Circolare Prot. n. 13382 del 24 maggio 2013.
Disposizioni integrative al DD 31 gennaio 2011, in materia di modalità
di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il
rinnovo della patente di guida.
Solo qui gli allegati editabili delle richieste alla Motorizzazione
Vedi anche:Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida. (post del 10 Maggio 2013)
Art. 6
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Solo qui gli allegati editabili delle richieste alla Motorizzazione
Vedi anche:Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida. (post del 10 Maggio 2013)
TESTO
COORDINATO DEL DD 31 GENNAIO 2011, COME MODIFICATO DAI DD.DD.26 LUGLIO
2011, 31 GENNAIO 2012 E 19 APRILE 2013, RECANTE: MODALITA' DI TRASMISSIONE
DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL CONSEGUIMENTO E IL RINNOVO
DELLA PATENTE DI GUIDA.
Art.
I
(Rilascio
di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi)
I. Ai
fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento
dei titoli
abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità
degli stessi, i medici appartenenti
ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie
locali, i medici
responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti
al ruolo dei medici del
Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato, i medici
militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e quelli delle Ferrovie
dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice
di identificazione
all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del
luogo ove ha sede
l'ufficio al quale appartengono.
l-bis. Per
le medesime finalità di cui al comma I, è assegnato
un codice di identificazione:
a)
a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti,
cui sono attribuite
funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto
ufficio sanitario
ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore dello stesso,
all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove
lo stesso ha sede;
b)
a ciascuna struttura di cui all'articolo 201, comma I, del decreto legislativo
15 marzo , 2010, n.
66, recante "Codice dell'ordinamento militare. Tale
codice identifica la struttura
ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore della
stessa, all'ufficio
della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa
ha sede;
c)
a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione
medica locale
ed è richiesto, per il tramite del presidente pro-tempore della
stessa, all'ufficio della
motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
2.
Il codice di cui al comma I e' riportato in calce alle certificazioni di cui al
medesimo comma, unitamente
al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione .. dell'ufficio
di appartenenza
dello stesso ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto
sanitario di
base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata.
2-bis.
Il codice di cui al comma l-bis, lettere a) e b) è riportato
in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente
dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in
materia medico-legale,
e dalle strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66
del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di
servizio presso il predetto ufficio o la predetta
struttura, procede alla cel1ificazione. Il codice di cui al comma l -bis,
lettera c), è riportato in
calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al
medesimo comma, unitamente
al timbro ed alla firma del presidente pro-tempore della stessa.
3. Le
amministrazioni ed i corpi di cui ai commi I e l-bis comunicano al centro
elaborazioni dati della
Direzione generale per la motorizzazione, per il tramite dell'ufficio della
motorizzazione competente
per territorio, ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero destituzione
dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture,
nonché il venir
meno della qualità di legale rappresentante pro-tempore degli uffici di cui al comma
l-bis, lettere
a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con
riferimento a quanto previsto
per le commissioni mediche locali dal comma l-bis, lettera c). Le predette
amministrazioni e
corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati
della direzione generale
per motorizzazione, situazione di inibizione pro-tempore dell'attività
istituzionale dei propri
medici, anche nella qualità di cui al comma l-bis, lettere a), b) e c), dalla
quale derivi, a qualunque
titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la
cessazione di tale
inibizione.
Art.
2
(Rilascio
di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza)
l.
Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichi
ca necessario per il conseguimento dei titoli
abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità
degli stessi, i medici militari
in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della
motorizzazione competente
per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione
di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al proprio
stato di quiescenza, aIl'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi
ed odontoiatri, nonché
alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi
disciplinari o a seguito
di condanne penali, ne' di dispensa dal servizio per ragioni di particolari
infermità inabilitanti
l'attività certificativa.
2.
Il codice di cui al comma I e'
riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente
alla firma del medico certificatore.
Art.
3
(Rilascio
di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture)
l. Ai
fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica
necessario per il conseguimento dei titoli
abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità
degli stessi, i medici di cui
all'art. I, comma I, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed
ai corpi ivi previsti anche
per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di
identificazione all'ufficio della
motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ave hanno la
residenza anagrafica,
previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva
di certificazione
dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei
requisiti fisici
e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di
commissioni mediche
locali, di cui all'art. 119 comma 4, per almeno cinque alnni. Nella medesima
dichiarazione deve
altresl risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed
odontoiatri, la non sussistenza
di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito
di condanne penali, ne' di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2.
Il codice di cui al comma 1 é ripoltato in calce alle
certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente
alla firma del medico celtificatore.
Art.
3-bis
(Apposizione
e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni
utili ai l'innovi di validità di
titoli abilitativi alla guida)
l. All'atto
del rilascio del certificato medico di cui all'articolo 331, comma 1, lettera
a), conforme al modello
IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione
generale per la motorizzazione
in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice
di identificazione
è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma
del sanitario" in uno spazio di
dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a I cm di altezza.
ART.
4
(trasmissione
del modulo mc953 attestante il possesso
dei requisiti fisici e psichici necessari al
l'innovo di validità dei titoli abilitativi alla guida)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
21, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli l, commi 1, l-bis,
lettere a), b) e c), 2 e 3,
ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei
requisiti fisici e psichici necessari
al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro
cinque giorni dalla data
della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo
del centro elaborazione dati
della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni
dell'art. 126, comma
8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dal decreto
legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 5
(Controlli
e pubblicità)
l . Gli
uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione
di cui agli articoli 2
e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
prodotte dai medici di cui agli
stessi articoli.
2.
Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici provvede ad assicurare
adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della
certificazione di idoneità
fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le dIsposizioni di
cui al presente decreto.
Art. 6
(tempistica
per la richiesta del codice di identificazione)
1.
La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli alticoli l , 2
e 3, e' presentata agli uffici competenti
secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a)
dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente
decreto;
b)
dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c)
dalle strutture di cui all'art. l, a decorrere dal sessantunesimo giorno
successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
2.
A far data dal sessantunesimo giol'llo successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto i
medici di cui agli alticoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità
psico-fisica alla guida secondo le modalità
previste dal presente decreto.
ARTICOLO
FUORI DAL TESTO COORDINATO
(Tempistica
per lo richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture)
(cfr
art. 5 DD 19 aprile 2013)
l. La
richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all'alticolo 1,
comma l -bis, lettere a), b) e c),
del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1, è presentata
agli uffici della
motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla
data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. A
decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
delle disposizioni del
presente decreto, i medici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 31
gennaio 2011, non possono
rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento
ovvero al rinnovo di
validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di
identificazione di cui allo stesso articolo
e comma.
3.
A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende
sanitarie locali territorialmente
competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, le strutture
di cui all'articolo
201, comma I, del decreto legislativo n. 66 de1 2010, e le commissioni mediche
locali, di
cui all'articolo I, comma l-bis, rispettivamente lettere a), b) e c), non
possono rilasciare i certificati
di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di
validità dei titoli abilitativi
alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso
atticolo e comma.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
N.B. il sottoscrito non si ritiene responsabile di eventuali errori di trasposizione
Mario Serio