DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 2013, n. 31
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068)(GU n.79 del 4-4-2013)
Vigente al: 4-4-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada; Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio; Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Visto l'articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012; Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17.Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120: "Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione) (In vigore dal 13 agosto 2010) 1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente: «e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio». 2. Al comma 1, alinea, dell'art. 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse. 3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente: «3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI». 4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'art. 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza. 5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 80, comma 1, del presente codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti». 6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti dall'art. 176, comma 18, chiunque»; b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse; c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo»" "Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita') (In vigore dal 13 agosto 2010) 1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento»; b) il terzo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento»; c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»; d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica»" "Art. 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione delle macchine agricole) (In vigore dal 13 agosto 2010) 1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento. 3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida per un anno e rinnovabile». 4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'art. 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalita'.". - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70: "Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici (In vigore dal 28 febbraio 2012) 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono: (Omissis). e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita' semplificata; 2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni: (Omissis). e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'art. 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»". - Si riporta il testo dell'art. 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183: "16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione; b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione; c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio; d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio; e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati; g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'art. 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente comma; h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate»". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo. a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'art. 61 del codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h; b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima; b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III; b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b), dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio. b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata. c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra; c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar: c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'art. 61 del codice; c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h. d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a); d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b); d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3; d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4); d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t. Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3; d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni: d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo. 3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".
Art. 2 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10, comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera
Art. 3 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; b) al comma 6, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva. 1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita' di cui all'art. 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'art. 152 del codice. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione. 5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione: a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario. 6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati .".
Art. 4 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli. 1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. 2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti. 3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".
Art. 5 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: "in un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di rilascio"; 2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio"; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio."; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione."; c) al comma 2: 1) al punto A): 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;"; 1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;"; 1.3) alla lettera c), le parole: "siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia" sono sostituite dalle seguenti: "rispettino le condizioni di cui al comma 9"; 1.4) la lettera e) e' soppressa; 1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al punto 2), le parole: "larghezza 2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "larghezza 2,55 m"; 2) il punto B) e' sostituito dal seguente: "B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia: a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari; b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t; g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice."; d) al comma 3, le parole: "i percorsi" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso"; e) al comma 5: 1) dopo le parole: "di tipo periodico" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, punto A),"; 2) l'inciso: ", fatta salva la invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso; 3) le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale per la motorizzazione"; 4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono inserite le seguenti: "; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta"; f) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e' ammessa la facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che: a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa e' prescritta; b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16; c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice; d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso."; g) al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. 1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio; b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ; c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio. 1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione. 2. L'autorizzazione periodica: A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art. 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'art. 62; b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9; d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; e) (soppressa); f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti: 1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 8. B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia: a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari; b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera; c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore; e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti: altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t; g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. 3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'art. 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice. 4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo. 5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A), e' ammessa la facolta' di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta. 6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto. 7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e' ammessa la facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che: a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa e' prescritta; b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16; c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'art. 62 del codice; d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto ai sensi dell'art. 18, ove dovuto. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'art. 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'art. 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. "; 8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita' di prestare in proprio detto servizio, puo' affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente. 9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio. 10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilita' da parte del conducente.".
Art. 6 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Art. 10 Codice della strada) 1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita' devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione. 2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda e' evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facolta' di richiedere i diritti d'urgenza. 3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3; b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m; c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli. 4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purche' di documentata abbinabilita', ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione. 5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuita' del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento. 6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresi', dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facolta' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo. 7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico: a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonche' dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B); b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico; c) il percorso interessato al transito; d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi. 8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilita' della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purche' tale modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresi', essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilita', da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. E' ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione. 9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari e' corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi. 10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), e' consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale gia' immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia. 11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', dal legale rappresentante della societa' o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda puo' essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attivita' di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessita'. 12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilita' dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'. 13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano piu' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validita' per la circolazione.".
Art. 7 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art.15 (Art.10 Codice della strada) 1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati. 2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da: a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare; b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione; c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo; d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13. 3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola volta per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa. 4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria. 5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.".
Art. 8 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le prescrizioni siano il piu' possibile uniformi."; b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice: a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalita' del capo-scorta designato. 5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni. 6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno."; c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita' nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorita' assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice."; d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze."; e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b). 11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta. 12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorche' effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale e' invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni."; f) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalita' purche' suscettibile di riscontro. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale."; g) al comma 14-bis, le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis"; h) ai commi 15 e 16, le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale per la motorizzazione"; i) al comma 17, le parole "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione. 1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le prescrizioni siano il piu' possibile uniformi. 2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1 o 3-bis, del codice. 3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza; b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso; c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari; d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e). 4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facolta' di cui all'art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio Il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice: a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m; b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire; c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora. La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalita' del capo-scorta designato. 5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono: a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta; b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni. 6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno. 6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita' nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorita' assimilata ai sensi dell'art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma 11, del codice. 7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale. 9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore. 10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'art. 14, comma 7, punto B), lettera b). 11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta. 12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorche' effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale e' invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni. 13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalita' purche' suscettibile di riscontro. Secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale. 14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione. 14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di inizio e di fine della scorta. 15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale per la motorizzazione. 16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.".
Art. 9 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei."; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici."; c) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei. 2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici. 3. (soppresso). 4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. 5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.".
Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale."; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g): 1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto ferroviario."; c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.".
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'art. 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale. 3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto. 5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue: a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g) : 1) sino a 20 t euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera: 1) sino a 20 t euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu'; c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2, punto B), lettera c): 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. " 6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'art. 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5. 7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi «X» di validita' dell'autorizzazione. 9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.".
Art. 11 Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni. 1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno. 2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta. 3. Per ottenere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente. 4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge. 5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorita' giudiziaria competente. 6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorita' giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorita' dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.".
Art. 12 Modifiche all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico. 1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA'; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1. 3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo. 4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo. 5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa. 6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e' sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27). 7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o piu' corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocita' minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86). 8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale puo' essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il proprio valore prescrittivo. 9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre e' vietata alle altre. Tali segnali sono: a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni; d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare. 10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Art. 13 Modifiche all'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici"e "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 135, comma 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilita' su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilita', raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonche' all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilita'. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 14 Modifiche all'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. L'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "Art. 268 (Art. 104 Codice della strada) 1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da: a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo; c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalita' dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati; d) dichiarazione sulla percorribilita' delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice. La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato; per le modalita' di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore a due anni, la minima non puo' essere inferiore a quattro mesi. 2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli gia' autorizzati. 3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la permanenza delle condizioni di percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso. 4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale. 6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8. 7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4. 8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura e' valutato ai sensi del comma 6 e l'importo puo' essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. E', altresi', consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina e' ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale gia' immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.".
Art. 15 Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495) 1. All'allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tandem e quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono sostituite dalla seguente: "1,80", e tutte le misure: "1,00" sono sostituite dalla seguente: "1,40".
Art. 16 Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Art. 17 Modifiche all'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio"; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.".
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modificato dal presente regolamento: "Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole. 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attivita' agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio. 1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'art. 104, comma 7, del codice. 2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale. 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.".
Art. 18 Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194