venerdì 10 maggio 2013

Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 aprile 2013 
Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011,  e
successive modificazioni, in materia  di  modalita'  di  trasmissione
della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo  della
patente di guida. (13A03993) 
(GU n.108 del 10-5-2013)
 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice  della  strada,  e  successive   modificazioni,   di   seguito
denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992»; 
  Visti in particolare gli articoli  119  e  126,  quest'ultimo  come
modificato, tra l'altro, dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.
59, recante «Attuazione delle  direttive  2006/126/CE  e  2009/113/CE
concernenti la patente di guida», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare  il  combinato  disposto
degli articoli 200,  comma  1,  lettera  e),  e  201,  comma  1,  che
attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia
di certificazione dei requisiti di idoneita' psichica e  fisica  alla
guida di autoveicoli; 
  Visto il proprio decreto 31 gennaio 2011 (G.U. 16 febbraio 2011, n.
38), recante «Modalita' di trasmissione della  certificazione  medica
per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», emanato ai
sensi dell'art. 23, comma 3, della legge  29  luglio  2010,  n.  120,
recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»; 
  Visto altresi' i propri decreti 26  luglio  2011  (G.U.  12  agosto
2011, n. 187) e 31 gennaio 2012  (G.U.  14  febbraio  2012,  n.  37),
recanti rispettivamente modifiche  al  predetto  decreto  31  gennaio
2011, nonche' proroga del termine posto  dall'art.  6,  comma  3,  di
quest'ultimo; 
  Considerato  che,  con   le   disposizioni   suddette,   e'   stata
disciplinata l'assegnazione di un codice di identificazione in favore
dei medici monocratici di cui all'art.  119,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, nonche' l'apposizione di tale codice  di
identificazione  sui  certificati  comprovanti  la  sussistenza   dei
requisiti di idoneita' psicofisica alla guida e la  trasmissione  dei
certificati  stessi  all'ufficio  centrale   operativo   del   Centro
Elaborazione Dati  della  Direzione  generale  della  Motorizzazione,
quando rilasciati in sede di rinnovo di validita'  della  patente  di
guida; 
  Considerato altresi' che, ai  sensi  dell'art.  6  del  piu'  volte
citato decreto 31 gennaio 2011 come modificato, i medici appartenenti
alle amministrazioni e corpi previsti dal predetto art. 119, comma 2,
del decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  possono  continuare  a
rilasciare i  certificati  di  idoneita'  psicofisica,  necessari  al
conseguimento ed alla conferma di validita' della patente  di  guida,
secondo le modalita' previgenti  a  quelle  introdotte  dallo  stesso
decreto, fino a data da destinarsi e da rendersi nota con  successivo
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale; 
  Visto inoltre l'art. 21, commi 1 e 2, della citata legge n. 120 del
2010, che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5, del decreto
legislativo n. 285  del  1992,  divenuto  comma  8  a  seguito  delle
modifiche apportate allo stesso art.  126  dall'art.  13  del  citato
decreto legislativo n. 59 del 2011, in materia di  procedure  per  il
rinnovo di validita' delle patenti di guida, e rinviano ad un decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  l'individuazione
dei  contenuti  e  delle  procedure  di  comunicazione  del  predetto
rinnovo; 
  Tenuto conto che le modifiche introdotte dal piu' volte citato art.
126, comma 5, ora comma 8, del decreto legislativo n. 285  del  1992,
non sono efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto  di
cui al summenzionato art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010; 
  Ritenuto pertanto indispensabile, per l'adozione del decreto di cui
al predetto art. 21, comma 2, della legge n. 120 del 2010, in materia
di nuove modalita' del rinnovo di validita' della patente  di  guida,
completare la procedura di assegnazione del codice di identificazione
ai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui al  citato
art. 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del  1992,  nonche'
disciplinare analoghe procedure per gli uffici delle unita' sanitarie
locali, ora aziende sanitarie locali, cui sono attribuite funzioni in
materia medico legale, di cui al medesimo art. 119, comma 2, e per le
commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello predetto articolo; 
  Ritenuto altresi' opportuno  procedere  all'assegnazione  del  piu'
volte  citato  codice  di  identificazione  anche  in  favore   delle
strutture  di  cui  all'art.  201,  comma  1,  del   citato   decreto
legislativo n. 66 del 2010; 
  Ritenuto infine opportuno ridefinire il campo di applicazione della
normativa in parola con riferimento non solo alle  patenti  di  guida
ma, piu' in generale, ai titoli abilitativi alla guida, ivi  compresi
i certificati di abilitazione professionale per i quali e'  richiesto
il  possesso  dei  requisiti  psicofisici  certificati  dagli  stessi
soggetti di cui all'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
  Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in  data
13 marzo 2013, repertorio n. 40/CU; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ulteriori modifiche all'art. 1 del decreto  direttoriale  31  gennaio
                                2011 
 
  1. All'art. 1 del decreto direttoriale  31  gennaio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida»,  come  modificato
dall'art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «della patente  di  guida,  nonche'  di
quello  necessario  al  rinnovo  di  validita'  della  stessa»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  titoli  abilitativi  alla  guida,
nonche' di quello necessario al rinnovo di validita' degli stessi»; 
    b) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Per  le
medesime finalita' di cui al comma  1,  e'  assegnato  un  codice  di
identificazione: 
      a)  a  ciascun   ufficio   delle   aziende   sanitarie   locali
territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in  materia
medico legale. Tale codice identifica il predetto  ufficio  sanitario
ed e' richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore
dello  stesso,  all'ufficio  della  motorizzazione   competente   per
territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede; 
      b) a ciascuna struttura di  cui  all'art.  201,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,   n.   66,   recante   "Codice
dell'ordinamento militare". Tale codice identifica la struttura ed e'
richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della
stessa, all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in
ragione del luogo dove la stessa ha sede; 
      c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica
la commissione medica locale ed e'  richiesto,  per  il  tramite  del
presidente pro tempore della stessa, all'ufficio della motorizzazione
competente per territorio in ragione del  luogo  dove  la  stessa  ha
sede.»; 
    c) al comma 2, le  parole:  "Il  Codice"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il codice"  e  dopo  le  parole:  "di  appartenenza  dello
stesso" sono aggiunte infine  le  seguenti:  "ovvero,  nel  caso  del
medico responsabile dei servizi  del  distretto  sanitario  di  base,
timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata"; 
    d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il codice  di
cui al comma 1-bis, lettere a)  e  b)  e'  riportato  in  calce  alle
certificazioni rilasciate rispettivamente  dall'ufficio  dell'azienda
sanitaria  locale,  cui  sono  attribuite  le  funzioni  in   materia
medico-legale, e dalle strutture di cui all'art. 201,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 66 del 2010,  unitamente  al  timbro  ed  alla
firma del medico che, di servizio presso il  predetto  ufficio  o  la
predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui  al
comma 1-bis, lettera c), e' riportato in  calce  alle  certificazioni
rilasciate  dalla  commissione  medica  di  cui  al  medesimo  comma,
unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro  tempore  della
stessa."; 
    e) al comma 3, nel primo periodo, le parole "di cui al  comma  1"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 ed 1-bis"; e  sono
aggiunte infine le seguenti parole: ", nonche' il  venir  meno  della
qualita' di legale rappresentante pro tempore degli uffici di cui  al
comma 1-bis,  lettere  a)  e  b).  Analogamente  procedono  gli  enti
territoriali competenti con riferimento  a  quanto  previsto  per  le
commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lettera c)."; nel secondo
periodo dopo le parole: " attivita' istituzionale dei propri medici,"
sono inserite le seguenti: "anche nella  qualita'  di  cui  al  comma
1-bis, lettere a), b) e c),»; 
                               Art. 2 
 
 
Modifiche agli articoli 2 e 3 del  decreto  direttoriale  31  gennaio
                                2011 
 
  1. All'art. 2 del decreto direttoriale  31  gennaio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «della patente  di  guida,  nonche'  di
quello  necessario  al  rinnovo  di  validita'  della  stessa»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  titoli  abilitativi  alla  guida,
nonche' di quello necessario al rinnovo di validita' degli stessi»; 
    b) al comma 2  le  parole:  «Il  Codice»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il codice». 
  2. All'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31  gennaio  2011,
recante «Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il
conseguimento e il rinnovo della patente di guida», le parole: «della
patente  di  guida,  nonche'  di  quello  necessario  al  rinnovo  di
validita' della stessa» sono sostituite dalle seguenti:  «dei  titoli
abilitativi alla guida, nonche' di quello necessario  al  rinnovo  di
validita' degli stessi». 
                               Art. 3 
 
 
    Modifiche all'art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 
 
  1. L'art. 4 del  decreto  direttoriale  31  gennaio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguito, e il rinnovo della patente di guida»  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Trasmissione del modulo mc953 attestante il  possesso  dei
requisiti fisici e psichici necessari al  rinnovo  di  validita'  dei
titoli abilitativi alla guida). - 1. Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio
2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli  1,  commi
1, 1-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione  del
modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici  e  psichici
necessari al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla  guida,
procedono  entro  cinque  giorni  dalla  data  della   certificazione
all'inoltro della stessa all'ufficio centrale  operativo  del  Centro
Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione.  Si
applicano le disposizioni dell'art. 126, comma  8,  quarto  e  quinto
periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 59 del  2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.». 
                               Art. 4 
 
 
    Modifiche all'art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011 
 
  1. All'art. 6 del decreto direttoriale  31  gennaio  2011,  recante
«Modalita'  di  trasmissione  della  certificazione  medica  per   il
conseguimento e il rinnovo della patente di  guida»  il  comma  3  e'
soppresso. 
                               Art. 5 
 
 
Tempistica per la richiesta del codice di  identificazione  da  parte
                           delle strutture 
 
  1. La richiesta di rilascio del codice di  identificazione  di  cui
all'art. 1, comma 1-bis, lettere a) b) e c), del decreto  31  gennaio
2011, come da ultimo  modificato  dall'art.  1,  e'  presentata  agli
uffici della motorizzazione  civile  competenti  secondo  quanto  ivi
previsto, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. A decorrere dal trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto,  i  medici
di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non  possono
rilasciare i  certificati  di  idoneita'  psicofisica,  necessari  al
conseguimento ovvero al rinnovo di validita' dei  titoli  abilitativi
alla guida, in assenza del codice  di  identificazione  di  cui  allo
stesso articolo e comma. 
  3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2,  gli  uffici
delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti  cui  sono
attribuite funzioni in materia medico legale,  le  strutture  di  cui
all'art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010,  e  le
commissioni  mediche  locali,  di  cui  all'art.  1,   comma   1-bis,
rispettivamente lettere  a),  b)  e  c),  non  possono  rilasciare  i
certificati di  idoneita'  psicofisica,  necessari  al  conseguimento
ovvero al rinnovo di validita' dei titoli abilitativi alla guida,  in
assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo  e
comma. 
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni  competenti  provvederanno  allo  svolgimento
delle attivita' di cui al presente decreto nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana entra in vigore il  ventesimo  giorno  successivo
alla data della sua pubblicazione. 
    Roma, 19 aprile 2013 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero