lunedì 11 febbraio 2013

Patenti_conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.

Circolare Prot. 3494 del 07/02/2013
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Patenti_conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari.
documenti da scaricare
Fonte:Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
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OGGETTO: conversione di patenti di guida. Accordi in vigore con gli Stati extracomunitari

Come è noto, il 19/01/2013 sono entrate in vigore le nuove norme concernenti le patenti di
guida, in attuazione delle direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE.


Le modifiche normative rendono necessario un aggiornamento di tutti gli Accordi in vigore
con gli Stati extracomunitari, in materia di conversione reciproca delle patenti di guida, in
particolare delle relative Tabelle di equipollenza e dell'elenco modelli di patenti, che costituiscono gli allegati tecnici dell'intesa bilaterale.


Poiché la procedura non si presenta di immediata realizzazione e definizione, in ragione
della complessità delle modalità previste per dette modifiche, si invitano codesti UMC a continuare
ad applicare le Tabelle di equipollenza relative agli Accordi in vigore nella stesura a suo tempo
inviata, finchè non perverrà una specifica comunicazione da questa Sede in merito a ciascuno Stato.


Si precisa che solo qualora ricorra il caso di un titolare di patente italiana conseguita a
partire dal 19/01/2013, secondo cioè le nuove norme, che successivamente converte il documento all'estero e poi rientra in Italia, prima ancora che sia intervenuto l'aggiornamento delle Tabelle di equipollenza, è necessario considerare la categoria originariamente conseguita in Italia e attribuire quella per conversione, anche se non prevista dalla Tabella.


A titolo di esempio, si pensi ad un conducente che consegue in Italia la categoria C1 e
successivamente si trasferisce all'estero, dove converte la sua patente ottenendo però una
abilitazione corrispondente alla B italiana; al rientro in Italia sarà possibile rilasciare per
conversione al titolare della patente la categoria C1, in applicazione dell'art. 136, comma 4, del
codice della strada.
Ovviamente in detta circostanza sarà necessario verificare se il conducente non ha condotto
veicoli relativi alla categoria (nell'esempio: C1) per più di tre anni: in tal caso bisognerà valutare
l'opportunità di emettere un provvedimento di revisione tecnica della patente (art. 128 del C.d.S.),
contestualmente all'emissione del documento.
L'istante dovrà essere adeguatamente informato circa il provvedimento di revisione; si
suggerisce in proposito di far apporre all’utente una firma in calce ad una dicitura del tipo “il
rilascio della patente italiana è subordinato all’esito positivo degli esami di revisione". Tale
dicitura può eventualmente essere anche riportata sulla domanda di conversione, ciò per acquisire la
certezza che il richiedente sia a conoscenza della situazione. La patente emessa verrà quindi
consegnata al richiedente dopo l'esito positivo degli esami.
Infine si fa presente che qualora il conducente abbia ottenuto all'estero per esame altre
abilitazioni, rispetto a quella originariamente conseguita in Italia, gli verranno riconosciute le
categorie acquisite, applicando la Tabella di equipollenza vigente.
La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica a tutti gli
Uffici della Motorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Arch. Maurizio Vitelli