IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992»;
Visti in particolare gli articoli 119 e 126, quest'ultimo come
modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE
concernenti la patente di guida», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare il combinato disposto
degli articoli 200, comma 1, lettera e), e 201, comma 1, che
attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia
di certificazione dei requisiti di idoneita' psichica e fisica alla
guida di autoveicoli;
Visto il proprio decreto 31 gennaio 2011 (G.U. 16 febbraio 2011, n.
38), recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica
per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», emanato ai
sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
Visto altresi' i propri decreti 26 luglio 2011 (G.U. 12 agosto
2011, n. 187) e 31 gennaio 2012 (G.U. 14 febbraio 2012, n. 37),
recanti rispettivamente modifiche al predetto decreto 31 gennaio
2011, nonche' proroga del termine posto dall'art. 6, comma 3, di
quest'ultimo;
Considerato che, con le disposizioni suddette, e' stata
disciplinata l'assegnazione di un codice di identificazione in favore
dei medici monocratici di cui all'art. 119, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'apposizione di tale codice di
identificazione sui certificati comprovanti la sussistenza dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida e la trasmissione dei
certificati stessi all'ufficio centrale operativo del Centro
Elaborazione Dati della Direzione generale della Motorizzazione,
quando rilasciati in sede di rinnovo di validita' della patente di
guida;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 6 del piu' volte
citato decreto 31 gennaio 2011 come modificato, i medici appartenenti
alle amministrazioni e corpi previsti dal predetto art. 119, comma 2,
del decreto legislativo n. 285 del 1992, possono continuare a
rilasciare i certificati di idoneita' psicofisica, necessari al
conseguimento ed alla conferma di validita' della patente di guida,
secondo le modalita' previgenti a quelle introdotte dallo stesso
decreto, fino a data da destinarsi e da rendersi nota con successivo
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
Visto inoltre l'art. 21, commi 1 e 2, della citata legge n. 120 del
2010, che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, divenuto comma 8 a seguito delle
modifiche apportate allo stesso art. 126 dall'art. 13 del citato
decreto legislativo n. 59 del 2011, in materia di procedure per il
rinnovo di validita' delle patenti di guida, e rinviano ad un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione
dei contenuti e delle procedure di comunicazione del predetto
rinnovo;
Tenuto conto che le modifiche introdotte dal piu' volte citato art.
126, comma 5, ora comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
non sono efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al summenzionato art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto pertanto indispensabile, per l'adozione del decreto di cui
al predetto art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010, in materia
di nuove modalita' del rinnovo di validita' della patente di guida,
completare la procedura di assegnazione del codice di identificazione
ai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui al citato
art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonche'
disciplinare analoghe procedure per gli uffici delle unita' sanitarie
locali, ora aziende sanitarie locali, cui sono attribuite funzioni in
materia medico legale, di cui al medesimo art. 119, comma 2, e per le
commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello predetto articolo;
Ritenuto altresi' opportuno procedere all'assegnazione del piu'
volte citato codice di identificazione anche in favore delle
strutture di cui all'art. 201, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010;
Ritenuto infine opportuno ridefinire il campo di applicazione della
normativa in parola con riferimento non solo alle patenti di guida
ma, piu' in generale, ai titoli abilitativi alla guida, ivi compresi
i certificati di abilitazione professionale per i quali e' richiesto
il possesso dei requisiti psicofisici certificati dagli stessi
soggetti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data
13 marzo 2013, repertorio n. 40/CU;
Decreta:
Art. 1
Ulteriori modifiche all'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio
2011
1. All'art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante
«Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», come modificato
dall'art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonche' di
quello necessario al rinnovo di validita' della stessa» sono
sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida,
nonche' di quello necessario al rinnovo di validita' degli stessi»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per le
medesime finalita' di cui al comma 1, e' assegnato un codice di
identificazione:
a) a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia
medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario
ed e' richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore
dello stesso, all'ufficio della motorizzazione competente per
territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) a ciascuna struttura di cui all'art. 201, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice
dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed e'
richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della
stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in
ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica
la commissione medica locale ed e' richiesto, per il tramite del
presidente pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione
competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha
sede.»;
c) al comma 2, le parole: "Il Codice" sono sostituite dalle
seguenti: "Il codice" e dopo le parole: "di appartenenza dello
stesso" sono aggiunte infine le seguenti: "ovvero, nel caso del
medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base,
timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata";
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il codice di
cui al comma 1-bis, lettere a) e b) e' riportato in calce alle
certificazioni rilasciate rispettivamente dall'ufficio dell'azienda
sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia
medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201, comma 1, del
decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla
firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la
predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al
comma 1-bis, lettera c), e' riportato in calce alle certificazioni
rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma,
unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro tempore della
stessa.";
e) al comma 3, nel primo periodo, le parole "di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 ed 1-bis"; e sono
aggiunte infine le seguenti parole: ", nonche' il venir meno della
qualita' di legale rappresentante pro tempore degli uffici di cui al
comma 1-bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli enti
territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le
commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lettera c)."; nel secondo
periodo dopo le parole: " attivita' istituzionale dei propri medici,"
sono inserite le seguenti: "anche nella qualita' di cui al comma
1-bis, lettere a), b) e c),»;
Art. 2
Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale 31 gennaio
2011
1. All'art. 2 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante
«Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonche' di
quello necessario al rinnovo di validita' della stessa» sono
sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida,
nonche' di quello necessario al rinnovo di validita' degli stessi»;
b) al comma 2 le parole: «Il Codice» sono sostituite dalle
seguenti: «Il codice».
2. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011,
recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», le parole: «della
patente di guida, nonche' di quello necessario al rinnovo di
validita' della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli
abilitativi alla guida, nonche' di quello necessario al rinnovo di
validita' degli stessi».
Art. 3
Modifiche all'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. L'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante
«Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguito, e il rinnovo della patente di guida» e' sostituito dal
seguente:
«Art. 4 (Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei
requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validita' dei
titoli abilitativi alla guida). - 1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi
1, 1-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del
modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici
necessari al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida,
procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione
all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del Centro
Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si
applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 8, quarto e quinto
periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni.».
Art. 4
Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante
«Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida» il comma 3 e'
soppresso.
Art. 5
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte
delle strutture
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui
all'art. 1, comma 1-bis, lettere a) b) e c), del decreto 31 gennaio
2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, e' presentata agli
uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi
previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono
rilasciare i certificati di idoneita' psicofisica, necessari al
conseguimento ovvero al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi
alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo
stesso articolo e comma.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici
delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono
attribuite funzioni in materia medico legale, le strutture di cui
all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, e le
commissioni mediche locali, di cui all'art. 1, comma 1-bis,
rispettivamente lettere a), b) e c), non possono rilasciare i
certificati di idoneita' psicofisica, necessari al conseguimento
ovvero al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida, in
assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e
comma.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni competenti provvederanno allo svolgimento
delle attivita' di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione.
Roma, 19 aprile 2013
Il capo del Dipartimento: Fumero