N.
01777/2013REG.PROV.COLL.
N. 06079/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato
in
sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 6079 del 2012, proposto da:
PES S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito, Ugo De Luca e Andrea Corsetti, con domicilio eletto presso Andrea Corsetti in Roma, piazza Gentile Da Fabriano, 3;
PES S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Zito, Ugo De Luca e Andrea Corsetti, con domicilio eletto presso Andrea Corsetti in Roma, piazza Gentile Da Fabriano, 3;
contro
Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore,
domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove;
Corpo di Polizia Municipale;
Corpo di Polizia Municipale;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n.
05400/2012, resa tra le parti, di declaratoria del difetto di giurisdizione in
ordine alla rimozione di impianti pubblicitari – risarcimento danni
Visti il ricorso in
appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012 il Consigliere Doris Durante;
Uditi per le parti
gli avvocati Alberto Zito ed Enrico Maggiore;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR Lazio, la società PES s.r.l., chiedeva
l’annullamento dei provvedimenti adottati dal Comune di Roma, in relazione ai
quali era stata disposta la rimozione di numerosi impianti pubblicitari tutti
collocati per effetto di specifico atto autorizzativo, con conseguente condanna
al risarcimento in forma specifica, mediante il ripristino degli impianti già
rimossi.
2.- Il TAR, con sentenza n. 5400 del 2012, declinava la giurisdizione,
affermando che : a) dai verbali elevati dalla polizia municipale si ricava che
la rimozione è stata disposta ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del
Codice della Strada “a seguito peraltro di un’operazione di controllo
straordinaria sul territorio condotta dal…Corpo di polizia”; b) dalla
documentazione si rileverebbe la mancanza di provvedimenti amministrativi
adottati in esercizio di un potere discrezionale, essendosi in presenza di
verbali di accertamento della violazione di cui al citato art. 23 comma 13 quater”.
2.- La società appellante assume l’erroneità della sentenza di cui chiede
l’annullamento, atteso che oggetto del ricorso sarebbero, non già i verbali di
irrogazione della sanzione e di rimozione degli impianti, ma la normativa
comunale sopravvenuta che ha fissato nuove distanze e altezze degli impianti
dislocati sul territorio, concludendo che in ragione del petitum sostanziale,
la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo.
Quanto al merito del ricorso, deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 23, comma quater del Codice della strada; difetto di
istruttoria, incompetenza, eccesso di potere.
3.- Si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha chiesto il rigetto
dell’appello, perché infondato in fatto e diritto.
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2012, il giudizio è stato assunto
in decisione.
4.- L’appello è infondato e va respinto.
Conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, sezione
quinta, 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787) l’impugnazione di una violazione
amministrativa o di un verbale di accertamento esula dalla giurisdizione del
giudice amministrativo, poiché la situazione giuridica di cui si chiede tutela
ha la consistenza di diritto soggettivo e l’esercizio dell’attività
sanzionatoria non è espressione di attività discrezionale ma vincolata
dell’amministrazione, perché retta dal principio di legalità, sicché, ove
l’amministrazione accerti che un comportamento integri gli estremi di un
illecito previsto da una norma di legge, deve applicare la sanzione, senza
alcun margine di scelta.
Tale conclusione riguarda tutti gli atti del procedimento sanzionatorio,
compreso il verbale di accertamento e contestazione.
Né rileva in contrario, che esso non sia espressamente indicato tra gli
atti impugnabili davanti al giudice ordinario, essendo espressione dello stesso
potere che dà luogo alla irrogazione della sanzione, costituendone anzi il
presupposto, sicché la giurisdizione non può che appartenere all’unico giudice,
quello ordinario (cfr. Cass. Civ. , sez. II, 21 dicembre 2011, n. 28045; 14
aprile 2009, n. 8890).
Peraltro, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di
considerare il verbale di accertamento, atto privo di autonoma lesività, con la
mera funzione di portare a conoscenza dell’interessato la contestazione, sicché
questi possa apprestare le proprie difese, cui consegue l’irrilevanza e la
svalutazione del ruolo del procedimento amministrativo sanzionatorio, anche
perché il giudice ordinario può conoscere direttamente del rapporto
sanzionatorio (cfr. Cass. Sez. unite, 28 gennaio 2010, n. 1786; sezione prima,
15 gennaio 2010, n. 532).
In ragione di quanto esposto, atteso che la sanzione della rimozione degli
impianti pubblicitari prevista dal comma 13 quater dell’art. 23 del
Codice della Strada, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal precedente comma 11 dell’art. 23, per l’installazione
di impianti pubblicitari su strade demaniali abusivamente installati, ne
consegue il difetto di giurisdizione di questo giudice, appartenendo la materia
de qua al giudice ordinario.
In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conferma della sentenza
di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza,
nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna PES s.r.l. al pagamento di euro 2.000, 00 oltre accessori di legge
al Comune di Roma, per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2012
con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore
Antonio Bianchi, Consigliere
|
||
|
||
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)