venerdì 24 maggio 2013

Circolare sulle modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.

Circolare Prot. n. 13382 del 24 maggio 2013. Disposizioni integrative al DD 31 gennaio 2011, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.

Solo qui  gli allegati editabili delle richieste alla Motorizzazione
 Vedi anche:



TESTO COORDINATO DEL DD 31 GENNAIO 2011, COME MODIFICATO DAI DD.DD.26 LUGLIO 2011, 31 GENNAIO 2012 E 19 APRILE 2013, RECANTE: MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA PER IL CONSEGUIMENTO E IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA.

Art. I
(Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi)
I. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo  dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.

l-bis. Per le medesime finalità di cui al comma I, è assegnato un codice di identificazione:
a) a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) a ciascuna struttura di cui all'articolo 201, comma I, del decreto legislativo 15 marzo , 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare. Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro-tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro-tempore della stessa, all'ufficio  della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
2. Il codice di cui al comma I e' riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione .. dell'ufficio di appartenenza dello stesso ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata.
2-bis. Il codice di cui al comma l-bis, lettere a) e b) è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla cel1ificazione. Il codice di cui al comma l -bis, lettera c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro-tempore della stessa.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui ai commi I e l-bis comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione, per il tramite dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture, nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante pro-tempore degli uffici di cui al comma l-bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma l-bis, lettera c). Le predette amministrazioni e corpi comunicano altresì, con la medesima modalità, al centro elaborazione dati della direzione generale per motorizzazione, situazione di inibizione pro-tempore dell'attività istituzionale dei propri medici, anche nella qualità di cui al comma l-bis, lettere a), b) e c), dalla quale derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la cessazione di tale inibizione. 

Art. 2
(Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza)
l. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichi ca necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, aIl'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonché alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, ne' di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma I e' riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.

Art. 3
(Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture)
l. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici di cui all'art. I, comma I, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ave hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, per almeno cinque alnni. Nella medesima dichiarazione deve altresl risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penaline' di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 é ripoltato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico celtificatore.

Art. 3-bis
(Apposizione e dimensioni del codice di identificazione sulle certificazioni utili ai l'innovi di validità di titoli abilitativi alla guida)
l. All'atto del rilascio del certificato medico di cui all'articolo 331, comma 1, lettera a), conforme al modello IV.4, che vale comunicazione al centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione in caso di conferma di validità dei titoli abilitativi alla guida, il codice di identificazione è apposto alla sinistra del campo "generalità, qualifica, e firma del sanitario" in uno spazio di dimensioni pari a 3 cm di lunghezza ed a I cm di altezza.

ART. 4
(trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al l'innovo di validità dei titoli abilitativi alla guida)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli l, commi 1, l-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
(Controlli e pubblicità)
l . Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le dIsposizioni di cui al presente decreto.

Art. 6
(tempistica per la richiesta del codice di identificazione)
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli alticoli l , 2 e 3, e' presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dalle strutture di cui all'art. l, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A far data dal sessantunesimo giol'llo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli alticoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità psico-fisica alla guida secondo le modalità previste dal presente decreto.

ARTICOLO FUORI DAL TESTO COORDINATO
(Tempistica per lo richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture)
(cfr art. 5 DD 19 aprile 2013)
l. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all'alticolo 1, comma l -bis, lettere a), b) e c), del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1, è presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo stesso articolo e comma.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, le strutture di cui all'articolo 201, comma I, del decreto legislativo n. 66 de1 2010, e le commissioni mediche locali, di cui all'articolo I, comma l-bis, rispettivamente lettere a), b) e c), non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso atticolo e comma.

Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

N.B. il sottoscrito non si ritiene responsabile di eventuali errori di trasposizione 
Mario Serio