mercoledì 13 febbraio 2013

Congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2012  
Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo
obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre  a  forme  di
contributi economici alla madre, per favorire il  rientro  nel  mondo
del lavoro al termine del congedo. (13A01373) 
(GU n.37 del 13-2-2013)
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  «Testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', a norma dell'art.  15  della  legge  8
marzo 2000, n. 53», ed in particolare il Capo  II,  di  tutela  della
salute della lavoratrice, il Capo III, che disciplina il  congedo  di
maternita' e il Capo V, relativo al congedo parentale; 
  Visti il decreto interministeriale 12 luglio 2007  di  applicazione
delle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  17  e  22  del  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  a  tutela  e  sostegno  della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  247  del  23
ottobre 2007, nonche' l'art. 1, comma 788, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che attribuisce a tali lavoratrici un congedo parentale
di tre mesi; 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita» la quale, all'art. 4, commi 24 e seguenti, definisce misure
sperimentali per gli anni 2013, 2014 e 2015, al  fine  di  promuovere
una cultura  di  maggiore  condivisione  dei  compiti  genitoriali  e
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
  Visto in particolare il comma 24, lettera a), del  citato  art.  4,
che introduce l'istituto del congedo obbligatorio di un giorno per il
padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, nonche' un congedo facoltativo di due  giorni  da
utilizzare nello stesso periodo, in alternativa  alla  madre  che  si
trovi in congedo di maternita'; 
  Visto l'art. 4, comma 24, lettera  b),  della  medesima  legge  che
attribuisce  alla  madre  lavoratrice,  al  termine  del  congedo  di
maternita' e in alternativa al congedo parentale, la possibilita'  di
avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o  per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia
o dei servizi privati accreditati; 
  Visti infine i commi 25 e 26 dell'art. 4 sopracitato, a  mente  dei
quali si prevede  che  siano  definiti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  nell'ambito
delle risorse disponibili, i criteri di accesso  e  le  modalita'  di
utilizzo delle misure di cui al comma 24, lettere a) e b)  citate,  e
siano determinati il numero  e  l'importo  dei  voucher,  nonche'  si
provvede a determinare, per la misura di cui al comma 24, lettera b),
la quota di risorse da destinare alla misura per ciascuno degli  anni
2013, 2014 e 2015, a valere sul fondo di cui all'art. 24,  comma  27,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Ritenuto  opportuno  individuare  modalita'   che   consentano   il
monitoraggio della misura sperimentale, in  coerenza  con  l'art.  1,
comma 3, della medesima legge n. 92 del 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Ambito di applicazione del congedo del padre 
 
  1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.
4, comma 24, lettera a), della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  sono
fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il  quinto  mese  di
vita del figlio. 
  2. Il congedo obbligatorio di un giorno e' fruibile dal padre anche
durante il congedo di maternita' della madre lavoratrice, in aggiunta
ad esso. 
  3. La fruizione, da parte del padre,  del  congedo  facoltativo  ai
sensi del secondo periodo dell'art. 4, comma 24, lettera  a)  citato,
di uno o due giorni, anche continuativi, e' condizionata alla  scelta
della madre lavoratrice di  non  fruire  di  altrettanti  giorni  del
proprio congedo di  maternita',  con  conseguente  anticipazione  del
termine finale del congedo post-partum della madre per un  numero  di
giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. 
  4.  Il  congedo   facoltativo   e'   fruibile   dal   padre   anche
contemporaneamente all'astensione della madre. 
  5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano  anche  al
padre adottivo o affidatario. 
  6. Il giorno di congedo obbligatorio e' riconosciuto anche al padre
che fruisce del congedo di  paternita'  ai  sensi  dell'art.  28  del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi  di  cui  ai
commi 2 e 3, si applica  alle  nascite  avvenute  a  partire  dal  1°
gennaio 2013. 
                               Art. 2 
 
 
          Trattamento economico, normativo e previdenziale 
          del congedo obbligatorio e facoltativo del padre 
 
  1. Il padre lavoratore dipendente  ha  diritto,  per  i  giorni  di
congedo  di  cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  1,  a  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS,  pari  al  100  per  cento   della
retribuzione, corrisposta secondo le  modalita'  stabilite  nell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. 
  2. Con riferimento al  trattamento  normativo  e  previdenziale  si
applicano  le  disposizioni  previste  in  materia  di   congedo   di
paternita' dagli articoli 29 e 30 del citato decreto  legislativo  n.
151 del 2001. 
                               Art. 3 
 
 
                       Modalita' di fruizione 
 
  1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3  dell'art.  1,  il
padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni  in  cui
intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici  giorni,  ove
possibile in relazione all'evento  nascita,  sulla  base  della  data
presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo'  essere
sostituita  dall'utilizzo,  ove  presente,  del  sistema  informativo
aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore  di
lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso  i
canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo. 
  2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla
richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del  congedo
di maternita' a lei spettante per un numero di giorni  equivalente  a
quello fruito  dal  padre,  con  conseguente  riduzione  del  congedo
medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche al
datore di lavoro della madre. 
  3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere
frazionati ad ore. 
                               Art. 4 
 
 
        Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 
 
  1. La madre lavoratrice, al  termine  del  periodo  di  congedo  di
maternita'  e  negli  undici  mesi  successivi,  ha  la  facolta'  di
richiedere,  in  luogo   del   congedo   parentale,   un   contributo
utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting  o  per
far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per  l'infanzia
o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art.  4,  comma  24,
lettera b), della legge n. 92 del 2012. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice  che
abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale. 
                               Art. 5 
 
 
           Misura del beneficio e modalita' di erogazione 
 
  1. Il beneficio di cui all'art. 4 consiste in un contributo, pari a
un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi,  in  base
alla richiesta della lavoratrice interessata. 
  2. Il contributo per il servizio  di  baby-sitting  verra'  erogato
attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art. 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, mentre nel caso  di  fruizione
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi  privati
accreditati, il beneficio consistera' in un  pagamento  diretto  alla
struttura prescelta, fino  a  concorrenza  del  predetto  importo  di
300,00 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della
documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio. 
                               Art. 6 
 
 
                       Modalita' di ammissione 
 
  1. Per accedere all'uno  o  all'altro  dei  benefici  di  cui  agli
articoli 4 e 5, la  madre  lavoratrice  presenta  domanda  tramite  i
canali telematici e secondo le modalita' tecnico operative  stabilite
in tempo utile dall'I.N.P.S., indicando,  al  momento  della  domanda
stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art. 4 intende  accedere
e di quante mensilita' intenda usufruire, con  conseguente  riduzione
di altrettante mensilita' di congedo parentale. 
  2. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le  domande  dovranno
essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico  a  livello
nazionale, i cui termini iniziale e finale saranno fissati dall'INPS,
che provvedera' a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso
i diversi canali informativi disponibili. All'esito del  monitoraggio
di cui in premessa, l'INPS potra' valutare, per gli anni 2014 e 2015,
un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici,
con consequenziale correlato frazionamento delle risorse  disponibili
nell'anno considerato. 
  3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli
siano gia' nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto
sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo. 
  4. Il beneficio di cui agli articoli 4  e  5  e'  riconosciuto  nei
limiti delle risorse indicate all'art.  10,  comma  1,  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale
che  terra'  conto   dell'indicatore   della   situazione   economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di
priorita' per i nuclei familiari con ISEE di valore  inferiore  e,  a
parita' di ISEE, secondo l'ordine di presentazione. 
  5. Le graduatorie sono pubblicate dall'INPS entro  quindici  giorni
dalla scadenza del bando. 
  6. Entro i successivi quindici  giorni,  le  lavoratrici  utilmente
collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per  il  contributo
al  servizio  di  baby-sitting,  potranno  recarsi  presso  le   sedi
dell'INPS per ricevere i voucher richiesti. 
                               Art. 7 
 
 
                      Esclusioni e limitazioni 
 
  1. Non sono ammesse  al  beneficio  di  cui  all'art.  4  le  madri
lavoratrici che, relativamente  al  figlio  per  il  quale  intendono
esercitare la facolta' ivi dedotta: 
    risultano esentate totalmente dal pagamento della  rete  pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati; 
    usufruiscono dei benefici  di  cui  al  Fondo  per  le  Politiche
relative ai diritti ed alle pari opportunita'  istituito  con  l'art.
19, comma 3, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di  cui  agli
articoli 4 e 5 in misura riproporzionata  in  ragione  della  ridotta
entita' della prestazione lavorativa. 
  3. Le lavoratrici iscritte alla gestione  separata  possono  fruire
dei benefici fino ad un massimo di tre mesi. 
  4.  Nel  caso  in  cui  il  diritto  all'esenzione   totale   venga
riconosciuto successivamente  all'ammissione  al  contributo  di  cui
all'art. 4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il  periodo
successivo alla decadenza medesima,  senza  obbligo  di  restituzione
delle somme percepite. 
                               Art. 8 
 
 
             Procedura per la realizzazione dell'elenco 
 
  1.  L'INPS  provvede  alla  redazione   di   apposite   istruzioni,
pubblicate sul sito istituzionale www.inps.it, sia per  l'istituzione
di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti
alla sperimentazione di cui all'art. 4, comma 24, lettera  b),  della
legge n. 92/2012, sia per  le  modalita'  di  pagamento  dei  servizi
erogati dalle strutture medesime. 
  2. Successivamente alla pubblicazione,  le  strutture  pubbliche  e
private accreditate che abbiano interesse potranno presentare on-line
all'INPS domanda di  iscrizione  nel  suddetto  elenco.  Quest'ultimo
sara'  poi  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'INPS  e  sara'
liberamente consultabile. 
  3. L'elenco sara', inoltre, aggiornato in tempo reale ed  integrato
con la procedura di domanda on-line delle  madri  lavoratrici  aventi
diritto al contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b),  della
legge n.  92/2012,  al  fine  di  consentire  alle  madri  stesse  di
visualizzare, durante  la  compilazione  della  domanda  on-line,  le
strutture presenti in elenco. 
  4. Nel caso di opzione per il contributo per  l'accesso  alla  rete
pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati
accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione  della  domanda
on-line per accedere al beneficio, e' tenuta comunque a verificare la
disponibilita' dei posti presso la  rete  pubblica  dei  servizi  per
l'infanzia o le strutture private accreditate. 
                               Art. 9 
 
 
                   Riduzione del congedo parentale 
 
  1. La fruizione dei benefici di cui agli  articoli  4  e  seguenti,
comporta, per ogni quota mensile  richiesta  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, una corrispondente riduzione  di  un  mese  del  periodo  di
congedo parentale, di cui all'art.  32  del  decreto  legislativo  26
marzo 2001, n.  151.  Al  fine  della  rideterminazione  del  congedo
stesso, l'INPS comunichera' al datore di  lavoro  l'ammissione  della
lavoratrice al beneficio prescelto. 
                               Art. 10 
 
 
                      Monitoraggio della spesa 
                       e copertura finanziaria 
 
  1. I benefici di cui agli articoli 4 e  5,  sono  riconosciuti  nel
limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015, a carico del Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a
favore  dell'incremento  in  termini   quantitativi   e   qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art.  24,  comma
27, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00  per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo  2180  dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante
«Fondo per il finanziamento di interventi  a  favore  dell'incremento
dell'occupazione giovanile e delle donne»  per  ciascuno  degli  anni
finanziari 2013, 2014 e 2015. 
  3. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  dell'andamento  della  spesa
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle  modalita'  di
utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi  al
primo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314