Direzione Centrale
Prestazioni
Ufficio I
Ufficio I
Prot. Inail
60002.22/01/2013.0000725
ALLE STRUTTURE CENTRALI
E TERRITORIALI
Oggetto: Nuova denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica.
Adozione del nuovo modulo unificato.
Il testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro1 ha
previsto, alla scadenza di sei mesi dall'emanazione del decreto
interministeriale per la costituzione del S.I.N.P.2 ,
l'obbligo da parte dei datori di lavoro3 di:
1. trasmettere per via
telematica all'Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti
gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso
quello dell'evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato
medico;
2. trasmettere per via
telematica all'Inail la denuncia a fini assicurativi4 degli
infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48
ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
L'assolvimento
dell'obbligo di comunicazione avviene tramite la denuncia assicurativa per gli
infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni. La norma in questione
si inserisce pienamente in una logica di semplificazione degli adempimenti a
carico del datore di lavoro, nonché di semplificazione dell'azione
amministrativa.
Tale obbligo è stato
successivamente rafforzato dal d.p.c.m. 22 luglio 20115, il
quale stabilisce all'art. 1 che, "a decorrere dal 1° luglio 2013, la
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e
documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni
pubbliche avviene esclusivamente in via telematica".
In attuazione delle
disposizioni sopra richiamate ed in conformità con il contenuto della determina
del Commissario Straordinario dell'Istituto6, recante
l'elenco dei servizi da mettere a disposizione di tutti i datori di lavoro
esclusivamente con modalità telematiche entro il 1° luglio 2013, saranno
rilasciate gradualmente in produzione le nuove procedure di
denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale7 in via
telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).
Alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato8, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Alla data del 1° luglio 2013 l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'Istituto già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni assicurate con la speciale forma della gestione per conto dello Stato8, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Le modifiche alla
procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica hanno
comportato altrettanti adeguamenti della procedura informatica per la
trattazione degli eventi lesivi (GRAIWEB). Tale revisione è stata peraltro
l'occasione per effettuare ulteriori interventi di aggiornamento della stessa
procedura, necessari per rendere più agevole e tempestiva l'istruttoria dei
casi denunciati.
Gli interventi sono
sostanzialmente finalizzati a:
§ consentire gradualmente
l'utilizzo esclusivo della modalità telematica per la corrispondenza con i
datori di lavoro e, ove possibile, anche per quella con i lavoratori
(acquisendo in via sistematica gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e
certificata per i primi e in via facoltativa per i secondi);
§ recepire in modo
strutturato direttamente dal datore di lavoro informazioni aggiuntive,
attinenti sia lo specifico rapporto assicurativo in essere (tipo polizza e voce
di tariffa), sia l'eventuale utilizzo di forme contrattuali di lavoro
introdotte o rivisitate di recente dal legislatore (ad esempio, con la
previsione di una apposita evidenza per gli eventi lesivi occorsi a lavoratori
occasionali di tipo accessorio);
§ sistematizzare, in linea
con le recenti disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti
effettuati dalle pubbliche amministrazioni9, le
opzioni a disposizione del datore di lavoro per le modalità di rimborso delle
somme erogate da quest'ultimo a titolo di anticipazione ai propri dipendenti
infortunati, della indennità per inabilità temporanea assoluta, ai sensi
dell'art. 70 del t. u. infortuni (ad esempio, con l'inserimento del campo
relativo al codice IBAN);
§ acquisire i dati
finalizzati alla gestione del rapporto assicurativo secondo linguaggi e
codifiche omogenee con quelle utilizzate all'esterno. A tal fine sono state
adottate le classificazioni predisposte dall'ISTAT (voce professionale), dal
CNEL (settore lavorativo e categoria) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (tipologia di lavoratore);
§ introdurre in fase di
denuncia il concetto di unità produttiva10, quale
sede di lavoro abituale del lavoratore (definita come lo "stabilimento o
struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi,
dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale"); lo stesso concetto
viene utilizzato anche ai fini della implementazione del costituendo Registro
infortuni aziendale telematico11;
§ acquisire informazioni
sui fenomeni infortunistici e tecnopatici finalizzate a verifiche sulla
frequenza di manifestazione degli eventi lesivi, in una ottica di studio e prevenzione
dei rischi in ambiente di lavoro (ad esempio, al fine di identificare gli
infortuni occorsi durante lo svolgimento di attività per conto terzi in regime
di appalto, subappalto o altra forma di esternalizzazione);
§ integrare le
informazioni riguardanti il luogo dell'evento ed introdurre, a fini statistici,
specifici indicatori in relazione agli infortuni occorsi con un mezzo di
trasporto.
Contestualmente alle
predette modifiche si è proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di
denuncia/comunicazione di infortunio (modello 4 bis Prest. all. 1),
utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla
compilazione (all. 2). La nuova formulazione dello stesso (sostitutivo dei
moduli ora in uso, modelli 4 Prest.12 e 117
Prest.13),
consente già di apprezzare le innovazioni sopra descritte.
Il modulo integrato sarà
scaricabile dal sito www.inail.it
- Assicurazione - Modulistica - Download dei modelli, contestualmente al
rilascio della nuova applicazione informatica.
Unitamente alle attività
sopra delineate, questa direzione, in collaborazione con le strutture centrali
interessate, ha posto in essere specifiche iniziative a sostegno
dell'attivazione del progetto. Nei riguardi delle unità territoriali, è stata
realizzata una videoconferenza divulgativa e uno specifico evento formativo
propedeutico ad ulteriori interventi a "cascata". Una ulteriore
iniziativa è stata rivolta anche agli operatori del Contact Center Multicanale.
Sono stati altresì realizzati, appositi incontri a carattere informativo con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria datoriali e degli ordini
professionali.
L'obbligo esclusivo dal
1° luglio 2013 della trasmissione per via telematica delle denunce di
infortunio a fini assicurativi e statistici riguarda anche l'utenza del Settore
navigazione, come previsto dalle citata determina del Commissario Straordinario
dell'Istituto; per tale utenza il servizio è comunque già disponibile sul
portale dell'Istituto, nella sezione navigazione marittima.
Nelle more del
completamento del processo di integrazione, l'utenza del Settore navigazione
continuerà ad utilizzare, per gli adempimenti in questione, gli appositi
servizi telematici dedicati e la modulistica di riferimento, scaricabile dal
sito Inail - Navigazione marittima - Circolari e moduli. Tali strumenti saranno
gradualmente uniformati agli standard sopra indicati, compatibilmente con le
esigenze imposte dalla integrazione dei sistemi informatici.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to dr. Luigi Sorrentini
f.to dr. Luigi Sorrentini
Note:
1- Decreto legislativo
n. 81/2008 e successive modificazioni.
2- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8 del citato decreto legislativo).
3- Art.18, lett. r) del citato decreto legislativo.
4- Art. 53 del testo unico infortuni (d.p.r. n. 1124/1965).
5- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
6- Determina C.S. n. 216 del 5 luglio 2012: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011".
7- Inclusa la denuncia di silicosi e asbestosi.
8- Ai sensi dell'art. 127 del t.u. n. 1124/1965 e del successivo decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail". Cfr. anche la circolare Inail n. 20 del 1° aprile 1987.
9- Art.12, comma 2, legge n. 214/2011 e s.m.i., che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, per la corresponsione di stipendi, pensioni, compensi ed emolumenti di importo superiore ai 1.000 euro.
10- Art. 2, lettera b, d. l. n. 81/2008.
11- Art. 53, c. 6, decreto legislativo n. 81/2008
12- Denuncia di infortunio
13- Denuncia di infortunio di addetti a servizi domestici e a servizi di riassetto e pulizia locali
2- Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art.8 del citato decreto legislativo).
3- Art.18, lett. r) del citato decreto legislativo.
4- Art. 53 del testo unico infortuni (d.p.r. n. 1124/1965).
5- Decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
6- Determina C.S. n. 216 del 5 luglio 2012: "Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - Programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011".
7- Inclusa la denuncia di silicosi e asbestosi.
8- Ai sensi dell'art. 127 del t.u. n. 1124/1965 e del successivo decreto ministeriale 10 ottobre 1985, recante "Regolamentazione della gestione per conto dello Stato della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'Inail". Cfr. anche la circolare Inail n. 20 del 1° aprile 1987.
9- Art.12, comma 2, legge n. 214/2011 e s.m.i., che ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, per la corresponsione di stipendi, pensioni, compensi ed emolumenti di importo superiore ai 1.000 euro.
10- Art. 2, lettera b, d. l. n. 81/2008.
11- Art. 53, c. 6, decreto legislativo n. 81/2008
12- Denuncia di infortunio
13- Denuncia di infortunio di addetti a servizi domestici e a servizi di riassetto e pulizia locali
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO ...
Formato file: PDF/Adobe Acrobat - Versione HTML
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO. La denuncia/comunicazione di infortunio ...
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO. La denuncia/comunicazione di infortunio ...