VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2
Revisione della
patente di guida
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri,
nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono
disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica
locale di cui all'art. 119,
comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei
medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.
L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di
sospensione o revoca della patente (.
1-bis. I
responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono
obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore
agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di
cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La
successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di
cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità
riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
1-ter. È
sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il
conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato
lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di
una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
1-quater. È
sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il
conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione
delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
"1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel
caso in cui i medici di cui all'art.
119, comma 2, anche in sede di accertamenti
medico-legali diversi da quelli di
cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti
gia' titolari di
patente, di patologie
incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente.
1-sexies. Puo' essere
disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a
cui siano state applicate le
misure amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il
prefetto dispone la
revisione con il provvedimento di cui all'art. 75, comma
4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Nei
confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini
prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta
la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti
stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo
scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da
parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il
periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui
all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a
chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
commi da 1 a 1-quater.
3 - abrogato
VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa per la
durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale
sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo
V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di
validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la
temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente
è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della
Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti
psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente
comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata
comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del
Ministero dell'interno.
4.
Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo.
1-bis Gli istituti della
revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli
128, 129, 130 e 219 si applicano,
limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e
psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al
certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la
durata di validità della patente della categoria A. di cui all’articolo 126. La
conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei
ciclomotori è effettuata con le modalità
stabilite dal Dipartimento per i
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Mario Serio
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