venerdì 1 febbraio 2013

Commercio su aree pubbliche:"la montagna partorisce il topolino"


Nei prossimi giorni, spero di  affrontare la questione  nei minimi dettagli, a partire dalla norma comunitaria che l'ha generata (direttiva Bolkestain), per arrivare alla metamorfosi finale  che ha subito la norma in argomento.

Ma saranno davvero utili questi cambiamenti?Staremo a vedere.
Mario Serio




CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/009/CR11/C11
DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PER L’ATTUAZIONE DELL’INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012, EX ART. 70, COMMA 5 DEL D.LGS. 59/2010, IN MATERIA DI AREE PUBBLICHE
Premessa
Le Regioni e Province autonome al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 5.7.2012 approvano il seguente documento di attuazione.
Contenuti
1) Durata delle concessioni.
In relazione alla durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, sulla base di quanto indicato in via generale dall’Intesa in oggetto:
a) Le Regioni propongono, per assicurare omogeneità territoriale, di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel limite massimo consentito dall’Intesa, pari a 12 anni, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
b) Le Regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi siti nei mercati turistici, laddove previsti, e dei posteggi isolati nel limite massimo consentito dall’intesa pari a 12 anni.
2) Criteri di selezione.
Le Regioni propongono ai Comuni i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità cui fare riferimento nell’ambito delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
1) l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa .
Le Regioni propongono, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
2) l’anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione;
b) criterio per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:
oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 7 punti, per l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;
c) criterio relativo alla presentazione da parte dell’impresa partecipante alla selezione per l’assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio:
le Regioni propongono di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l’impresa che presenta i menzionati certificati.
3. Fiere
Nel caso di fiere i cui posteggi sono assegnati mediante procedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, fino al 7 maggio 2017, si applica il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
Dall’8 maggio 2017, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui al punto 2 e, la priorità del 40 % collegato al numero delle presenze pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 12 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 12 anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 12 anni).
Le Regioni propongono che anche nel caso delle fiere la durata delle concessioni sia pari a 12 anni.
4. Assegnazione di posteggi nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione/Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione.

A) Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica nei mercati o nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
1) criterio correlato alla qualità dell’offerta: punti 05
vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l’organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;
2) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03
impegno da parte dell’operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell’età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);
3)criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02
compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (strutture in legno per i mercati nelle zone montane…) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
4) A parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
B) Assegnazione in concessione pluriennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere già esistenti.
Le Regioni propongono di applicare nel caso di assegnazione di posteggi di nuova istituzione in mercati già esistenti, nonché di posteggi divenuti liberi siti in mercati già istituiti, i criteri di cui al punto 2, del presente documento.
5. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.
Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. L’applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell’Unione.
6. Spunta
Per l’assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fiera, le Regioni propongono l’applicazione del criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio. Il computo delle presenze avviene sulla base della documentazione acquisita dal Comune competente.

A parità di presenze, si applica prioritariamente il criterio di cui al punto 2, lett. a1) – anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche - del presente documento.
La rilevazione delle presenze non effettive deve intendersi iniziata dal 5 luglio 2012.
Ulteriori criteri possono essere individuati da ogni singola Regione o Provincia autonoma.
7. Numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale.
Per la fase transitoria (2017/2020) rimangono invariate le disposizioni normative in vigore in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
Decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:
• mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
• mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).
8. Disposizioni transitorie.
Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere sono scadute prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data che non hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017/2020), le seguenti disposizioni transitorie:
a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l’entrata in vigore del d.lgs 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;
b) le concessioni che scadono dopo l’entrata in vigore dell’intesa della Conferenza unificata (05 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;
c) le concessioni scadute prima dell’entrata in vigore del d. lgs 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.
Roma, 24 gennaio 2013.