LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna Seduta del 5 luglio 2012
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno» e, in particolare, l'art. 70, comma 5, che
stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della
legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16
dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i
criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi
per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;
Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome dell'8 luglio 2011, contenente alcune richieste relative
alle disposizioni contenute nell'art. 16 e nell'art. 70, comma 5 del
citato decreto legislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR
3616 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 21 luglio
2011 per discutere le richieste e le proposte delle Regioni contenute
nel documento sopra indicato, nel corso della quale il Dipartimento
per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico
hanno ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifica
normativa avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le
proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del 5 ottobre
2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;
Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12 con la quale
si comunica che la Commissione interregionale attivita' produttive ha
sollecitato la ripresa del confronto con il Governo in materia,
avviato con la riunione sopra citata;
Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico in attuazione di quanto previsto dall'art. 70, comma 5 del
decreto legislativo n. 59/2010, contenente l'indicazione delle
priorita' e dei criteri cui uniformarsi nel rilascio delle
concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per il
loro rinnovo, trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6
aprile 2012;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 aprile
2012 per discutere con le Regioni e gli Enti locali lo schema di
intesa sopra indicato, predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico, nel corso della quale le regioni e gli Enti locali hanno
formulato alcune prime osservazioni e alcune richieste, riservandosi
di far conoscere le proposte finali all'esito di una piu'
approfondita attivita' di coordinamento;
Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha
trasmesso un nuovo schema di intesa, concordato al livello politico
con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di
categoria del settore, unitamente ad una Relazione illustrativa
contenente le motivazioni e i chiarimenti delle questioni discusse
nel corso della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio
2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;
Considerato che il Dipartimento per le politiche europee, con una
nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot. CSR 2744 P-4-23.2.12 ha
formulato alcune osservazioni sullo schema di intesa predisposto dal
Ministero dello sviluppo economico, riscontrando alcune criticita'
rispetto ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di
una ulteriore riunione politica con le amministrazioni centrali
interessate, le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le
associazioni di categoria, ha ritenuto di modificare in alcune parti
lo schema di intesa in esame, al fine di recepire le osservazioni del
Dipartimento per le politiche europee, predisponendo un ulteriore
schema di intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa,
con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con il quale si
riformulano parzialmente alcune disposizioni e, in particolare, i
punti 2) e 8) del testo;
Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute dal
Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con nota del 15
giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12, hanno evidenziato la
necessita' di un confronto tecnico conclusivo con tutte le
amministrazioni interessate, al fine di coordinare le iniziative del
Governo avviate su questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali
criticita' sullo schema di intesa in esame;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27
giugno 2012, nel corso della quale le amministrazioni centrali
competenti, le Regioni e l'ANCI hanno confermato il proprio avviso
favorevole all'acquisizione dell'intesa in esame, nella versione
finale del documento predisposto dal Ministero dello sviluppo
economico, trasmesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076
P-4.23.2.12 sopra richiamata;
Visti gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le
Regioni e gli Enti locali hanno espresso l'avviso favorevole alla
conclusione dell'intesa contenuta nel documento sopra richiamato che,
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);
Sancisce intesa
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione, per l'assegnazione
di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma
5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
Allegato
CONFERENZA UNIFICATA
(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione
dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno.
Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato
interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l'art. 12 che reca
disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il
numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivita'
sia limitato;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
«Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno»;
Visto l'art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.
59 che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli
autorizzatori disponibili per una determinata attivita' di servizi
sia limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse
naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le autorita'
competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati
potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione,
nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalita' atti ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono
attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le
autorita' competenti possono tenere conto di considerazioni di salute
pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione
dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto
comunitario.»;
Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui
«L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del
titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e'
rilasciato per una durata limitata e non puo' essere rinnovato
automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore
uscente o ad altre persone, ancorche' giustificati da particolari
legami con il primo.»;
Visto l'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale
dispone che «Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'art. 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante
il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie»;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni»;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale dispone che «Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle
materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento
di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Considerata la necessita' di individuare un termine minimo e
massimo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo
criteri uniformi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze
di ammortamento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;
Considerata la necessita' di procedere all'individuazione di
criteri di priorita' per il rilascio e il rinnovo delle concessioni
di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che
valorizzino l'esperienza professionale acquisita e tengano conto sia
delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria
di commercianti e dei lavoratori da essi dipendenti, sia degli
interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o
condizioni di vantaggio ingiustificato per i prestatoti uscenti;
Considerata la necessita' che, anche in relazione alla previsione
di cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle
societa' di capitali e cooperative la possibilita' di esercitare
l'attivita' di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel
rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare
discriminazioni sulla base della forma giuridica del prestatore di
servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustificato
vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove
forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessita' di
individuare le misure opportune per evitare che tale situazione di
relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione
d'impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine
sociale o riduzione del pluralismo dell'offerta concorrenziale
all'interno della stessa area mercatale;
Considerata la necessita' di garantire su tutto il territorio
nazionale carattere di omogeneita' nell'applicazione dei criteri
indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie;
Acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti delle
Autonomie territoriali;
Sancisce intesa
nei seguenti termini:
1. La concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera
concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento
degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi
all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante
legale dell'impresa e del personale dipendente, nonche' una equa
remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della
concessione non puo' essere inferiore ai nove anni ne', nel caso
siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti
materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione e'
fissata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di
norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di
investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi
interessati. I comuni, tenuto conto della eventuale tipizzazione dei
mercati individuata dalle regioni, possono stabilire in sede di avvio
della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette
anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere
turistico, compresi i posteggi isolati.
2. Al fine di determinare le regole delle procedure di selezione
per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i
seguenti criteri di priorita', da applicare nel caso di pluralita' di
domande concorrenti:
a) maggiore professionalita' acquisita, anche in modo
discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la
professionalita' valutabile e' riferita all'anzianita' di esercizio
dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si
riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione puo' avere
specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo;
l'anzianita' di impresa e' comprovata dall'iscrizione quale impresa
attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al
soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla
selezione, cumulata con quella del titolare al quale e' eventualmente
subentrato nella titolarita' del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di
posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici
aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da
considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da
parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a
rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle
caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorita'
competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente
nell'ambito territoriale nel quale e' attiva la procedura di
selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certificato di
regolarita' contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri
di priorita' applicabili alle procedure e' considerata anche la
presentazione di apposita documentazione attestante la regolarita'
della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini
previdenziali, contributivi e fiscali.
3. Nel caso delle fiere i cui posteggi sono assegnati mediante
procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo
corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche di dette manifestazioni e delle modalita'
con le quali sono svolte, nonche' della circostanza che
prevalentemente, essendo correlate a specifiche tradizioni, sono
caratterizzate dall'offerta di peculiari merceologie di prodotto, il
criterio di priorita' dell'esperienza connessa al maggior numero di
presenze pregresse nella medesima fiera resta applicabile
limitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun
concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli
investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure
di selezione per la concessione del posteggio in questione si
applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fini
della decorrenza per il soggetto selezionato di un nuovo limitato
periodo di priorita' collegato al numero delle presenze pregresse.
4. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di
posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova
istituzione, le Regioni e le Province Autonome, sentite le
organizzazioni di categoria regionali maggiormente rappresentative
del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla
qualita' dell'offerta o della tipologia del servizio fornito anche
sulla base della presentazione di specifici progetti innovativi, i
quali possono riguardare anche le caratteristiche di compatibilita'
architettonica.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente
all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il
possesso dei requisiti di priorita' di cui alla presente intesa e'
comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla
disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalita'.
6. Ai fini dell'assegnazione transitoria dei posteggi
temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel
mercato o nella fiera, resta ferma l'applicazione del criterio del
maggior numero di presenze, per tali intendendo le volte che il
soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo
utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle
presenze maturate e' comprovato dalla documentazione acquisita presso
il Comune competente.
7. Ai fini della tutela della concorrenza attraverso la
pluralita' e la differenziazione dell'offerta e al fine di evitare la
costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, e' stabilito un
limite al numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un
medesimo soggetto giuridico nell'ambito della medesima area
mercatale. A tal fine, fatto salvo un congruo periodo transitorio
relativamente ad eventuali situazioni gia' in atto, un medesimo
soggetto giuridico non puo' essere titolare o possessore di piu' di
due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico
alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero
complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre
concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a
cento.
8. Disposizioni transitorie.
In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni
transitorie:
a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi
nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o
fuori i mercati, scadute dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della
situazione di incertezza determinatasi ai fini della fissazione dei
nuovi criteri e della necessita' di evitare disparita' di trattamento
tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di
entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno
usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di concessioni
di posteggio scadute dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto, i
quali, per effetto dell'art. 70, comma 5, non hanno eventualmente
beneficiato di tale possibilita';
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a) e per garantire un
sufficiente ed uniforme periodo di stabilita', le concessioni di
posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e gia' prorogate per effetto
dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data della
presente intesa, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di
sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo
compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni
successivi all'intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale
periodo;
c) ai medesimi fini di cui alle lettere a) e b) la limitazione
di cui al punto 3, relativa all'applicazione del criterio prioritario
del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un
periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
9. Ai fini delle selezioni successive al periodo transitorio di
cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni
adottate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni
prima dell'effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle
selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le
strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale,
provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore e presenti nel CNEL.