giovedì 4 aprile 2013

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31 
Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  in  materia   di   veicoli
eccezionali  e  trasporti  in  condizioni   di   eccezionalita',   di
segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e  attrezzature  delle
macchine agricole. (13G00068) 
(GU n.79 del 4-4-2013)
 
 Vigente al: 4-4-2013  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  Nuovo
codice della strada; 
  Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge
29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010,  n.  120,
il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo  206
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
nel senso di prevedere che le attrezzature  delle  macchine  agricole
possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di
tutela del territorio; 
  Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Visto l'articolo 14, comma 16, della legge  12  novembre  2011,  n.
183; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione  del  Nuovo
codice della strada; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e
dell' 8 novembre 2012; 
  Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita'  ed  economicita'
della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo  l'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti
tutti  sulla  medesima  materia  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 495 del 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 gennaio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e,
limitatamente all'articolo 17, di concerto con  il  Ministro  per  le
politiche agricole, alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione"; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  2,
lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in  condizioni
di eccezionalita' e' consentito quando  anche  una  sola  delle  cose
trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del
codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o  di  massa
fissati dagli articoli 61 e 62 del  codice,  o  entrambi,  e  non  e'
possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              "Art. 17.Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e  15,  della
          legge 29 luglio 2010, n. 120: 
              "Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77,  79  e  80
          del codice della strada, di cui al decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di
          veicoli  con  caratteristiche  atipiche,  di  produzione  e
          commercializzazione  di  sistemi,  componenti  ed   entita'
          tecniche di tipo non omologato,  di  sanzioni  per  veicoli
          circolanti in condizioni di  non  efficienza  e  di  omessa
          revisione) 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. La lettera e) del comma 4  dell'art.  6  del  codice
          della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
          n. 285, e successive modificazioni, di  seguito  denominato
          «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita  dalla
          seguente: 
              «e) prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero
          abbiano  a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici
          invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 
              2.  Al  comma  1,  alinea,  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo n. 285 del 1992 le parole:  «elettrici  leggeri
          da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i  microveicoli
          elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli  altri
          veicoli» sono soppresse. 
              3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo
          n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: 
              «3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per    la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'art.  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  155  a
          euro 624. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 779 a  euro  3.119  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI». 
              4. Il Governo, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   provvede   a
          modificare  l'art.  122,  comma  8,  del   regolamento   di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice  della  strada,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento»,
          riferendo le disposizioni contenute nel  medesimo  comma  8
          agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui
          al periodo precedente, il Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, con  i  decreti  di  cui  all'art.  237  del
          regolamento, prevede l'obbligo che gli  pneumatici  montati
          su  autoveicoli,  motoveicoli,  ciclomotori,   rimorchi   e
          filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla
          normativa comunitaria, abbiano  una  pressione  adeguata  e
          siano  periodicamente  sottoposti  a  una  verifica   della
          persistenza delle condizioni di efficienza. 
              5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto  legislativo  n.
          285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati»
          sono  inserite  le  seguenti:  «,  ovvero  circola  con   i
          dispositivi di cui  all'art.  80,  comma  1,  del  presente
          codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti». 
              6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  primo  periodo,  la   parola:   «Chiunque»   e'
          sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti
          dall'art. 176, comma 18, chiunque»; 
              b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero»  fino  a:
          «revisione» sono soppresse; 
              c)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:
          «L'organo accertatore annota sul documento di  circolazione
          che  il  veicolo  e'  sospeso   dalla   circolazione   fino
          all'effettuazione  della  revisione.   E'   consentita   la
          circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
          dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i  sistemi  informativi  e  statistici  per  la  prescritta
          revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui  si
          circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
          dell'esito  della  revisione,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.842  a
          euro 7.369. All'accertamento della  violazione  di  cui  al
          periodo  precedente  consegue  la  sanzione  amministrativa
          accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
          giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
          titolo VI. In caso di  reiterazione  delle  violazioni,  si
          applica   la    sanzione    accessoria    della    confisca
          amministrativa del veicolo»" 
              "Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo
          n. 285 del  1992,  in  materia  di  veicoli  eccezionali  e
          trasporti in condizioni di eccezionalita') 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del  1992
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo periodo del comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente:  «Nel  provvedimento  di  autorizzazione  possono
          essere imposti percorsi  prestabiliti  ed  un  servizio  di
          scorta tecnica, secondo le modalita' e nei  casi  stabiliti
          dal regolamento»; 
              b) il terzo periodo  del  comma  9  e'  sostituito  dal
          seguente: «Qualora il transito del  veicolo  eccezionale  o
          del trasporto in condizioni di  eccezionalita'  imponga  la
          chiusura  totale  della  strada  con   l'approntamento   di
          itinerari alternativi, la scorta  tecnica  deve  richiedere
          l'intervento degli organi di  polizia  stradale  competenti
          per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,
          possono  autorizzare  il  personale  della  scorta  tecnica
          stessa a coadiuvare il personale di polizia o  ad  eseguire
          direttamente, in luogo di esso, le  necessarie  operazioni,
          secondo le modalita' stabilite nel regolamento»; 
              c)  al  comma  17,  le  parole:  «i  criteri   per   la
          imposizione della  scorta  tecnica  o  della  scorta  della
          polizia della strada» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
          criteri per l'imposizione della scorta tecnica»; 
              d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della
          Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
          «all'obbligo di scorta tecnica»" 
              "Art. 15.  (Modifiche  agli  articoli  104  e  114  del
          decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  in  materia   di
          circolazione delle macchine agricole) 
              (In vigore dal 13 agosto 2010) 
              1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo  n.
          285  del  1992,  le  parole:  «valida  per  un  anno»  sono
          sostituite dalle seguenti: «valida per due anni». 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  alle
          autorizzazioni  rilasciate  successivamente  alla  data  di
          entrata   in   vigore   della    presente    legge.    Sono
          conseguentemente raddoppiati gli  importi  dell'imposta  di
          bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8,  del  decreto
          legislativo  n.  285  del  1992,  e,  ove  previsti,  degli
          indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento. 
              3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo  n.
          285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
          salvo che l'autorizzazione per circolare  ivi  prevista  e'
          valida per un anno e rinnovabile». 
              4. Il Governo, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,   provvede   a
          modificare  l'art.  206  del  regolamento,  nel  senso   di
          prevedere  che  le  attrezzature  delle  macchine  agricole
          possono  essere  utilizzate  anche  per  le  attivita'   di
          manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le
          modalita'.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera  e)
          e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011,  n.
          70: 
              "Art. 6. Ulteriori riduzione  e  semplificazioni  degli
          adempimenti burocratici 
              (In vigore dal 28 febbraio 2012) 
              1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa
          vigente e gravanti in particolare  sulle  piccole  e  medie
          imprese  sono  apportate  con  il  seguente  provvedimento,
          operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le
          modificazioni che seguono: 
              (Omissis). 
              e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione
          prevista  per  ciascun  trasporto  e'  sostituita,  per   i
          trasporti della medesima tipologia ripetuti nel  tempo,  da
          un'autorizzazione periodica da  rilasciarsi  con  modalita'
          semplificata; 
              2.  Conseguentemente,  alla  disciplina  vigente   sono
          apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: 
              (Omissis). 
              e) per semplificare  le  procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'art. 10 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          modifica il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
          nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  prevedendo  che
          per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente
          prevedere  la  trasmissione,  per  via  telematica,   della
          prescritta richiesta  di  autorizzazione,  corredata  della
          necessaria   documentazione,   all'ente   proprietario    o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio»". 
              - Si riporta il testo dell'art.  14,  comma  16,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183: 
              "16. Per semplificare le procedure  di  rilascio  delle
          autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su  gomma,
          all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
          285,  e  successive  modificazioni,  il  comma   9-bis   e'
          sostituito dal seguente: 
              «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,  il   Governo,   con
          regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          modifica il regolamento di esecuzione e di  attuazione  del
          nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
              a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
          prevedere  la  trasmissione,  per  via  telematica,   della
          prescritta richiesta  di  autorizzazione,  corredata  della
          necessaria   documentazione,   all'ente   proprietario    o
          concessionario  per  le  autostrade,   strade   statali   e
          militari, e alle regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,
          almeno quindici giorni prima  della  data  fissata  per  il
          viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate  entro
          quindici giorni dalla loro presentazione; 
              b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13  del
          citato regolamento siano valide per un numero indefinito di
          viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e
          a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione; 
              c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  art.
          13 siano  valide  per  un  numero  definito  di  viaggi  da
          effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; 
              d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13
          siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro  tre
          mesi dalla data di rilascio; 
              e) per le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  e'
          prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
          merce trasportata; 
              f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5,  non
          siano  vincolate  alla  invariabilita'  della  natura   del
          materiale e della tipologia degli elementi trasportati; 
              g)  i  trasporti  di  beni  della  medesima   tipologia
          ripetuti  nel  tempo  siano   soggetti   all'autorizzazione
          periodica prevista dall'art. 13, come modificato  ai  sensi
          del presente comma, e che  questa  sia  rilasciata  con  le
          modalita' semplificate di cui alla lettera a) del  presente
          comma; 
              h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con  validita'
          scaduta, siano  rinnovabili  su  domanda  che  deve  essere
          presentata, in carta semplice, per non piu' di  tre  volte,
          per un periodo di  validita'  non  superiore  a  tre  anni,
          quando tutti i dati, riferiti sia al  veicolo  che  al  suo
          carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
              i) nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo
          singolo  o   multiplo,   possano   essere   indicati,   con
          annotazione a parte, fino ad un massimo di  cinque  veicoli
          costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
          a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il  veicolo
          rimorchio  o  semirimorchio  e  siano  ammesse   tutte   le
          combinazioni possibili tra  i  trattori  ed  i  rimorchi  o
          semirimorchi anche incrociate»". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495  (Regolamento  di  esecuzione  e  di
          attuazione del nuovo codice della strada) 
              e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre
          1992, n. 303, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, 
              come modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 9.(Art.  10  Cod.  Str.)  Veicoli  eccezionali  e
          veicoli adibiti a trasporti eccezionali. 
              1. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli  eccezionali  e  di  quelli  adibiti  al  trasporto
          eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art.  62  del
          codice, sono quelle indicate nell'appendice I  al  presente
          titolo. 
              a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
              a.1) dimensioni: entro o  eccedenti  i  limiti  fissati
          dall'art. 61 del codice; 
              a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
              a.3) velocita' massima calcolata  per  costruzione:  70
          km/h; 
              b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
              b.1) rapporto  di  traino  non  inferiore  a  3  e  non
          superiore a 6; 
              b.2) massa aderente non inferiore al  75%  della  massa
          complessiva massima; 
              b.3) velocita' massima  calcolata  per  costruzione  in
          servizio di traino: 40 km/h,  con  l'eccezione  di  cui  al
          successivo punto b.4); 
              b.4)  trasmissioni:  e'  ammesso   l'attrezzaggio   con
          trasmissioni che consentano di  raggiungere  una  velocita'
          massima calcolata non superiore a 70 km/h  nei  casi  sotto
          indicati e se il conseguimento di tale  velocita'  e'  reso
          possibile da elementi costruttivi: 
              b.4.1) quando viaggiano isolati; 
              b.4.2) quando effettuano servizio  di  traino  entro  i
          limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62
          del codice e soddisfano le condizioni di cui  al  comma  5,
          dell'appendice III al titolo III; 
              b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto  per
          una massa complessiva di 42 t e  formano  una  combinazione
          della massa massima di 72 t nel rispetto  del  rapporto  di
          traino 1,45. In questo caso i  veicoli  della  combinazione
          devono  rispettare,  oltre  a  tutte  le   norme   tecniche
          specifiche  per  i  veicoli  eccezionali  e  per  trasporti
          eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per  i
          veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione  nella
          fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma
          5, punto b), dell'appendice  III  al  titolo  III  o  della
          verifica ivi  prevista  del  valore  minimo  della  potenza
          specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore
          e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva  di  42  t,
          nel caso di semirimorchi, e' riferita alla  massa  gravante
          sugli assi a terra del semirimorchio. 
              b.5) eventuali  dispositivi  limitatori  di  velocita',
          purche'  riconosciuti  ammissibili   e   affidabili   dalla
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.,   devono   intendersi
          elementi  costruttivi  ai  fini  della  valutazione   della
          velocita' massima calcolata. 
              c) Per i veicoli rimorchiati: 
              c.1)  valore  della  massa   minima   complessiva   del
          rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e'  riferita
          a quella gravante sugli assi a terra; 
              c.2) velocita' di base ai fini  del  dimensionamento  e
          dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di
          gonfiaggio dei  pneumatici,  che  in  ogni  caso  non  puo'
          superare i 10 bar: 
              c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; 
              c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t
          e sino a 80 t e, in ogni  caso,  per  i  limiti  di  sagoma
          eccedenti quelli dell'art. 61 del codice; 
              c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore  a  80
          t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali  e  per  trasporti
          eccezionali,  abbinabili  a  trattori  classificati   mezzi
          d'opera, la velocita' di  base  deve  comunque  essere  non
          inferiore a 80 km/h. 
              d) Prove: 
              d.1) i valori delle masse  eccezionali  dichiarate  dal
          costruttore possono essere  ammessi  a  condizione  che  lo
          spunto in salita e la tenuta  del  freno  di  stazionamento
          risultino verificati sulle seguenti pendenze: 
              d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a); 
              d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la  tenuta
          del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al
          punto b); 
              d.1.3) 8% per il complesso formato con  un  valore  del
          rapporto di traino di 1,45; 
              d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore  del
          rapporto di traino uguale o superiore a 3; 
              d.2) Per i  singoli  dispositivi  e  per  le  prove  di
          prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in
          quanto applicabile. Per i veicoli di cui al  punto  b),  ai
          fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra'
          altresi' verificarsi che la potenza minima  del  propulsore
          installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo
          in tonnellate della combinazione che puo'  formare  con  il
          veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
              d.2.1)  1,76  kW/t   per   combinazioni   della   massa
          complessiva sino a 100 t con l'eccezione di  cui  al  punto
          b.4); 
              d.2.2)  1,17  kW/t   per   combinazione   della   massa
          complessiva di oltre 150 t. 
              Per valori della massa complessiva  della  combinazione
          compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del  propulsore
          deve essere quella risultante  per  interpolazione  lineare
          tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra  indicate
          sono ridotte rispettivamente  a  1,47  kW/t  e  1,03  kW/t,
          oppure al valore  interpolato  tra  1,47  e  1,03,  per  la
          combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra  100
          e 150 t, per i  veicoli  trattori  ad  aderenza  totale  ed
          equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei
          a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3; 
              d.3) la verifica dei  dispositivi  di  frenatura  sara'
          attuata in  conformita'  delle  disposizioni  di  cui  agli
          allegati  I  e  II  con  esclusione  del   punto   1.1.4.2.
          dell'allegato II e della relativa appendice - III,  IV,  V,
          VI  e   X   della   direttiva   71/320/CEE   e   successive
          modificazioni: 
              d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di  cui  al
          punto 2.4 dell'allegato III, della  direttiva  citata,  non
          deve  essere  inferiore  a  0,5  secondi.  Per  i   veicoli
          abilitati a circolare anche entro  i  limiti  di  cui  agli
          articoli   61   e   62   del   codice,   senza    l'obbligo
          dell'autorizzazione di  cui  all'art.  10  del  codice,  la
          verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte
          le predette masse  legali,  nel  rispetto  delle  norme  in
          vigore per i veicoli della categoria N3; 
              d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di
          cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono
          formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6%
          (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di  traino
          di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni  con  rapporto  di
          traino non  inferiore  a  3  e  non  superiore  a  6),  una
          velocita' stabilizzata  di  25  ±  5  km/h  (scegliendo  il
          rapporto che piu' si avvicina al valore di 25  km/h)  senza
          far ricorso ad  alcuno  dei  dispositivi  di  frenatura  di
          servizio, di soccorso o di stazionamento.  La  verifica  va
          attuata sulla predetta pendenza percorsa per una  lunghezza
          di 6 km; 
              d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato
          II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive  di
          quella di cui al  punto  d.3.2),  la  quale  e'  invece  da
          ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3  e  1.4  del
          predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque,
          essere effettuate alle masse massime che i veicoli  possono
          conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora  venga
          richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse
          senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10  del
          codice, sia per i veicoli a motore isolati che  per  quelli
          rimorchiati. 
              2. Le norme di cui al  comma  1  non  si  applicano  ai
          veicoli, sia a motore  (abilitati  o  non  al  traino)  che
          rimorchiati,  destinati   esclusivamente   a   servizi   di
          trasporto o di  movimentazione  negli  ambiti  degli  scali
          aerei o dei porti  e  a  quelli  per  uso  speciale  o  per
          trasporto specifico, ai quali si applicano le  prescrizioni
          dettate, con specifico provvedimento, dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per  la
          motorizzazione. 
              3. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli  eccezionali  e  di  quelli  adibiti  al  trasporto
          eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art.  61
          del codice,  sono  quelle  indicate  nell'appendice  II  al
          presente titolo. 
              3-bis. Salvo quanto previsto  dall'art.  10,  comma  2,
          lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un  trasporto  in
          condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una
          sola  delle  cose  trasportate,   indivisibile   ai   sensi
          dell'art. 10, comma  4,  del  codice,  determina  eccedenze
          rispetto ai limiti di  sagoma  o  di  massa  fissati  dagli
          articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile
          eseguirlo in condizioni ordinarie.". 
                               Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  le  parole:  "Ministero  dei
trasporti  e   della   navigazione   -   Direzione   generale   della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono
sostituite dalle seguenti:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione". 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati  mezzi
          d'opera. 
              1. Le  caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli qualificati mezzi  d'opera,  di  cui  all'art.  10,
          comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n),  del  codice,
          sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice
          III al presente titolo. 
              2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate
          od integrate  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti - Direzione generale per  la  motorizzazione,  in
          relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione
          della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera 
                               Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della
navigazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti"; 
    b) al comma 6,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:
"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale
per la motorizzazione". 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  495   del   1992,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.   11.(Art.   10   Cod.   Str.)   Dispositivi   di
          segnalazione visiva. 
              1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi
          compresi  i  mezzi  d'opera,  devono   essere   muniti   di
          dispositivi  supplementari  di  segnalazione   visiva,   ad
          integrazione di quelli di cui devono essere dotati in  base
          alle disposizioni del presente regolamento. 
              2. I dispositivi supplementari  devono  essere  a  luce
          lampeggiante gialla o arancione e  devono  essere  di  tipo
          approvato  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti - Direzione  generale  per  la  motorizzazione  o
          conformi a Direttive CEE o a regolamenti  ECE-ONU  recepiti
          dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il
          numero e' quello  necessario  per  garantire  il  rispetto,
          anche  per  veicoli  a  pieno  carico,  degli   angoli   di
          visibilita' di cui all'art. 266. 
              3.  Tali  dispositivi  possono  essere   fissati   alla
          struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono
          essere accesi anche  quando  non  e'  prescritto  l'uso  di
          dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione  ai
          sensi dell'art. 152 del codice. 
              4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera,
          nonche'   quelli   destinati   ad   effettuare    trasporti
          eccezionali, devono essere  altresi'  equipaggiati  con  la
          segnalazione   luminosa   di   pericolo,   costituita   dal
          funzionamento  simultaneo  di  tutti  gli   indicatori   di
          direzione. 
              5.  I  complessi  destinati  al  trasporto   di   carri
          ferroviari devono  essere  dotati,  fermo  restando  quanto
          prescritto in  generale  sui  dispositivi  di  segnalazione
          visiva e di illuminazione: 
              a)   sul   veicolo   trattore,   di   due   dispositivi
          supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso  piano
          trasversale ortogonale all'asse longitudinale del  veicolo,
          la cui distanza  deve  poter  essere  variata  in  modo  da
          assumere  sempre  la  massima  larghezza   del   complesso,
          aumentata di 0,10 m per lato; 
              b) di dispositivi  posteriori  di  segnalazione  visiva
          posizionati  o  ripetuti  in  corrispondenza   del   limite
          posteriore del carro ferroviario. 
              6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti - Direzione generale per la  motorizzazione
          sono determinati i tipi, le modalita' di  applicazione,  le
          dimensioni  e  le  caratteristiche  tecniche  dei  pannelli
          retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a
          trasporti  eccezionali,  sui  quali  tali  pannelli  devono
          essere applicati .". 
                               Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 12, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  le  parole:  "Ministero  dei
trasporti  e   della   navigazione   -   Direzione   generale   della
Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono
sostituite dalle seguenti:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione". 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.)  Autoveicoli  adibiti
          al soccorso o alla rimozione di veicoli. 
              1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e
          159, comma 2,  del  codice,  adibiti  al  soccorso  o  alla
          rimozione di veicoli, sono denominati  autoveicoli  ad  uso
          speciale per il soccorso stradale. Le loro  caratteristiche
          costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al
          presente titolo. 
              2. Non costituisce trasporto eccezionale il  traino  di
          soccorso o di rimozione eseguito  con  autoveicoli  ad  uso
          speciale per il  soccorso  stradale,  quando  ciascuno  dei
          veicoli costituenti  il  complesso,  indipendentemente  dai
          valori assunti dallo  stesso,  rispetti  i  limiti  fissati
          dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi'
          trasporto eccezionale il traino di soccorso o di  rimozione
          eseguito con autoveicoli non classificati per  il  soccorso
          stradale, ma comunque idonei per  una  massa  rimorchiabile
          non inferiore alla massa complessiva del veicolo  trainato,
          qualora, oltre i singoli veicoli,  anche  il  complesso  da
          loro formato rispetti i limiti predetti. 
              3. Le  caratteristiche  indicate  al  comma  1  possono
          essere  modificate  od  integrate   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per  la
          motorizzazione   in   relazione   a   specifiche   esigenze
          determinate dall'evoluzione della tecnica di  realizzazione
          dei veicoli o  correlate  all'efficienza  del  servizio  di
          soccorso o rimozione di veicoli.". 
                               Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: "in un  determinato  periodo  di
tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla  data
di rilascio"; 
      2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date
libere ma entro un determinato  periodo  di  tempo"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio"; 
      3) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  "c)  singole,
valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla  data
di rilascio."; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis. In relazione al tipo  di  autorizzazione  richiesta,  e
alle esigenze del trasporto, per  viaggio  si  intende  sia  la  sola
andata, sia l'andata ed il  ritorno,  con  veicolo,  o  complesso  di
veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si  intende  un  itinerario
collegante sempre la stessa origine e la  stessa  destinazione,  come
individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli  enti
proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende
ripetitivo quando mantiene fisse  le  tratte  stradali  comprese  tra
origine e destinazione."; 
    c) al comma 2: 
1) al punto A): 
    1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli  o
i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del
codice, e la massa complessiva a  pieno  carico  del  veicolo  o  del
complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione,  non
superi i limiti di cui all'articolo 62;"; 
    1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)  il  carico
del trasporto eccezionale  non  sporga  anteriormente  e  l'eventuale
sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza  del
veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;"; 
    1.3) alla lettera c), le  parole:  "siano  costituite  sempre  da
materiale della stessa natura e siano  riconducibili  sempre  ad  una
stessa tipologia" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rispettino  le
condizioni di cui al comma 9"; 
    1.4) la lettera e) e' soppressa; 
    1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i  trasporti"  sono
sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al  punto  2),
le  parole:  "larghezza  2,50  m"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"larghezza 2,55 m"; 
2) il punto B) e' sostituito dal seguente: 
    "B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e
di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e
purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia: 
      a) veicoli per uso  speciale  individuati  agli  articoli  203,
comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii),  204,  comma  2,
lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di  cui
all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo
di attrezzature ad essi complementari; 
      b) autotreni ed autoarticolati con  rimorchio  o  semirimorchio
destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da  cantiere,
anche se superano  le  dimensioni  prescritte  dall'articolo  61  del
codice, ma sono comunque compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente
che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della
rete stradale interessata, di massa complessiva a  pieno  carico  non
superiore a 72 t, ovvero 56 t se  formati  con  motrice  classificata
mezzo d'opera o dichiarata  idonea  a  formare  autoarticolati  mezzi
d'opera; 
      c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
      d)  veicoli  che  trasportano,  in   quanto   adeguatamente   e
permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,  telefoniche  e
di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti  con  il  carico  le
dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice,
ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono  essere
efficacemente segnalate ai fini della sicurezza  della  circolazione;
la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere  2,50  m  misurati  dal
centro dell'asse anteriore; 
      e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a
condizione che il trasporto  venga  effettuato  senza  sovrapporre  i
blocchi gli uni sugli altri; 
      f) veicoli  adibiti  al  trasporto  di  elementi  prefabbricati
compositi e di apparecchiature industriali complesse per  l'edilizia,
per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche  dei
percorsi richiesti,  rientri  nei  limiti  dimensionali  e  ponderali
seguenti: 
        altezza 4,30 m, larghezza  2,55  m,  lunghezza  35  m,  massa
complessiva 108 t; 
      g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; 
      h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per  spettacoli
viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati  dall'articolo
62 del codice e i  seguenti  limiti  dimensionali:  altezza  4,30  m,
larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. 
  L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche  diversi
o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di  cui  alle
lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo
A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice."; 
      d) al comma 3, le parole: "i percorsi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il percorso"; 
      e) al comma 5: 
        1) dopo le parole:  "di  tipo  periodico"  sono  inserite  le
seguenti: "di cui al comma 2, punto A),"; 
        2) l'inciso: ", fatta salva la  invariabilita'  della  natura
del materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso; 
        3)  le  parole:  "Direzione  generale  della  M.C.T.C."  sono
sostituite   dalle   seguenti:    "Direzione    generale    per    la
motorizzazione"; 
        4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono
inserite le seguenti: "; in  tal  caso  viene  meno  l'obbligo  della
scorta, qualora imposta"; 
      f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i
trasporti eccezionali di cui al comma 2,  punto  B),  e'  ammessa  la
facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o  la  massa
degli elementi oggetto del trasporto o il loro  posizionamento  o  il
loro numero, a condizione che: 
          a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la
stessa e' prescritta; 
          b) sia garantito il rispetto, in  qualunque  condizione  di
carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16; 
          c)   siano   rispettati   i   limiti   di   massa   fissati
dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice; 
          d)  rimanga  inalterata  la  natura  del  materiale  e   la
tipologia degli elementi. 
  Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto  ai  sensi  dell'articolo
18, ove dovuto. 
  Per i  trasporti  eccezionali  solamente  in  lunghezza,  ai  sensi
dell'articolo 61 del codice, e  per  i  quali  nel  provvedimento  di
autorizzazione non e' prescritta  la  scorta,  e'  ammessa  anche  la
facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto,  anche
con  eventuale  riduzione  di   massa,   fino   al   limite   fissato
dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il  limite
stesso."; 
      g) al  comma  9,  aggiungere,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare  eccedenze
superiori a 4,20  m  in  altezza.  Nel  caso  di  autotreni,  non  si
configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
l'eccedenza in lunghezza si  verifichi  posteriormente  per  il  solo
rimorchio.". 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          del Presidente della n. 495 del 1992, come  modificato  dal
          presente regolamento: 
              "Art. 13.(Art. 10 Cod.  Str.)  Tipi  di  autorizzazioni
          alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. 
              1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli  e
          i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma  6,  del
          codice, sono dei seguenti tipi: 
              a) periodiche,  valide  per  un  numero  indefinito  di
          viaggi da effettuarsi  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          rilascio; 
              b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da
          effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ; 
              c) singole, valide per un unico viaggio da  effettuarsi
          entro tre mesi dalla data di rilascio. 
              1-bis.  In  relazione   al   tipo   di   autorizzazione
          richiesta, e alle esigenze del trasporto,  per  viaggio  si
          intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con
          veicolo, o complesso di veicoli, a carico o  a  vuoto.  Per
          percorso si intende  un  itinerario  collegante  sempre  la
          stessa origine e la stessa destinazione,  come  individuato
          dai richiedenti, e che puo' essere  modificato  dagli  enti
          proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il  percorso
          si intende  ripetitivo  quando  mantiene  fisse  le  tratte
          stradali comprese tra origine e destinazione. 
              2. L'autorizzazione periodica: 
              A) E' rilasciata  quando  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
              a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali  solamente
          ai sensi dell'art. 61 del codice, e la massa complessiva  a
          pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli,  quale
          risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di
          cui all'art. 62; 
              b) il  carico  del  trasporto  eccezionale  non  sporga
          anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi
          i quattro decimi della lunghezza del veicolo con  il  quale
          il trasporto stesso viene effettuato; 
              c)   durante   tutto   il    periodo    di    validita'
          dell'autorizzazione, gli  elementi  oggetto  del  trasporto
          rispettino le condizioni di cui al comma 9; 
              d) su tutto il percorso  sia  garantito,  in  qualunque
          condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e
          del suo carico rispetto ai limiti di  corsia,  misurato  su
          ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; 
              e) (soppressa); 
              f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino  entro
          i limiti delle combinazioni dimensionali che sono  fissate,
          per  ciascuna  strada  o  tratto  di  strada,  dagli   enti
          proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche
          del tracciato stradale e che comunque  non  possono  essere
          superiori alle seguenti: 
              1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 
              2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. 
              Tali  valori  costituiscono  peraltro  i  limiti  delle
          combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo
          A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In  attesa
          della  classificazione   si   applicano   le   disposizioni
          dell'art. 2, comma 8. 
              B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie  di
          veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
          loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla
          medesima tipologia: 
              a) veicoli per uso speciale individuati  agli  articoli
          203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc)  e  ii),
          204, comma 2, lettere a) e b),  e  veicoli  eccezionali  al
          seguito dei veicoli di cui all'art. 203, comma  2,  lettera
          h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad  essi
          complementari; 
              b)  autotreni  ed  autoarticolati   con   rimorchio   o
          semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di  macchine
          operatrici da cantiere, anche  se  superano  le  dimensioni
          prescritte  dall'art.  61  del  codice,  ma  sono  comunque
          compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente  che  rilascia
          l'autorizzazione, in relazione  alla  configurazione  della
          rete stradale interessata, di  massa  complessiva  a  pieno
          carico non superiore a 72 t, ovvero 56  t  se  formati  con
          motrice classificata mezzo d'opera o  dichiarata  idonea  a
          formare autoarticolati mezzi d'opera; 
              c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
              d) veicoli che trasportano, in quanto  adeguatamente  e
          permanentemente  allestiti,  pali  per  linee   elettriche,
          telefoniche  e  di  pubblica  illuminazione,  purche'   non
          eccedenti con il  carico  le  dimensioni  in  larghezza  ed
          altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi  lunghezza
          massima  di  14  m.  Le  parti  a  sbalzo   devono   essere
          efficacemente  segnalate  ai  fini  della  sicurezza  della
          circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere
          2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; 
              e) veicoli adibiti al trasporto di  blocchi  di  pietra
          naturale a condizione che  il  trasporto  venga  effettuato
          senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; 
              f)   veicoli   adibiti   al   trasporto   di   elementi
          prefabbricati compositi e  di  apparecchiature  industriali
          complesse  per  l'edilizia,  per  i  quali  il   trasporto,
          compatibilmente  con  le   caratteristiche   dei   percorsi
          richiesti, rientri  nei  limiti  dimensionali  e  ponderali
          seguenti: 
              altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa
          complessiva 108 t; 
              g) veicoli adibiti al trasporto  di  coils  e  laminati
          grezzi; 
              h) veicoli adibiti al  trasporto  di  attrezzature  per
          spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti  di  massa
          fissati  dall'art.  62  del  codice  e  i  seguenti  limiti
          dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60  m,  lunghezza
          23 m. 
              L'autorizzazione periodica e'  rilasciata  su  percorsi
          anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per
          i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per  il  transito
          sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, del codice. 
              3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione
          che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso  e
          tutte  le  caratteristiche  del  trasporto,  salvo   quanto
          disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti
          che risultano eccezionali sia solamente ai sensi  dell'art.
          61 del codice, nei casi non rientranti fra  le  ipotesi  di
          cui al comma 2, sia solamente ai  sensi  dell'art.  62  del
          codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e  62
          del codice. 
              4. Nei casi nei quali non sussistono le  condizioni  di
          cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente  autorizzazione
          di tipo singolo. 
              5. Per le autorizzazioni di tipo periodico  di  cui  al
          comma 2, punto A), e' ammessa la  facolta'  di  variare  le
          dimensioni  degli  elementi  oggetto  del  trasporto  o  il
          posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare  le
          dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i
          limiti ammessi dalla carta  di  circolazione  ovvero  dalla
          documentazione rilasciata dalla Direzione generale  per  la
          motorizzazione  tra  i  limiti  superiori   fissati   dalla
          autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice.
          E' consentito rientrare anche  entro  i  limiti  stessi,  a
          condizione che sia  garantito  il  rispetto,  in  qualunque
          condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
          all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati  dall'art.
          62 del codice; in  tal  caso  viene  meno  l'obbligo  della
          scorta, qualora imposta. 
              6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere
          allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta
          dal  legale  rappresentante  della  ditta  che  esegue   il
          trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione
          di carico, di tutte le altre prescrizioni di  cui  all'art.
          16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei  limiti
          di    massa    fissati    dall'art.    62    del    codice.
          Nell'autorizzazione e'  riportata  solo  l'indicazione  dei
          limiti dimensionali superiori del trasporto. 
              7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo,  e
          per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e'
          ammessa la facolta' di ridurre,  anche  congiuntamente,  le
          dimensioni o la massa degli elementi oggetto del  trasporto
          o il loro posizionamento o il  loro  numero,  a  condizione
          che: 
              a) permangano le condizioni che  impongono  la  scorta,
          ove la stessa e' prescritta; 
              b) sia garantito il rispetto, in  qualunque  condizione
          di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16; 
              c)  siano  rispettati  i  limiti   di   massa   fissati
          dall'autorizzazione  o,  in  mancanza,  dall'art.  62   del
          codice; 
              d) rimanga inalterata la  natura  del  materiale  e  la
          tipologia degli elementi. 
              Resta fermo  l'indennizzo  gia'  corrisposto  ai  sensi
          dell'art. 18, ove dovuto. 
              Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza,  ai
          sensi  dell'art.  61  del  codice,  e  per  i   quali   nel
          provvedimento  di  autorizzazione  non  e'  prescritta   la
          scorta,  e'  ammessa  anche  la  facolta'  di  ridurre   la
          dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale
          riduzione di massa, fino al limite fissato dall'art. 61 del
          codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. "; 
              8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo  o  di
          un  trasporto  eccezionale  siano   necessari   particolari
          accorgimenti  tecnici  o   particolari   cautele   atte   a
          salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario  della
          strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i
          cui  compiti  sono  limitati  ad  interventi  di  carattere
          tecnico sulle opere stradali con  esclusione  di  qualunque
          intervento di regolazione della circolazione  e  di  scorta
          dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con
          personale  e  attrezzature  dell'ente  proprietario   della
          strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita'
          di prestare in proprio detto servizio,  puo'  affidarne  lo
          svolgimento ad una impresa esterna,  anche  su  indicazione
          del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare
          il possesso del personale e delle attrezzature idonee  allo
          svolgimento del servizio che deve, comunque, essere  sempre
          condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita'  di  un
          tecnico dell'ente  proprietario  della  strada.  Gli  oneri
          economici del servizio di assistenza tecnica sono a  carico
          del soggetto richiedente. 
              9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili
          la o le eccedenze rispetto ai limiti  di  sagoma  stabiliti
          dall'art.   61   del   codice    non    possono    derivare
          dall'affiancamento,    sovrapposizione    o     abbinamento
          longitudinale delle cose stesse.  L'impiego  di  specifiche
          attrezzature non deve  determinare  eccedenze  superiori  a
          4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si  configura
          l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
          l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il
          solo rimorchio. 
              10. Qualora la sistemazione del  carico  determini  una
          sporgenza anteriore oltre la  sagoma  limite  del  veicolo,
          tale sporgenza non deve diminuire la visibilita'  da  parte
          del conducente.". 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 14 
                    (Art. 10 Codice della strada) 
 
  1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'
devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982,  n.  955,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari ed alle regioni per la rimanente  rete  viaria.  Le  regioni
possono   delegare   alle    province    le    competenze    relative
all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6,
del  codice.  In  tale  caso  ciascuna  provincia  ha  competenza   a
rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale,  previo
nulla  osta   delle   altre   province.   Ai   fini   della   massima
semplificazione e della gestione in tempo reale  delle  domande,  gli
enti proprietari di strade o i loro concessionari  adottano  apposite
procedure telematiche, con  imposta  di  bollo  corrisposta  in  modo
virtuale;  gli  stessi  possono  costituire  consorzi   o   stipulare
convenzioni tra  loro  al  fine  di  istituire  sportelli  unici  per
l'accettazione, la  gestione  delle  domande  ed  il  rilascio  delle
relative autorizzazioni; a fini di  coordinamento  e  di  scambio  di
informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione  con  i
rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione  generale
per la motorizzazione. 
  2. La domanda deve essere presentata almeno quindici  giorni  prima
della data fissata per il viaggio o  della  data  di  decorrenza  del
periodo di autorizzazione  richiesto.  L'autorizzazione  deve  essere
rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione  della  domanda.
Il divieto di autorizzazione o  la  necessita'  di  procrastinare  il
rilascio a date successive a quelle  richieste  nella  domanda,  deve
essere espressamente motivato. I termini  di  rilascio  e  quelli  di
presentazione  possono  essere  ridotti  per  ragioni   di   pubblico
interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per  esigenze
di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi  d'urgenza;
possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia'  in  possesso  di
autorizzazione,  in  caso  di  trasferimento   presso   officine   di
riparazione su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati, ovvero in
caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La
richiesta di riduzione dei  termini  deve  essere  motivata;  se,  su
istanza, la domanda e'  evasa  nel  termine  massimo  di  tre  giorni
lavorativi, l'ente rilasciante ha facolta' di  richiedere  i  diritti
d'urgenza. 
  3. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  singolo  o
multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,  sia  per
il veicolo trainante che per quello  trainato,  ammettendo  tutte  le
loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo  di
cinque  veicoli,  costituenti  riserva  di  quelli  scelti   per   il
trasporto, a condizione che: 
    a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei  complessi  di
veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai  sensi  dell'articolo
219, comma 3; 
    b) nel  caso  di  veicoli  o  trasporti  eccezionali  per  massa,
rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a  terra  da  ciascun
asse, in relazione  alle  condizioni  di  carico  autorizzate  e  gli
interassi varino entro una tolleranza del 20%  e  che,  comunque,  si
determini una differenza non superiore a 0,50 m; 
    c) la massa complessiva a  pieno  carico  di  ciascun  veicolo  o
complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del  primo
veicolo o complesso di veicoli. 
  4. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  periodico,
deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i semirimorchi possono essere  indicati  fino  ad  un  massimo  di
cinque veicoli di riserva, purche' di documentata  abbinabilita',  ai
sensi dell'articolo 219, comma  3,  e  tali  da  rispettare  in  ogni
combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati
dall'autorizzazione. 
  5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a  4,30
m, che debba attraversare passaggi a  livello  su  linee  ferroviarie
elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della
rete  ferroviaria,  cui  deve   essere   inoltrata   istanza.   Detta
autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della  continuita'
del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento. 
  6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  verifica  da  parte   dell'ente
rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i  trasporti  eccedenti
in  altezza  i  richiedenti  devono,  altresi',  dichiarare  di  aver
verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte  con  franco
inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non  sussistano  tali
condizioni,  l'ente  proprietario  ha  la  facolta'   di   rilasciare
l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e
di controllo. 
  7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati  necessari
ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di  veicoli  e
la dotazione dei mezzi tecnici di  supporto  eventualmente  necessari
per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: 
A) per le autorizzazioni di tipo periodico: 
  a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale  in
cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonche' dell'eventuale imballaggio, per i  trasporti  eccezionali  di
cui all'articolo 13, comma 2, punto B); 
  b) lo schema grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico,
riportante:  il  veicolo  o  complesso  di  veicoli  compresi  quelli
eventuali di riserva, con carico  nella  configurazione  prevista  di
massimo ingombro; i  limiti  dimensionali  massimi  per  i  quali  si
richiede  l'autorizzazione,  rientranti  comunque  entro   i   limiti
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della  strada;  la
massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno  carico
nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di
massa complessiva e per asse ammissibili ai  sensi  dell'articolo  62
del codice; 
  c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; 
  d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; 
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: 
  a)  una  precisa  descrizione  del  carico  e  del  suo   eventuale
imballaggio; 
  b) lo schema  grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico
riportante: la configurazione del veicolo  o  complesso  di  veicoli,
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo  carico;  il  limite
superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del
carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione
corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.  Qualora
ci sia eccedenza rispetto a  quanto  previsto  dall'articolo  62  del
codice,  devono  essere  indicati  la  pressione  di  gonfiaggio  dei
pneumatici  e  il  baricentro  del  carico   complessivo,   allegando
dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  sottoscritta  dal
committente ai sensi delle vigenti norme in  materia,  attestante  la
massa del carico; 
  c) il percorso interessato al transito; 
  d) la data del  viaggio  o  dei  viaggi  con  cui  si  realizza  il
trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio  o
i viaggi. 
  8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia  del
documento di circolazione  o  del  documento  sostitutivo  rilasciato
dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal  quale  risultino
le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso
di complessi,  l'abbinabilita'  della  motrice  con  il  rimorchio  o
semirimorchio ove  prevista.  Qualora  non  risultino  dai  documenti
citati i carichi massimi per asse, questi devono  essere  certificati
da un documento della casa costruttrice o  della  Direzione  generale
per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata  la  ricevuta
attestante  il  pagamento,  ove  previsto,  dell'indennizzo  di   cui
all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo  19,  ad  eccezione
delle voci di spesa che possono essere contabilizzate  ed  addebitate
soltanto a consuntivo.  Tale  ricevuta  deve  essere  consegnata,  in
originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima  del
ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente  stesso  non  acquisisca
altrimenti  l'informazione  dell'avvenuto  pagamento,  purche'   tale
modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante
ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione  ai
sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione  devono,  altresi',
essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui  al  comma  5,  ove
prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee  elettriche  di
cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione  di  cui  all'articolo
13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione  sulla  percorribilita',
da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o  elenchi  di  strade
richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della  ditta,
con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, in caso  di
eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice.  E'
ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste  in  calce
alla domanda di autorizzazione. 
  9.  La  domanda  di   autorizzazione   presentata   dalle   imprese
concessionarie  del  servizio  di  trasporto  su  strada   di   carri
ferroviari e' corredata dalla copia della carta di  circolazione  del
trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del  competente  ufficio
della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere  agganciati
al medesimo, fino ad un massimo di dieci  rimorchi;  l'autorizzazione
e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi. 
  10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice,  possono
essere  rilasciate,  secondo  i  casi,  le  autorizzazioni   di   cui
all'articolo  13,  comma  1,  lettere  b)  o  c);   le   domande   di
autorizzazione, in luogo della documentazione  relativa  al  veicolo,
possono essere  corredate  da  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal
legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le
medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7,  ed
un disegno di insieme del veicolo. Tale  documentazione  deve  essere
completata dalla copia del certificato della targa  di  prova  o  del
foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo
255. Per la circolazione ai sensi  dell'articolo  98  del  codice  le
domande di autorizzazione possono  essere  presentate  da  parte  dei
soggetti e per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per
i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a),
e' consentito il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare
il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro  i  quali
il veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata,  volta
per volta, dalla copia della carta di circolazione,  se  trattasi  di
veicolo  eccezionale   gia'   immatricolato,   del   certificato   di
approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1  e  6,
del  codice,  se  trattasi  di   veicolo   eccezionale   non   ancora
immatricolato, o da dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se
trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme del
veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia. 
  11. Le domande di autorizzazione  devono  essere  sottoscritte,  ai
sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di
atto di  notorieta',  dal  legale  rappresentante  della  societa'  o
impresa di trasporto o da altro  soggetto  munito  di  delega  o  dal
proprietario del veicolo o dal suo locatario ai  sensi  dell'articolo
91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve  anche
dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di
cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per
i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e'  necessaria.
Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso  o  rimozione  la
domanda puo' essere sottoscritta anche dall'esercente  l'officina  di
riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del
codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  24  novembre  2001,   n.   474,   ovvero   dall'esercente
l'attivita'  di  soccorso  o  di  rimozione,  oppure   corredata   da
dichiarazione di questi attestante lo stato di necessita'. 
  12.  I  vettori  esteri  che  intendono  circolare  sul  territorio
nazionale  con  veicoli  o   complessi   eccezionali,   immatricolati
all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali  devono  produrre
copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato
dalla  Direzione  generale  per  la   motorizzazione,   a   richiesta
dell'interessato, secondo un  modello  fissato  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilita'  dei  complessi  deve
essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma  3,  ovvero  con
analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero  producendo  copia
di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'. 
  13.  La  copia  del  documento  di  circolazione  o  del  documento
sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve  essere  relativa  ad  un
documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito,
contestualmente, l'originale del documento stesso,  ovvero  la  copia
deve essere dichiarata dall'interessato  conforme  all'originale,  ai
sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di
atto di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla
copia, se del caso, la  presa  visione  del  documento  originale.  I
soggetti che presentano piu'  domande  di  autorizzazione  presso  lo
stesso ente e per lo stesso veicolo possono  fornire,  per  tutte  le
domande successive alla prima, nell'arco temporale di  un  anno,  gli
estremi della medesima e dichiarando  che,  dalla  data  della  prima
presentazione,  il  documento  di   circolazione   o   il   documento
sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno  mantenuto  validita'
per la circolazione.". 
                               Art. 7 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 15 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                               "Art.15 
                    (Art.10 Codice della strada) 
 
  1. Le autorizzazioni in scadenza  o  scadute  sono  rinnovabili  su
domanda, per non piu' di tre  volte,  per  un  periodo  di  validita'
complessiva dell'autorizzazione non  superiore  a  tre  anni,  quando
tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli  che  al
suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati. 
  2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni,  da  presentarsi
in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla
scadenza, deve  essere  sottoscritta  da  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da: 
    a) estremi identificativi  del  provvedimento  di  autorizzazione
rilasciato e da rinnovare; 
    b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge,  dal  legale
rappresentante della ditta che esegue  il  trasporto,  attestante  il
permanere di tutti i requisiti  che  hanno  determinato  il  rilascio
dell'autorizzazione; 
    c) ricevuta, in originale o in copia secondo i  casi,  salvo  che
non  sia  altrimenti  acquisita  dall'ente  stesso,   attestante   il
pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo  18,  ove  previsto,  e
delle spese di  cui  all'articolo  19,  aggiornati  all'anno  in  cui
avviene il rinnovo; 
    d)  copia  del  documento  di  circolazione   o   del   documento
sostitutivo, presentata con le modalita'  previste  all'articolo  14,
comma 13. 
  3. Le  autorizzazioni  di  tipo  singolo  o  multiplo,  non  ancora
scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola
volta  per  un  periodo  di  validita'   non   superiore   a   quello
originariamente concesso. La domanda di proroga,  da  presentarsi  in
carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette  giorni
lavorativi  dalla  presentazione,  deve  essere  corredata   da   una
dichiarazione  attestante  la   necessita'   della   proroga,   dalla
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto
o i trasporti per i  quali  si  chiede  la  proroga  non  sono  stati
effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti  i  requisiti
che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. 
  4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione  l'ente
proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o
modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. 
  5. Le domande di modifiche ovvero  integrazioni  ad  autorizzazioni
gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con
le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei  termini
previsti dal comma 3.". 
                               Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Nel  provvedimento  di  autorizzazione  sono  stabilite  le
prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale
e la sicurezza della circolazione quali, ad  esempio,  gli  eventuali
percorsi  da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'   da
rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica  da  parte  del
personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  codice,
gli  eventuali  periodi  temporali,  orari  e  giornalieri,  di   non
validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la  marcia,  la
sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale  obbligo
di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si
eccedano  i  limiti  previsti  dall'articolo  62   del   codice.   Il
provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in  caso
di neve, ghiaccio,  nebbia  o  scarsa  visibilita',  sia  diurna  che
notturna, il veicolo deve essere  tempestivamente  allontanato  dalla
sede stradale e condotto alla piu' vicina area  disponibile.  I  vari
enti proprietari interessati dal transito, previo  coordinamento  tra
loro secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, qualora  le
situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le
prescrizioni siano il piu' possibile uniformi."; 
    b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
      "4. Ferme restando le  condizioni  di  cui  al  comma  3  e  le
facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di
autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura  del  personale
abilitato di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  codice,  il
capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui
al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del  comma
5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma  1,
del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta  deve  darne
comunicazione  agli  organi  di  polizia  stradale   competenti   per
territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice: 
        a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio  deve
essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e  B,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del  codice,  e  sulle  altre  strade
extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli  o
trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o  di  lunghezza
superiore a 38 m; 
        b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere
effettuato sulle altre strade o tratti di strade  diverse  da  quelle
indicate alla lettera a) per i veicoli  o  trasporti  eccezionali  di
larghezza superiore a 4 m o lunghezza  superiore  a  35  m,  ai  fini
dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia  di
Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul  trasporto
da eseguire; 
        c) con preavviso  di  cinque  giorni,  quando  e'  necessaria
l'adozione di provvedimenti di chiusura completa  al  transito  della
strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi
dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del  tratto
stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. 
  La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate
con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare  la  data  e
l'ora  d'inizio  del  viaggio  e  le  generalita'   del   capo-scorta
designato. 
  5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di  cui
all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo  le  direttive  fornite
dal Ministero dell'interno, e  conformemente  alle  disposizioni  del
disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: 
    a) nei casi indicati  dal  comma  4,  lettere  a)  e  b),  se  le
circostanze lo  richiedono,  imporre  all'impresa  autorizzata  o  ai
soggetti di cui al comma 6-bis, che  effettuano  la  scorta  tecnica,
ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni  sul  numero
di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; 
    b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se  le  circostanze
lo consentono,  autorizzare  il  personale  della  scorta  tecnica  a
coadiuvare il personale di polizia o  ad  eseguire  direttamente,  in
luogo di esso, le necessarie operazioni. 
  6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da  una  delle
imprese interessate al trasporto con  autoveicoli  di  cui  abbia  la
disponibilita' o puo' essere affidata  a  imprese  specializzate.  In
entrambi i casi le imprese devono  essere  munite  di  autorizzazione
allo  svolgimento  del  servizio  di  scorta  tecnica  e  le  persone
incaricate della scorta tecnica  devono  essere  munite  di  apposita
abilitazione. Con disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica,  sono  stabiliti  i  requisiti   e   le   modalita'   per
l'autorizzazione delle  imprese  allo  svolgimento  del  servizio  di
scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la
scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti  i
dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti al servizio di scorta tecnica, le  modalita'  di  svolgimento
della  stessa,  nonche'   le   eventuali   ulteriori   comunicazioni.
L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta  tecnica  da
parte dell'impresa e l'abilitazione  del  personale  incaricato  sono
rilasciati da parte del Ministero dell' interno."; 
    c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti  in  condizioni  di
eccezionalita' nella disponibilita'  o  sotto  il  diretto  controllo
delle Forze armate, la scorta  tecnica  puo'  essere  effettuata  dal
personale   dell'amministrazione   della   difesa.   Parimenti,    le
amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138,
comma 11, del codice,  potranno  effettuare  la  scorta  tecnica  con
proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica  ai
predetti veicoli o trasporti eccezionali e'  rilasciata  dal  Comando
militare   competente   o   dall'autorita'   assimilata   ai    sensi
dell'articolo  138,  comma  11,  del  codice.  Le  disposizioni   del
disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'interno di cui al comma  6,  si  applicano,  limitatamente  alle
modalita' di effettuazione della scorta, anche  per  la  circolazione
dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o  sotto  il
diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del
codice."; 
    d) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Per  le  scorte
assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato,
ovvero dai  corpi  di  polizia  municipale  o  provinciale  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  nel  rispetto   del   regolamento   di
amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del
richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con  provvedimento
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze."; 
    e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: 
      "10. Sulle  autorizzazioni  singole  e  multiple,  qualora  sia
dovuto  l'indennizzo  d'usura,  devono  essere  annotati,  prima   di
iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di  effettuazione  di  ciascun
viaggio e l'autorizzazione,  al  termine  del  suo  uso  o  alla  sua
scadenza,  deve  essere  restituita  all'ente   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata  copia  della
dichiarazione  sostitutiva  e  dello  schema   di   carico   di   cui
all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b). 
      11. Nel caso in cui nella domanda si sia  fatto  riferimento  a
veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo  14,
comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura,  prima  dell'inizio
del viaggio devono  essere  comunicati  i  numeri  delle  targhe  del
veicolo isolato o del complesso  di  veicoli  da  utilizzare  per  il
trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione
e sostituiscono l'annotazione di cui al comma  10.  La  comunicazione
puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la  scorta  ovvero  dal
capo-scorta. 
      12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta
sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma
11 non risulta effettuata, il trasporto  eccezionale  deve  ritenersi
non autorizzato. Pertanto, in caso di  accertamento  da  parte  degli
organi di  polizia  stradale,  lo  stesso  e'  soggetto  a  tutte  le
conseguenze previste per la mancata  autorizzazione.  Alla  fine  del
viaggio,  durante  il  quale  e'  stata  accertata  la  inadempienza,
l'autorizzazione  deve  essere  restituita   all'ufficio   che   l'ha
rilasciata. Se la comunicazione, ancorche'  effettuata,  non  risulta
allegata, il trasporto eccezionale e'  invece  soggetto  a  tutte  le
conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni."; 
    f) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
comunicazioni  possono  essere  effettuate  in  qualunque   modalita'
purche'  suscettibile  di  riscontro.  Secondo  le  facolta'  di  cui
all'articolo  14,  comma  1,  annotazioni,  comunicazioni  e  rilievi
possono essere formulati in forma digitale."; 
    g) al comma 14-bis, le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero  il
personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis"; 
    h) ai commi  15  e  16,  le  parole:  "Direzione  generale  della
M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale  per  la
motorizzazione"; 
    i) al comma 17, le parole "Ministro  dei  lavori  pubblici"  sono
sostituite  dalle  parole  "Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti". 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.  16.(Art.  10   Cod.   Str.)   Provvedimento   di
          autorizzazione. 
              1. Nel provvedimento di autorizzazione  sono  stabilite
          le  prescrizioni  ritenute  opportune  per  la  tutela  del
          patrimonio  stradale  e  la  sicurezza  della  circolazione
          quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire  o  da
          evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita'
          o  meno  della  scorta  tecnica  da  parte  del   personale
          abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice,  gli
          eventuali periodi temporali, orari e  giornalieri,  di  non
          validita' delle autorizzazioni, le  modalita'  inerenti  la
          marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso,
          l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso  sia
          prescritta la scorta ovvero si eccedano i  limiti  previsti
          dall'art. 62 del codice. II provvedimento  deve,  altresi',
          contenere la prescrizione che, in caso di  neve,  ghiaccio,
          nebbia o scarsa visibilita', sia diurna  che  notturna,  il
          veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla  sede
          stradale e condotto alla piu' vicina  area  disponibile.  I
          vari enti  proprietari  interessati  dal  transito,  previo
          coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui  all'art.
          14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni  locali  lo
          consentano, si adoperano perche' le prescrizioni  siano  il
          piu' possibile uniformi. 
              2. Sulle strade, anche temporaneamente  ad  una  corsia
          per senso di  marcia,  nel  caso  di  trasporto  o  veicolo
          eccezionale  avente  larghezza  superiore  a  quella  della
          corsia, nonche' sui tratti  di  strada  in  curva,  ove  il
          trasporto con il suo ingombro  superi  la  larghezza  della
          corsia, deve essere  prescritta  la  circolazione  a  senso
          unico alternato per brevi tratti  di  strada  regolamentata
          con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
          ovvero con altri interventi di regolazione del traffico  da
          effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1
          o 3-bis, del codice. 
              3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi  anche
          una sola delle seguenti condizioni: 
              a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per
          i veicoli o i  trasporti  che  sono  eccezionali  anche  in
          larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti  che  non
          sono eccezionali in larghezza; 
              b) la fascia di ingombro del veicolo  o  del  trasporto
          eccezionale sia superiore alla larghezza  della  corsia  di
          marcia, decurtata  di  20  cm  in  relazione  all'andamento
          planimetrico del percorso; 
              c) il veicolo o trasporto eccezionale  abbia  larghezza
          superiore  a  3  m  o  a  3,20  m,  nel  caso  di   veicoli
          classificati o utilizzati come sgombraneve  o  in  caso  di
          trasporto di carri ferroviari; 
              d) il veicolo o trasporto eccezionale  abbia  lunghezza
          superiore a 25 m; 
              e) la velocita' consentita  sia  inferiore  a  40  km/h
          sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; 
              f)  il  carico  presenti   una   sporgenza   posteriore
          superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; 
              g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore
          a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. 
              Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano
          tutti i limiti dell'art. 61 del codice,  le  condizioni  di
          cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica
          della condizione di cui alla lettera e). 
              4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e  le
          facolta'  di  cui  all'art.  13,  commi  5  e  7,  se   nel
          provvedimento di autorizzazione  e'  prescritta  la  scorta
          tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art.  12,
          comma 3-bis, del codice, il  capo-scorta  dovra'  attenersi
          alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle
          eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5,  dagli
          organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
          codice. Prima dell'inizio del viaggio Il  capo-scorta  deve
          darne  comunicazione  agli  organi  di   polizia   stradale
          competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1,  del
          codice: 
              a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio
          deve essere effettuato sulle strade o tratti di  strade  di
          tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  codice,  e
          sulle altre strade extraurbane con almeno  due  corsie  per
          senso di marcia, per veicoli  o  trasporti  eccezionali  di
          larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore  a  38
          m; 
              b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio  deve
          essere effettuato sulle altre strade  o  tratti  di  strade
          diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli  o
          trasporti eccezionali  di  larghezza  superiore  a  4  m  o
          lunghezza  superiore  a  35  m,  ai   fini   dell'eventuale
          intervento, prima  della  partenza,  di  una  pattuglia  di
          Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale  sul
          trasporto da eseguire; 
              c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria
          l'adozione  di  provvedimenti  di  chiusura   completa   al
          transito  della  strada  con  deviazione  del  traffico  su
          itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9,  del
          codice, ovvero la chiusura del tratto stradale  interessato
          ha durata prevedibile superiore ad un'ora. 
              La  comunicazione,  che  deve  essere  fornita  con  le
          modalita'   indicate   con    direttive    del    Ministero
          dell'interno, deve precisare la data e l'ora  d'inizio  del
          viaggio e le generalita' del capo-scorta designato. 
              5.  Gli  organi  di  polizia  stradale  competenti  per
          territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo
          le  direttive  fornite  dal   Ministero   dell'interno,   e
          conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di
          cui al comma 6, possono: 
              a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e  b),  se
          le   circostanze   lo   richiedono,   imporre   all'impresa
          autorizzata o ai  soggetti  di  cui  al  comma  6-bis,  che
          effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative
          ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori  veicoli
          o persone abilitate di scorta; 
              b) nel caso indicato dal comma 4,  lettera  c),  se  le
          circostanze lo consentono, autorizzare il  personale  della
          scorta tecnica a coadiuvare il personale di  polizia  o  ad
          eseguire direttamente, in  luogo  di  esso,  le  necessarie
          operazioni. 
              6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da
          una delle imprese interessate al trasporto con  autoveicoli
          di cui abbia la disponibilita' o  puo'  essere  affidata  a
          imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
          essere  munite  di  autorizzazione  allo  svolgimento   del
          servizio di scorta tecnica e le  persone  incaricate  della
          scorta   tecnica   devono   essere   munite   di   apposita
          abilitazione.  Con  disciplinare  tecnico   approvato   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il  Ministro  dell'interno,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i
          requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese
          allo svolgimento del  servizio  di  scorta  tecnica  e  per
          l'abilitazione delle persone atte  ad  eseguire  la  scorta
          tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti
          i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
          autoveicoli adibiti  al  servizio  di  scorta  tecnica,  le
          modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali
          ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo  svolgimento
          del servizio di scorta  tecnica  da  parte  dell'impresa  e
          l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati  da
          parte del Ministero dell' interno. 
              6-bis. I concessionari  di  pubblici  servizi,  di  cui
          all'art.  28  del  codice,  possono  effettuare  la  scorta
          tecnica per i veicoli nella loro disponibilita'  ed  per  i
          trasporti  di  proprio  interesse,  utilizzando   personale
          dipendente e veicoli di cui abbiano la  disponibilita'.  Il
          personale che effettua la  scorta  deve  essere  munito  di
          abilitazione  rilasciata  secondo   le   disposizioni   del
          disciplinare tecnico  di  cui  al  comma  6  ed  i  veicoli
          utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni
          dello  stesso  disciplinare.  Deve  essere  in  ogni   caso
          garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento  della
          scorta dettate dal medesimo  disciplinare  tecnico.  Per  i
          veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di
          eccezionalita' nella  disponibilita'  o  sotto  il  diretto
          controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere
          effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa.
          Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze  armate
          di  cui  all'art.  138,  comma  11,  del  codice,  potranno
          effettuare  la  scorta  tecnica  con   proprio   personale.
          L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai  predetti
          veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata  dal  Comando
          militare competente o dall'autorita'  assimilata  ai  sensi
          dell'art. 138, comma 11, del codice.  Le  disposizioni  del
          disciplinare tecnico approvato  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro dell'interno di cui  al  comma  6,  si  applicano,
          limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta,
          anche  per  la  circolazione  dei   veicoli   e   trasporti
          eccezionali  nella  disponibilita'  o  sotto   il   diretto
          controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma  11,  del
          codice. 
              7. Per le scorte assicurate dalla  specialita'  Polizia
          Stradale della  Polizia  di  Stato,  ovvero  dai  corpi  di
          polizia municipale o provinciale  ai  sensi  dell'art.  21,
          comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione  e
          di   contabilita'   dell'Amministrazione   della   Pubblica
          Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono  a
          carico del richiedente  le  spese  e  gli  oneri  relativi,
          fissati con provvedimento del  Ministero  dell'interno,  di
          concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              8.  Il  conducente  o  il  responsabile  dell'eventuale
          scorta, sono  tenuti  ad  accertare  che  il  transito  del
          trasporto o del veicolo  eccezionale  per  massa  su  opere
          d'arte avvenga in  modo  tale  che  non  sia  presente,  su
          ciascuna opera d'arte o singola campata  del  viadotto,  un
          altro veicolo o trasporto eccezionale. 
              9.  In  ogni  caso  l'efficacia  del  provvedimento  di
          autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
          transito, degli obblighi  e  delle  limitazioni  localmente
          imposti e risultanti dalla  segnaletica  stradale  e  dalle
          disposizioni localmente in vigore. 
              10. Sulle autorizzazioni singole  e  multiple,  qualora
          sia dovuto l'indennizzo d'usura,  devono  essere  annotati,
          prima  di  iniziare  il  viaggio,  l'ora  e  il  giorno  di
          effettuazione di ciascun  viaggio  e  l'autorizzazione,  al
          termine del suo  uso  o  alla  sua  scadenza,  deve  essere
          restituita  all'ente  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione
          stessa.  Deve,  inoltre,  essere   allegata   copia   della
          dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico  di  cui
          all'art. 14, comma 7, punto B), lettera b). 
              11.  Nel  caso  in  cui  nella  domanda  si  sia  fatto
          riferimento a veicoli di riserva,  conformemente  a  quanto
          disposto  all'art.  14,  comma  3,   qualora   sia   dovuto
          l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio  devono
          essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato
          o del complesso di veicoli da utilizzare per il  trasporto.
          Le comunicazioni devono essere allegate  all'autorizzazione
          e sostituiscono  l'annotazione  di  cui  al  comma  10.  La
          comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue
          la scorta ovvero dal capo-scorta. 
              12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non  risulta
          iscritta  sul  documento  di   autorizzazione   e   se   la
          comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il
          trasporto  eccezionale  deve  ritenersi  non   autorizzato.
          Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi  di
          polizia  stradale,  lo  stesso  e'  soggetto  a  tutte   le
          conseguenze previste per la  mancata  autorizzazione.  Alla
          fine del viaggio, durante il quale e'  stata  accertata  la
          inadempienza,  l'autorizzazione  deve   essere   restituita
          all'ufficio  che  l'ha  rilasciata.  Se  la  comunicazione,
          ancorche' effettuata, non risulta  allegata,  il  trasporto
          eccezionale e'  invece  soggetto  a  tutte  le  conseguenze
          previste per il mancato rispetto delle prescrizioni. 
              13. I documenti  di  autorizzazione  in  originale,  da
          conservarsi in buono stato, devono accompagnare  sempre  il
          veicolo durante la sua circolazione in regime di  trasporto
          eccezionale e non devono essere in  alcun  modo  manomessi,
          pena  la  immediata  decadenza.  Le  comunicazioni  possono
          essere   effettuate   in   qualunque   modalita'    purche'
          suscettibile di  riscontro.  Secondo  le  facolta'  di  cui
          all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e  rilievi
          possono essere formulati in forma digitale. 
              14.  Sui  documenti  di  autorizzazione  devono  essere
          formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui
          all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice,  rilievi  circa  le
          accertate   inadempienze    alle    prescrizioni    imposte
          nell'autorizzazione stessa o  violazioni  al  codice  della
          strada, dalle quali consegue la sospensione  della  patente
          fin dal primo accertamento, da parte del  trasportatore.  I
          predetti organi di polizia stradale informano di  cio'  gli
          enti proprietari della strada e la segreteria del  comitato
          centrale dell'albo  degli  autotrasportatori.  Il  titolare
          dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con
          effetto  immediato  all'ente  proprietario   della   strada
          l'autorizzazione. 
              14-bis.  Sui  documenti  di  autorizzazione   di   tipo
          multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale  di  cui
          all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di  cui
          all'art. 12, comma  3-bis  del  codice  che  effettuano  la
          scorta devono annotare, rispettivamente  prima  dell'inizio
          dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa,
          la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 
              15. Il trasporto eccezionale effettuato  con  complessi
          costituiti da uno o piu' trattori con due o  piu'  rimorchi
          puo' essere autorizzato, sempre che  l'ammissibilita'  alla
          circolazione di tali complessi sia  attestata  da  apposito
          documento tecnico degli uffici competenti  della  Direzione
          generale per la motorizzazione. 
              16. I trasporti eccezionali per  massa  possono  essere
          autorizzati  soltanto  nei   limiti   di   massa   massima,
          complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo,  quale
          risulta dalla  documentazione  rilasciata  dalla  Direzione
          generale per  la  motorizzazione,  ovvero  dalla  carta  di
          circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
          cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 
              17.  Disposizioni  particolari,  fatto   salvo   quanto
          previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere
          stabilite   con   provvedimento    del    Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  per  quanto  riguarda  i
          trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su
          richiesta dell'ente  militare  competente  in  accordo  con
          l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti
          eccezionali  o  con  veicoli  eccezionali  effettuati   dal
          Servizio nazionale  della  Protezione  civile  in  caso  di
          emergenza.". 
                               Art. 9 
 
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e  multiplo  non  possono
essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre
ed a mesi sei."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  possono  essere
rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici."; 
    c) il comma 3 e' soppresso. 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n  .495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.   17.(Art.   10   Cod.   Str.)    Durata    delle
          autorizzazioni. 
              1. Le autorizzazioni di tipo  singolo  e  multiplo  non
          possono  essere  rilasciate  per   un   periodo   superiore
          rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 
              2. Le autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  possono
          essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 
              3. (soppresso). 
              4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare
          o sospendere l'efficacia  di  ciascuna  autorizzazione,  in
          qualunque momento,  quando  risulti  incompatibile  con  la
          conservazione  delle  sovrastrutture   stradali,   con   la
          stabilita'  dei  manufatti  e  con   la   sicurezza   della
          circolazione. 
              5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione  di
          accertarsi, prima dell'inizio  di  ciascun  viaggio,  della
          percorribilita' delle strade o  tratti  di  strada  oggetto
          dell'autorizzazione.". 
                               Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Dell'effettuato
versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi  identificativi
del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in  originale  o  in
copia secondo i casi,  alla  domanda  di  autorizzazione,  salvo  che
l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione  dell'avvenuto
pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario  o
concessionario della strada  interessata  al  transito,  si  effettua
tempestivo  trasferimento  delle  somme  percepite   a   favore   del
competente ente. Il riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato
sull'autorizzazione. Secondo le  facolta'  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale."; 
    b) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.  La  valutazione
convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva
del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di  circolazione,  e'
effettuata come segue: 
      a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 
        1) sino a 20 t, euro 510,26; 
        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 
        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. 
  Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro  25,31
per ogni t in piu'; 
      b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia  superiore
a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio  o  alla  massa
gravante al suolo del  semirimorchio  quale  risulta  dalla  relativa
carta di circolazione, se mezzi d'opera: 
        1) sino a 20 t, euro 169,91; 
        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 
        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 
        4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. 
  Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro  25,31
per ogni t in piu'; 
      c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto
B), lettera c): 
        1)  euro  1,03  per  viaggio,  per  i  complessi  adibiti  al
trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t
e euro 6,71 per viaggio, per i  complessi  adibiti  al  trasporto  di
carri ferroviari a quattro assi, aventi massa  massima  di  80  t.  I
richiedenti devono, all'atto  della  domanda,  versare  a  titolo  di
acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro  604,25,
rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro  assi.  Tali
somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,
sulla base della documentazione dei viaggi effettuati  nel  trimestre
stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del  trasporto
ferroviario."; 
    c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
      "Nel caso di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo
trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui  all'articolo
34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata
a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di  cui
all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di
cui all'articolo 10, comma 2-bis, del  codice,  l'indennizzo  per  la
maggiore usura e' corrisposto in  misura  forfettaria  come  indicato
nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non  puo'  essere
superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso;  nelle
diverse condizioni di cui al  comma  4,  per  i  medesimi  veicoli  e
trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in  maniera  convenzionale,  e
gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.". 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 
              1. La  misura  dell'indennizzo  dovuto  agli  enti  che
          rilasciano l'autorizzazione per  la  maggiore  usura  della
          strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
          eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art.  62  del
          codice, si calcola con le modalita'  di  cui  alle  tabelle
          I.1, I.2, I.3  che  fanno  parte  integrante  del  presente
          regolamento. Detta misura, a partire dal 1°  gennaio  1994,
          e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare,  alle
          variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
          per  le  famiglie  degli   operai   ed   impiegati   (media
          nazionale), con arrotondamento alle  mille  lire  inferiori
          per importi fino a cinquecento lire,  ed  alle  mille  lire
          superiori per importi oltre le cinquecento  lire.  Per  gli
          indici  ISTAT  di  riferimento,  si  assumono  gli   ultimi
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il  1°  dicembre
          dell'anno  precedente  a  quello  in  cui   devono   essere
          applicati gli adeguamenti. 
              2.  Dell'effettuato  versamento  fa  fede  la  ricevuta
          riportante  gli  estremi  identificativi  del   veicolo   o
          complesso di veicoli, da allegare, in originale o in  copia
          secondo i casi, alla domanda di autorizzazione,  salvo  che
          l'ente  stesso  non  acquisisca  altrimenti  l'informazione
          dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
          non  sia  proprietario  o   concessionario   della   strada
          interessata   al   transito,   si    effettua    tempestivo
          trasferimento delle somme percepite a favore del competente
          ente. Il  riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato
          sull'autorizzazione. Secondo le facolta'  di  cui  all'art.
          14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in  forma
          digitale. 
              3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi  e  non
          controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
          e' calcolato assumendo come valore «L»  (elle)  che  figura
          nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1,  I.2,  I.3,  -  la
          meta'  della  lunghezza  del  percorso   autostradale   non
          controllabile. 
              4.   E'   consentita   la   valutazione   convenzionale
          dell'indennizzo per la maggiore usura, ove  dovuto,  per  i
          veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma  2,  punto
          B),  qualora,  all'atto  della  domanda  di  autorizzazione
          periodica, il richiedente non sia in grado di precisare  il
          chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
          itinerari richiesti, ne'  l'effettivo  carico  del  singolo
          trasporto. 
              5. La valutazione convenzionale riferita al periodo  di
          un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta
          dalla relativa carta di circolazione,  e'  effettuata  come
          segue: 
              a) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera,  e),
          f) e g) : 
              1) sino a 20 t euro 510,26; 
              2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09; 
              3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. 
              Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di
          euro 25,31 per ogni t in piu'; 
              b) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettere b), e), f) e g),  qualora  il  numero  di
          assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente
          al  rimorchio  o  alla  massa   gravante   al   suolo   del
          semirimorchio  quale  risulta  dalla  relativa   carta   di
          circolazione, se mezzi d'opera: 
              1) sino a 20 t euro 169,91; 
              2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 
              3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 
              4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. 
              Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di
          euro 25,31 per ogni t in piu'; 
              c) veicoli e trasporti di cui  all'art.  13,  comma  2,
          punto B), lettera c): 
              1) euro 1,03 per viaggio, per i  complessi  adibiti  al
          trasporto di carri  ferroviari  a  due  assi  aventi  massa
          massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio,  per  i  complessi
          adibiti al trasporto di carri ferroviari  a  quattro  assi,
          aventi  massa  massima  di  80  t.  I  richiedenti  devono,
          all'atto della domanda, versare a  titolo  di  acconto  per
          ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o  di  euro  604,25,
          rispettivamente per i carri ferroviari a due  o  a  quattro
          assi. Tali somme sono conguagliate,  entro  il  primo  mese
          successivo al trimestre, sulla  base  della  documentazione
          dei  viaggi   effettuati   nel   trimestre   stesso.   Tale
          documentazione e' convalidata  dal  gestore  del  trasporto
          ferroviario. " 
              6.   Gli   importi   conseguenti    alle    valutazioni
          convenzionali di cui al  comma  5,  lettere  a)  e  b),  su
          domanda del richiedente  l'autorizzazione,  possono  essere
          versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
          in  tal  caso,  l'autorizzazione  ha  il  valore  temporale
          corrispondente all'entita'  della  soluzione  versata.  Nel
          caso  di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo
          trainante sia stato versato  l'indennizzo  d'usura  di  cui
          all'art.   34,   comma   1,   del   codice,    la    durata
          dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa  di
          possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui  all'art.  10,
          comma 2, lettera b), del codice, nelle  condizioni  di  cui
          all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo  per  la
          maggiore usura e' corrisposto in  misura  forfettaria  come
          indicato    nello    stesso    comma,    e    la     durata
          dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
          frazionamento  della  tassa  di  possesso;  nelle   diverse
          condizioni di cui al comma 4,  per  i  medesimi  veicoli  e
          trasporti,   l'indennizzo   e'   corrisposto   in   maniera
          convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi  del
          comma 5. 
              7. Gli importi, come  determinati  nel  comma  5,  sono
          versati, nei casi di itinerari interessanti sia  le  strade
          statali che la viabilita' minore, in ragione di  7/10  alle
          amministrazioni  regionali  e  di  3/10  al   compartimento
          A.N.A.S. competente per territorio operativo e le  ricevute
          dei  relativi  versamenti  sono  allegate  alle  rispettive
          domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e  trasporti
          eccezionali che impegnano la rete viaria di  piu'  regioni,
          la quota di indennizzo che compete a  ciascuna  regione  e'
          ripartita  in  proporzione  alla  lunghezza  dei   relativi
          percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 
              8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al
          comma 5 e' effettuato nella misura  di  «X»/12  rispetto  a
          quanto dovuto per l'intero anno, in  conformita'  dei  mesi
          «X» di validita' dell'autorizzazione. 
              9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire  dal
          1° gennaio del 1993,  sono  adeguati  automaticamente,  per
          ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
          cui al comma 1. 
              10. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  ad
          eccezione dei commi  1,  2  e  3,  non  si  applicano  alle
          autorizzazioni  rilasciate  dagli  enti  concessionari   di
          autostrade.". 
                               Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
                      16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. La scorta puo' essere curata dai corpi  di  polizia  municipale
ovvero provinciale,  quando  l'intero  itinerario  del  trasporto  si
sviluppa  su  strade  comunali  ovvero  provinciali.  Per  i  veicoli
eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni  di  eccezionalita',
nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate,
il Comando militare  responsabile  del  trasporto  potra'  richiedere
l'ausilio  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   l'effettuazione   della
scorta.". 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei  servizi
          di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni. 
              1. Ai compiti di coordinamento dei servizi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice,  provvede
          con proprie direttive il Ministro dell'interno. 
              2. La scorta puo' essere curata dai  corpi  di  polizia
          municipale ovvero provinciale, quando  l'intero  itinerario
          del  trasporto  si  sviluppa  su  strade  comunali   ovvero
          provinciali.  Per  i  veicoli  eccezionali  ovvero  per   i
          trasporti   in   condizioni   di   eccezionalita',    nella
          disponibilita' o sotto il  diretto  controllo  delle  Forze
          armate, il  Comando  militare  responsabile  del  trasporto
          potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei  Carabinieri  per
          l'effettuazione della scorta. 
              3. Per ottenere le informazioni  di  cui  all'art.  11,
          comma 4, del  codice,  gli  interessati  devono  rivolgersi
          direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al
          comando o ufficio cui appartiene il funzionario o  l'agente
          che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 
              4. Il comando o ufficio e'  tenuto  a  fornire,  previo
          pagamento delle eventuali spese, le informazioni  richieste
          secondo le vigenti disposizioni di legge. 
              5. In caso di incidente che abbia causato la  morte  di
          una  persona,  le   informazioni   sono   fornite,   previa
          presentazione  di  nulla-osta   rilasciato   dall'autorita'
          giudiziaria competente. 
              6.  Se  dall'incidente  siano  derivate  lesioni   alle
          persone, le  informazioni  sono  fornite,  in  pendenza  di
          procedimento penale, previa autorizzazione della  autorita'
          giudiziaria,   ovvero    previa    attestazione    prodotta
          dall'interessato  e  rilasciata  dalla  medesima  autorita'
          dell'avvenuto decorso del termine  utile  previsto  per  la
          presentazione della querela.". 
                               Art. 12 
 
Modifiche  all'articolo  122  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 122, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da  neve"
sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali". 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.  122.(Art.  39  Cod.  Str.)  Segnali  di  obbligo
          generico. 
              1. I segnali di obbligo generico sono: 
              a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; 
              b) DIREZIONI CONSENTITE; 
              c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; 
              d) ROTATORIA; 
              e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA'; 
              f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; 
              g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A  DETERMINATE  CATEGORIE  DI
          UTENTI. 
              2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg.  II.80/a,
          II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e)  devono  essere  usati
          per indicare al conducente l'unica direzione consentita.  I
          cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono
          installati di norma nel punto in cui  ha  inizio  l'obbligo
          dell'unica direzione; quelli di cui alle figure  II.80/d  e
          II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui  ha
          inizio l'obbligo dell'unica  direzione,  e  possono  essere
          integrati con pannelli di modello II.1. 
              3. I segnali di DIREZIONI  CONSENTITE  (figg.  II.81/a,
          II.81/b e II.81/c) devono  essere  usati  per  indicare  al
          conducente le uniche direzioni consentite e sono installati
          di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo. 
              4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg.  II.82/a,
          II.82/b) e  di  PASSAGGI  CONSENTITI  (fig.  II.83)  devono
          essere usati  per  indicare  al  conducente:  i  primi  due
          l'obbligo di  passaggio  rispettivamente  a  sinistra  o  a
          destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di
          una testata di isola di traffico o  di  uno  spartitraffico
          posti sulla strada,  ovvero  per  segnalare  deviazioni  in
          occasione di lavori stradali o per altre  cause;  il  terzo
          consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo. 
              5. I segnali di cui al  comma  4  devono  essere  posti
          sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico,
          del  salvagente,   ovvero   posizionati   sull'ostacolo   o
          sull'ingombro, in modo da essere percepiti  tempestivamente
          e   da   rendere   chiara   l'indicazione   del   passaggio
          obbligatorio.  Nei  casi   in   cui   le   strade   abbiano
          spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore  a
          1,50 m, i segnali  possono  essere  integrati  dal  segnale
          SENSO VIETATO (fig.  II.47)  installato  sul  lato  opposto
          della testata spartitraffico stessa. 
              6. Il segnale di ROTATORIA  (fig.  II.84)  deve  essere
          usato per indicare ai  conducenti  l'obbligo  di  circolare
          secondo  il  verso  indicato  dalle  frecce.  Deve   essere
          collocato  sulla  soglia  dell'area  ove   si   svolge   la
          circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e'  sempre
          preceduto  dal  segnale  di   PREAVVISO   DI   CIRCOLAZIONE
          ROTATORIA. (fig. II.27). 
              7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA'  (fig.  II.85)
          deve essere usato per indicare  che  i  veicoli  circolanti
          sulla strada, o su una o piu' corsie di  essa  soggette  al
          segnale,  sono  tenuti  ad  osservare  il   limite   minimo
          indicato. I  veicoli  non  suscettibili  di  sviluppare  la
          velocita' minima indicata non devono impegnare la strada  o
          la  parte  di  essa  soggetta  a  detto  segnale.  La  fine
          dell'obbligo  deve  essere  indicata  con  analogo  segnale
          barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86). 
              8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87)
          deve essere usato per indicare l'obbligo  di  circolare,  a
          partire dal punto di impianto del segnale,  con  catene  da
          neve o con pneumatici invernali.  Il  segnale  puo'  essere
          inserito in alternativa  entro  quello  di  TRANSITABILITA'
          mantenendo il proprio valore prescrittivo. 
              9. I segnali di CIRCOLAZIONE  RISERVATA  A  DETERMINATE
          CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo  e'  in  essi  contenuto
          indicano che la strada o parte di essa  e'  riservata  alla
          sola categoria di utenti prevista mentre  e'  vietata  alle
          altre. Tali segnali sono: 
              a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88)  che  deve
          essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o  di
          un percorso riservato ai  soli  pedoni  da  impiegare  solo
          quando non risulta evidente  la  destinazione  al  transito
          pedonale; 
              b) il segnale PISTA CICLABILE  (fig.  II.90)  che  deve
          essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un
          itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve
          essere  ripetuto  dopo  ogni   interruzione   o   dopo   le
          intersezioni; 
              c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA  AL  MARCIAPIEDE
          (fig.  II.92/a)  e  PERCORSO  PEDONALE  E  CICLABILE  (fig.
          II.92/b) che deve essere posto all'inizio  di  un  percorso
          riservato ai pedoni e alla circolazione  dei  velocipedi  e
          deve essere ripetuto  dopo  ogni  interruzione  o  dopo  le
          intersezioni; 
              d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA  SOMA
          O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di
          una pista o di un passaggio particolare. 
              10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma  9
          deve  essere   indicata   con   analogo   segnale   barrato
          obliquamente da una fascia rossa (figg.  II.89  -  II.91  -
          II.93/a - II.93/b - II.95). 
                               Art. 13 
 
Modifiche  all'articolo  135  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  le
parole: "pneumatici"e "pneumatici  da  neve"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "pneumatici invernali". 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  135,  comma  18,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  495  del
          1992, come modificato dal presente regolamento: 
              "18.   Il   segnale   TRANSITABILITA'   (fig.   II.330)
          presegnala lo stato  temporaneo  della  transitabilita'  su
          strade   di   montagna,    gli    eventuali    limiti    di
          percorribilita', raccomanda pneumatici invernali  o  catene
          da neve, o impone  queste  ultime.  Il  cartello  va  posto
          all'inizio  e   lungo   gli   itinerari   in   salita,   in
          corrispondenza   delle   intersezioni   stradali    nonche'
          all'uscita  di  eventuali  abitati  intermedi.  Si  impiega
          quando  sia  necessario  far  conoscere  in   tempo   utile
          condizioni    stradali    difficili     o     di     totale
          intransitabilita'.  Il  segnale  comprende   tre   pannelli
          mobili, per un totale di  sei  facce,  cinque  delle  quali
          contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli
          o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i
          significati seguenti: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
                               Art. 14 
 
Modifiche  all'articolo  268  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. L'articolo 268 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Art. 268 
                   (Art. 104 Codice della strada) 
 
  1. La domanda per ottenere  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo
104, comma 8, del codice, per la circolazione  di  macchine  agricole
eccezionali,  deve  essere  presentata  all'ente  competente  per  la
localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110,
comma 2, del codice e deve essere corredata da: 
    a) copia della carta di circolazione ovvero  del  certificato  di
idoneita' tecnica del veicolo; 
    b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene  la
circolazione del veicolo; 
    c)   rappresentazione   della   macchina   nella   sua    massima
configurazione dimensionale e  ponderale,  nel  rispetto  dei  limiti
imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari  delle
strade interessate al transito, in caso di eccezionalita'  dovuta  al
montaggio di attrezzi portati o semiportati; 
    d) dichiarazione sulla percorribilita'  delle  strade  entro  gli
ambiti   territoriali   richiesti,   con   particolare    riferimento
all'inscrivibilita' in curva, nel caso  di  sagome  eccedenti  quelle
previste dall'articolo 61 del codice. 
  La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle  vigenti  norme
in materia di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta',  dal
proprietario del veicolo o  dal  legale  rappresentante  dell'impresa
agricola per conto della quale  il  veicolo  e'  utilizzato;  per  le
modalita' di presentazione si seguono le  disposizioni  dell'articolo
14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono  delegare
alle  province  le  competenze  relative  alla  autorizzazione   alla
circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del  codice.  In  tal
caso ciascuna provincia ha competenza a  rilasciare  l'autorizzazione
sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo  nulla  osta
degli altri enti interessati. La durata  massima  dell'autorizzazione
non puo' essere superiore a due  anni,  la  minima  non  puo'  essere
inferiore a quattro mesi. 
  2.  L'ente  competente,  entro   dieci   giorni   dalla   data   di
presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione  al  transito,
prescrivendone  condizioni  e  cautele.  Qualora  per   il   rilascio
dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte  di
altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla  richiesta
del medesimo. Il tempo  che  intercorre  tra  tale  richiesta  ed  il
rilascio  del  nulla  osta,  costituisce  interruzione  del   termine
previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di
autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla
osta  possono  essere  ridotti  per  ragioni  di  pubblico  interesse
dichiarate  dalle  competenti  autorita',  ovvero  per  esigenze   di
esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti,  per
veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di  trasferimento
presso officine di riparazione su itinerari diversi  da  quelli  gia'
autorizzati. 
  3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto  la
propria  responsabilita',   la   permanenza   delle   condizioni   di
percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo,
nonche'  l'esistenza  di  eventuali  limitazioni,  anche  temporanee,
presenti lungo lo stesso. 
  4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la  larghezza
di 3,20 m, nell'autorizzazione,  e'  prescritta  la  scorta  tecnica.
Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli  di  cui  dispone
l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo  a  distanza
non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati  con
il dispositivo  a  luce  lampeggiante  gialla  o  arancione  di  tipo
approvato dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente  segnala  con
drappo rosso la presenza e l'ingombro della  macchina  agricola  agli
utenti della strada. 
  5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con
se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta,  agli  organi  preposti
alla vigilanza stradale. 
  6. Le macchine agricole che eccedono  i  limiti  di  massa  fissati
dall'articolo  104  del  codice  sono  tenute  al  pagamento  di   un
indennizzo per la maggior usura della strada, in  relazione  al  loro
transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma
5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte  al
carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare  con
le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8. 
  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche  per  il
trasporto di macchine agricole eccezionali  effettuato  con  rimorchi
agricoli  aventi  almeno  due  assi,  idonea  portata   e   specifica
attrezzatura; la domanda  di  autorizzazione  e'  accompagnata  anche
dallo schema grafico longitudinale e  trasversale  del  veicolo,  ove
sono  evidenziati  gli  eventuali  ingombri  a  sbalzo  rispetto   al
rimorchio agricolo e la ripartizione della  massa  sugli  assi  dello
stesso;  la  lunghezza  del  convoglio   comprensiva   dell'eventuale
sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e,  qualora
si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e  segue
il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4. 
  8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata
massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente
a quattro mesi e a  un  mese;  se  dovuto,  l'indennizzo  d'usura  e'
valutato ai sensi del comma 6 e  l'importo  puo'  essere  versato  in
misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello  annuale.  Per  la
circolazione ai sensi dell'articolo  98  del  codice  le  domande  di
autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e  per
le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo  della
documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate  da
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal
legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le
specifiche tecniche  ed  identificative  di  cui  al  comma  1;  tale
documentazione deve essere completata  dalla  copia  del  certificato
della targa di prova o del foglio di  via  che  accompagna  la  targa
provvisoria di cui all'articolo 255.  E',  altresi',  consentito  che
l'autorizzazione sia relativa alla circolazione  di  una  determinata
tipologia di macchina agricola eccezionale; in  tal  caso  la  durata
dell'autorizzazione non puo' essere superiore  a  dodici  mesi,  deve
riportare  i  limiti  dimensionali  e  ponderali  entro  i  quali  la
tipologia  di  macchina  e'  ammessa  a  circolare,  e  deve   essere
accompagnata,  volta  per  volta,  dalla   copia   della   carta   di
circolazione, se  trattasi  di  macchina  agricola  eccezionale  gia'
immatricolata, dalla copia  del  certificato  di  approvazione  o  di
omologazione di cui all'articolo 76, commi  1  e  6,  del  codice  se
trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o
da  dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se   trattasi   di
prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della  macchina
nella sua effettiva configurazione di marcia.". 
                               Art. 15 
 
Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente  della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n 495) 
 
  1. All'allegato al  Titolo  I  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella Tabella I.3, nella parte relativa  agli  assi  tandem  e
quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono  sostituite  dalla  seguente:
"1,80", e tutte le misure: "1,00"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"1,40". 
                               Art. 16 
 
Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'allegato al Titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330,  II  332,
II 333, II 335  e  II  336  le  parole:  "pneumatici  da  neve"  sono
sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali". 
                               Art. 17 
 
Modifiche  all'articolo  206  del  decreto   del   Presidente   della
                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per
lo svolgimento delle  attivita'  di  manutenzione  e  di  tutela  del
territorio"; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le  macchine
agricole  attrezzate  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di
manutenzione e di tutela del territorio  rispettano  le  prescrizioni
dell'articolo 104, comma 7, del codice.". 
          Note all'art. 17: 
              - Si riporta il testo dell'art. 206 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n  .495  del  1992,  come
          modificato dal presente regolamento: 
              "Art.  206.(Art.  57  Cod.  Str.)  Attrezzature   delle
          macchine agricole. 
              1.  Le  attrezzature  delle  macchine   agricole   sono
          apparecchiature  utilizzate   per   l'effettuazione   delle
          attivita' agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1,
          del  codice  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
          manutenzione e di tutela del territorio. 
              1-bis.  Le  macchine   agricole   attrezzate   per   lo
          svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del
          territorio rispettano le prescrizioni dell'art. 104,  comma
          7, del codice. 
              2. Ai fini della circolazione stradale le  attrezzature
          di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate  e
          semiportate;  entrambi  i   tipi   di   attrezzature   sono
          agganciate agli appositi attacchi  montati  sulla  macchina
          agricola. 
              3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa  viene
          integralmente trasmessa alla  strada  tramite  la  macchina
          agricola. 
              4. Sono attrezzature semiportate quelle  la  cui  massa
          viene parzialmente trasmessa  alla  strada  dalla  o  dalle
          ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso  gli
          appositi  attacchi  devono  consentire   una   oscillazione
          dell'attrezzatura sul piano verticale. 
              5.  Sono  fatte  salve,  in  quanto   applicabili,   le
          disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572  e
          successive modificazioni.". 
                               Art. 18 
 
            Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti
previsti  dal  presente  decreto  avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore
decorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            Ministri 
 
                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e
                            dei trasporti 
 
                            Catania,   Ministro    delle    politiche
                            agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei  traporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 2, foglio n. 194