari di patente di  guida  rilasciata  da  uno
Stato estero, di un duplicato del documento carta  di  qualificazione
del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10  ed
in corrispondenza di ogni  categoria  di  patente  presupposta  dalla
qualificazione CQC, e' annotato il  codice  unionale  armonizzato  95
seguito dalla nuova data di scadenza di  validita'  della  formazione
periodica. 
                               Art. 5 
 
 
     Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  4,   gli   Uffici
periferici del Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi   informativi   e   statistici   procedono,   su    richiesta
dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di  cui
all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei  casi  di
deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A  tal
fine verificano previamente la validita' della qualificazione  CQC  e
della patente dalla stessa presupposta. 
  2. Deve  procedersi  inoltre  all'emissione  di  un  duplicato  del
documento carta di qualificazione del conducente  formato  card  ogni
volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso
documento, sia modificato. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Nelle more della predisposizione delle  procedure  informatiche,
utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi  degli  allievi  di
cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di  frequenza  di  un  corso  di
formazione periodica e' esibito dal titolare  all'Ufficio  periferico
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi  e  statistici  territorialmente   competente,   che   lo
acquisisce  agli  atti,  in  sede  di  richiesta  del  duplicato  del
documento comprovante il rirmovo di  validita'  della  qualificazione
CQC. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il Decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  4
novembre 2010, n. 258, recante  disposizioni  in  materia  di  «Nuove
disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del
conducente». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 17 aprile 2013 
 
                                     Il capo del dipartimento: Fumero