venerdì 18 gennaio 2013

Revisione e sospensione della patente dal 19 gennaio 2013



VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2

Art. 128
Revisione della patente di guida
   
        1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida  qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente (.
        1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.
        1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
        1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

"1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di  cui all'art. 119, comma 2, anche in sede  di  accertamenti  medico-legali  diversi da quelli di cui al  predetto   articolo, accertino la sussistenza, in  soggetti  gia'  titolari  di  patente,  di patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi della normativa vigente.

1-sexies.  Puo' essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone  a  cui  siano state applicate le misure amministrative di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309.  Il  prefetto  dispone   la   revisione   con   il provvedimento di cui all'art. 75, comma 4, del decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

        2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.
     3 -  abrogato


VERSIONE IN VIGORE DAL 19/01/2013
D. Legislativo 18/04/2011 n. 59, modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 2
 Articolo 129
Sospensione della patente di guida
1. La patente di guida è sospesa per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare.
Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4.  Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.
1-bis Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219  si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A. di cui all’articolo 126. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori  è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento  per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
Mario Serio
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